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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29217/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006 con cui l'Ufficio ha disconosciuto costi qualificati dalla società come spese di sponsorizzazione/pubblicità verso un'associazione sportiva dilettantistica, ritenendo non provata l'effettività del contratto di sponsorizzazione, delle prestazioni rese e dei pagamenti. La società ha impugnato l'atto e, dopo il rigetto in primo grado, l'accoglimento dell'appello dell'Ufficio in CTR, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 108 TUIR e dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002, sostenendo che ricorressero i presupposti della presunzione legale di inerenza/deducibilità delle spese di sponsorizzazione verso società sportiva dilettantistica; (2) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la CTR non avesse considerato i contratti prodotti (contratto di abbinamento sportivo e scrittura privata) disciplinanti i rapporti per l'anno 2006.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, pur confermando che l'art. 90, comma 8, L. 289/2002 introduce una presunzione assoluta di natura pubblicitaria e di deducibilità delle sponsorizzazioni entro i limiti di legge, tale agevolazione opera solo se risultano provati i presupposti applicativi, in particolare l'effettiva destinazione delle somme alla promozione dell'immagine o dei prodotti dello sponsor e la specifica attività promozionale del beneficiario. Nel caso concreto la CTR aveva accertato, con motivazione sufficiente, che la contribuente non aveva fornito prova documentale idonea dell'effettività delle prestazioni, dell'esecuzione del contratto nel 2006 e della tracciabilità/corrispondenza dei pagamenti. È stato rigettato anche il secondo motivo, perché la censura mirava in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio e non a denunciare un vero omesso esame di fatto decisivo; la motivazione della CTR è stata ritenuta ampia e congrua. La ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 108 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    norma generale sulla deducibilità dei costi, richiamata per distinguere tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza e per ribadire che il regime speciale sulle sponsorizzazioni deroga alla disciplina ordinaria.

  • art. 90, comma 8, L. 27 dicembre 2002, n. 289

    introduce, per le erogazioni a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche entro il limite annuo previsto, una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e di deducibilità delle spese, purché sussistano i presupposti indicati dalla norma.

  • art. 74, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    richiamato come base normativa della qualificazione delle spese come pubblicitarie ai fini della deduzione integrale per il soggetto erogante.

  • art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    norma generale dei criteri di deducibilità dei costi, rispetto alla quale l'art. 90, comma 8, è qualificato come disposizione speciale derogatoria.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    violazione e falsa applicazione

    il motivo è stato prospettato come violazione di legge, ma è stato ritenuto infondato in quanto la CTR ha applicato correttamente i principi sulla presunzione di deducibilità delle sponsorizzazioni.

  • art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    omesso esame circa un fatto decisivo

    la censura è stata ritenuta non ammissibile nei fatti perché mirava a ottenere una nuova valutazione del merito, essendo la sentenza impugnata già sorretta da motivazione ampia sull'effettività delle prestazioni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Le spese di sponsorizzazione verso società sportive dilettantistiche, entro il limite quantitativo previsto, sono assistite da una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e di deducibilità, ma solo se risulta provata la destinazione delle somme alla promozione dell'immagine o dei prodotti dello sponsor e la specifica attività promozionale del beneficiario.
  • La disciplina speciale dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002 deroga al regime ordinario di deducibilità dei costi e prevale sulla qualificazione generale tra spese di pubblicità e di rappresentanza, con conseguente irrilevanza di ulteriori valutazioni di congruità o di diretta aspettativa di ritorno commerciale quando i presupposti legali sono provati.
  • In sede di legittimità, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usata per ottenere una nuova valutazione delle prove o per sostituire l'apprezzamento del giudice di merito con una diversa ricostruzione dei fatti; occorre un effettivo omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • La regolare contabilizzazione delle fatture o l'esistenza di pagamenti non bastano, da soli, a dimostrare l'effettività delle prestazioni dedotte in deduzione quando l'Ufficio contesti la concreta esecuzione del rapporto e la documentazione prodotta non consenta di verificarne contenuto, periodo e adempimenti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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