Sentenza del 01/03/2019 n. 194 - Comm. Trib. Prov. Avellino
ATTI TRIBUTARI - CARTELLA ESATTORIALE - Requisiti - Motivazione - Conformità al modello approvato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze - Necessità - Sufficienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la cartella esattoriale sostenendo che fosse priva di una specifica motivazione e, quindi, non consentisse di comprendere adeguatamente la pretesa tributaria. La questione riguardava se, oltre ai requisiti formali previsti dalla legge, fosse necessaria un'ulteriore motivazione analitica dell'atto.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che la cartella esattoriale non necessita di una motivazione specifica ulteriore quando contiene i requisiti formali prescritti: la conformità al modello approvato dal Ministero delle Finanze, l'intimazione a pagare entro sessanta giorni con l'avvertimento dell'esecuzione forzata in caso di mancato pagamento e l'indicazione della data di esecutività del ruolo. Tali elementi sono stati ritenuti sufficienti a rendere l'atto valido sotto il profilo motivazionale.
Norme richiamate
Norme sulla cartella esattoriale e sulla riscossione mediante ruolo
La cartella deve essere conforme al modello approvato dal Ministero delle Finanze, contenere l'intimazione ad adempiere entro sessanta giorni, l'avvertimento che in mancanza si procederà a esecuzione forzata e l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo.
La disciplina è stata interpretata nel senso che tali requisiti formali sono sufficienti a garantire la conoscibilità della pretesa e la validità della cartella, senza necessità di una motivazione specifica ulteriore.
Massime di principio
- Una cartella esattoriale può essere considerata adeguatamente motivata se rispetta il modello ministeriale e contiene gli elementi essenziali previsti dalla disciplina della riscossione.
- La mera assenza di una motivazione analitica autonoma non determina automaticamente la nullità della cartella, quando l'atto consente di individuare la pretesa e indica termini e conseguenze del mancato pagamento.
- Per contestare efficacemente una cartella occorre verificare non solo la motivazione, ma anche la presenza concreta dei requisiti formali, la corretta indicazione del ruolo, la notificazione e la fondatezza della pretesa tributaria.
- La sufficienza dei requisiti formali non esclude che la cartella possa essere annullata per altri vizi, come l'omessa o irregolare notifica, la mancata indicazione di dati essenziali o l'inesistenza del debito.
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