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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4009/2024 del 30/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente contestava la gravità indiziaria in relazione ai reati in materia di armi (capi 38 e 44), all'aggravante prevista per l'art. 416-bis.1 cod. pen. per il capo 44, al delitto associativo di tipo mafioso (art. 416-bis) e ai reati in materia di stupefacenti (capi 53, 54, 55, 58). Le censure miravano a contestare la presunta valutazione basata su singole intercettazioni e millanterie, l'assenza di riscontri probatori materiali per alcune condotte (ad es. veicolo colpito, disponibilita del kalashnikov), la errata interpretazione di alcune conversazioni e la mancata qualificazione di alcune cessioni come di lieve entita. Il ricorrente invocava una lettura difforme delle intercettazioni e dei riscontri.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere reiterativo, generico e volto a proporre una diversa lettura di fatti e intercettazioni già logicamente e coerentemente motivate dal Tribunale del riesame. La Corte ha ritenuto legittima la valutazione del giudice di merito: ha confermato che le dichiarazioni autoaccusatorie spontanee captate nelle intercettazioni possono avere valore probatorio anche senza riscontri aggiuntivi, ha ritenuto sussistenti i riscontri materiali (sequestri di armi, bossoli, sequestri di sostanze stupefacenti e videoriprese) che concordano con il contenuto delle intercettazioni e ha condiviso la qualificazione di partecipazione all'associazione di tipo mafioso e l'applicazione dell'aggravante connessa alla detenzione/fornitura di armi per la cosca. Ha altresì ritenuto provate le condotte relative all'importazione e detenzione/cessione di stupefacenti nei limiti necessari per la misura cautelare. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con rinvio alla cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte e il Tribunale hanno interpretato la norma richiedendo indizi gravi, precisi e concordanti che dimostrino la stabile e organica partecipazione al sodalizio mafioso; la partecipazione si desume da ruolo dinamico e disponibile all'esecuzione degli scopi criminosi.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Valutata come circostanza aggravante legata alla detenzione/gestione di armi e all'attività di approvvigionamento/modifica che agevolano l'associazione mafiosa, ricavando la finalità di favorire non un singolo ma l'attività del clan.

  • d.P.R. n. 309 del 1990 (art. 73 e 74)

    Norme sul traffico e le sanzioni per stupefacenti; la Corte ha ritenuto che intercettazioni, riscontri video e sequestri costituiscono elementi logici per fondare la gravità indiziaria circa importazione e cessione di droga.

  • art. 56 cod. pen.

    Riferita alla figura del tentativo; la Corte ha condiviso l'impostazione del Tribunale che ha ritenuto sussistenti elementi per il tentativo di importazione laddove ricostruito il fallimento del carico e il successivo arrivo di nuovo carico.

  • art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen.

    Richiamata in ordine ai limiti della motivazione del ricorso per cassazione e alla necessità di enunciare i motivi nei limiti strettamente necessari alla decisione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile; applicata dalla Corte contro il ricorrente.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della condanna pecuniaria disposta dalla Corte.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione, in materia di misure cautelari, sindaca esclusivamente la logica e la legittimità dell'apprezzamento probatorio svolto dal giudice di merito; non è ammissibile una mera rivalutazione alternativa dei fatti o delle intercettazioni.
  • Le dichiarazioni autoaccusatorie spontanee captate in conversazioni legittimamente intercettate possono avere valore probatorio anche senza ulteriori riscontri materiali, salvo che siano manifeste millanterie.
  • La valutazione del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e può essere sindacata in cassazione solo in presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza.
  • La detenzione e la disponibilità condivisa di armi da parte di più soggetti configura co-possesso idoneo a fondare profili di responsabilità concorrente, poiché ciascuno può in qualsiasi momento disporne.
  • La prova della partecipazione a un'associazione mafiosa si basa su indizi gravi, concreti e convergenti che dimostrino stabile, organica e funzionale compenetrazione nell'organizzazione (ruolo, riconoscimento, disponibilità operativa).
  • La mera conoscenza dell'esistenza di un carico di droga non esclude la necessità di riscontri che colleghino concretamente il soggetto all'attività di importazione o di gestione del traffico; tuttavia intercettazioni, video e sequestri correlati possono costruire un quadro indiziario adeguato per la misura cautelare.

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