Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 01/03/2019 n. 31 - Comm. Trib. Prov. La Spezia

RISCOSSIONE - CONTENZIOSO - Intimazione di pagamento - Carenza di motivazione -

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. TL71PPN00041/2018, di euro 34.042,74, relativa all'imposta sui redditi dell'anno 2012 conseguente a un avviso di accertamento per omessa dichiarazione. Ha dedotto, da un lato, l'inesistenza o invalidità della notifica della cartella, sostenendo che la notifica postale fosse priva di relata e della sottoscrizione dell'agente notificatore; dall'altro, ha eccepito la nullità dell'intimazione per carenza di motivazione e per mancata allegazione degli atti richiamati, sostenendo inoltre che la debenza non fosse definitiva perché la sentenza di primo grado era stata impugnata. Ha chiesto anche la sospensione urgente dell'esecuzione.

La decisione

La Commissione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto valida la possibilità di notificare la cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento e irrilevante, ai fini della validità, la mancanza di una relata separata sull'atto. In ogni caso, l'eventuale vizio di notifica sarebbe stato sanato dal raggiungimento dello scopo, poiché il contribuente aveva ricevuto conoscenza dell'atto e lo aveva tempestivamente impugnato. È stata inoltre esclusa la carenza di motivazione: l'intimazione richiamava l'avviso di accertamento e la sentenza che aveva respinto il ricorso, mentre il contribuente conosceva già l'origine del debito, avendo contestato proprio quegli atti. La riscossione dei due terzi del tributo era ritenuta possibile anche durante il giudizio d'appello, dopo la sentenza sfavorevole di primo grado. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.000, oltre IVA e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 26 del D.P.R. 602/1973

    La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

    La cartella può essere notificata tramite servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento; non è necessariamente richiesta una relata separata redatta sull'atto.

  • Art. 140 c.p.c.

    In caso di temporanea irreperibilità del destinatario, la notifica può perfezionarsi mediante deposito e successiva comunicazione, secondo le modalità previste dalla norma.

  • Artt. 137 e seguenti, 156 e 160 c.p.c.

    Gli eventuali vizi della notificazione possono essere sanati quando l'atto abbia comunque raggiunto il proprio scopo, come dimostrato dalla tempestiva impugnazione da parte del destinatario.

  • Art. 7 della Legge 212/2000

    L'obbligo di motivazione e di allegazione degli atti richiamati non impone necessariamente la riproduzione o allegazione di atti già conosciuti dal contribuente, quando l'atto successivo consenta di comprendere chiaramente la pretesa.

  • Art. 1, lett. 43), del D.Lgs. 546/1992

    Dopo una sentenza di primo grado sfavorevole al contribuente, l'amministrazione può procedere alla riscossione della quota di tributo prevista dalla legge anche se la sentenza è stata appellata.

Massime di principio

  • Un'intimazione di pagamento non è necessariamente priva di motivazione se richiama chiaramente l'avviso di accertamento e gli altri atti presupposti già conosciuti e contestati dal contribuente.
  • La contestazione della mancata conoscenza dell'origine del debito è difficilmente sostenibile quando il contribuente abbia già impugnato gli atti prodromici, poiché tale comportamento dimostra che ne conosceva contenuto e causa.
  • La notifica postale degli atti della riscossione può essere valida anche senza una relata separata dell'agente notificatore, se sono rispettate le modalità previste dalla legge.
  • Anche un eventuale vizio di notificazione può essere sanato dalla tempestiva proposizione del ricorso, perché l'impugnazione dimostra il raggiungimento dello scopo dell'atto.
  • L'impugnazione della sentenza di primo grado non impedisce automaticamente la riscossione: occorre verificare la quota provvisoriamente riscuotibile e chiedere, se necessario, una specifica sospensione giudiziale.
  • Per contestare efficacemente un'intimazione di pagamento è opportuno dimostrare un concreto pregiudizio derivante dal vizio dedotto e l'effettiva impossibilità di individuare il titolo della pretesa, non limitandosi a contestazioni formali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.