Sentenza del 01/03/2019 n. 198 - Comm. Trib. Prov. Avellino
TRIBUTI LOCALI - TOSAP - Occupazione di aree demaniali - Concessionario per la costruzione e la gestione della rete autostradale - Difetto di legittimazione passiva - Sussiste - Applicabilità esenzione ex art. 49 D.lgs. n. 507/1993 - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: è stato riconosciuto il difetto di legittimazione passiva della società concessionaria e l'insussistenza dell'obbligo di pagamento della TOSAP. Le aree autostradali, essendo beni demaniali di proprietà dello Stato, rientrano nell'esenzione prevista dall'art. 49 del D.lgs. n. 507/1993.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società concessionaria ha contestato la debenza della TOSAP, sostenendo di non essere il soggetto passivo dell'imposta. Essa gestisce la rete autostradale per conto dello Stato e amministra beni che conservano natura demaniale ai sensi dell'art. 822 del codice civile. La concessione non trasferisce la proprietà dei beni né ne modifica la natura pubblica; inoltre, le autostrade sono di proprietà statale sin dall'espropriazione dei terreni. Di conseguenza, manca il presupposto soggettivo richiesto dall'art. 39 del D.lgs. n. 507/1993 e trova applicazione l'esenzione prevista dall'art. 49 dello stesso decreto.
Norme richiamate
Art. 822 del codice civile
Le autostrade appartengono al demanio pubblico e conservano tale natura anche quando la loro gestione è affidata a un soggetto privato mediante concessione.
Art. 39 del D.lgs. n. 507/1993
La norma individua il presupposto soggettivo della TOSAP; tale presupposto non ricorre nei confronti del concessionario che utilizza e gestisce beni demaniali per conto dello Stato, senza esserne proprietario.
Art. 49 del D.lgs. n. 507/1993
Prevede l'esenzione dalla TOSAP per le occupazioni relative a beni appartenenti allo Stato e agli altri enti pubblici, applicabile alle aree autostradali di proprietà statale.
Massime di principio
- La concessione amministrativa di gestione non comporta, di per sé, il trasferimento della proprietà del bene pubblico né ne elimina la natura demaniale.
- Per stabilire chi sia il soggetto passivo di un tributo sull'occupazione, occorre verificare non solo chi utilizzi materialmente l'area, ma anche la titolarità del bene e il presupposto soggettivo previsto dalla legge.
- Quando l'area occupata appartiene al demanio statale e l'occupazione è collegata alla gestione istituzionale o concessoria del bene, può trovare applicazione l'esenzione prevista dalla normativa TOSAP.
- La presenza di un concessionario privato non esclude automaticamente l'esenzione: è necessario accertare se il concessionario agisca per conto dello Stato e se la concessione lasci invariata la proprietà pubblica del bene.
- In casi analoghi, l'ente impositore deve dimostrare sia l'assoggettabilità dell'occupazione sia la legittimazione passiva del soggetto destinatario della pretesa tributaria.
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