Sentenza del 01/03/2019 n. 471 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Processo tributario - ricorso - deposito oltre il termine di legge - inammissibilità - consegue - remissione in termini - non è possibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al reddito dell'anno 2010, contestando sia la ricostruzione dei maggiori ricavi sia l'esistenza di un'attività professionale esercitata in modo abituale. Tuttavia, il ricorso introduttivo era stato depositato presso la segreteria della Commissione tributaria oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 22 del d.lgs. 546/1992. Il contribuente sosteneva che il ritardo fosse stato causato dall'errore della collaboratrice incaricata della spedizione e chiedeva la remissione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per tardivo deposito. La remissione in termini è stata negata perché l'errore della collaboratrice stabile del difensore rientra nella sua sfera organizzativa e determina una responsabilità per culpa in vigilando, non costituendo una causa esterna, imprevedibile e non imputabile alla parte. La tardività è stata quindi considerata una negligenza del contribuente e del suo difensore. Le ulteriori contestazioni sull'accertamento non sono state esaminate. Il contribuente è stato inoltre condannato a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese del grado d'appello, liquidate in 2.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 22, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
termine perentorio per il deposito del ricorso presso la segreteria della Commissione tributaria
Il mancato deposito entro il termine previsto comporta l'inammissibilità del ricorso. La tardività costituisce un presupposto processuale rilevabile in ogni stato e grado e non è sanata dalla costituzione dell'amministrazione resistente.
Art. 153, comma 2, c.p.c.
la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini
La remissione in termini opera solo quando la decadenza dipende da un fattore esterno, oggettivo e non imputabile alla parte, da provare adeguatamente. Non copre errori organizzativi, negligenze o scelte relative all'affidamento dell'adempimento a collaboratori o professionisti.
Art. 59, d.lgs. 546/1992
La rimessione della causa al giudice di primo grado è ammessa solo nei casi tassativi previsti dalla norma, come la mancata instaurazione del contraddittorio o l'illegittima composizione del collegio. Il semplice mutamento della composizione del collegio o una diversa valutazione processuale non giustificano la rimessione.
Art. 1, d.lgs. 546/1992
Rende applicabili, per quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile al processo tributario, tra cui la disciplina della remissione in termini.
Art. 294 c.p.c.
Richiamato per la procedura di remissione in termini e per la necessità di dimostrare l'assenza di imputabilità della decadenza.
Massime di principio
- Nel processo tributario i termini per il deposito del ricorso sono perentori: il deposito tardivo comporta normalmente l'inammissibilità, senza possibilità di esaminare il merito dell'accertamento.
- La remissione in termini è un rimedio eccezionale e richiede la prova di un impedimento esterno, imprevedibile e non imputabile alla parte; non basta allegare un errore materiale o organizzativo.
- Il contribuente e il difensore rispondono del corretto operato dei propri collaboratori e incaricati. L'errore della segreteria, del collaboratore o del professionista non è normalmente considerato una causa non imputabile.
- È necessario verificare personalmente o tramite procedure affidabili la corretta destinazione, ricezione e tempestività degli atti processuali, conservando la documentazione comprovante il rispetto dei termini.
- La costituzione dell'amministrazione finanziaria non sana il ricorso tardivo e la questione di ammissibilità può essere rilevata anche d'ufficio in ogni fase del giudizio.
- Una sospensione cautelare, un rinvio istruttorio o una precedente udienza non implicano il riconoscimento dell'ammissibilità del ricorso né impediscono al collegio di esaminare successivamente la tardività.
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