Sentenza del 19/05/2021 n. 75 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnava l'avviso di accertamento IRPEF 2013 emesso a seguito dell'accertamento definitivo nei confronti della societa' estera (omessa impugnazione societaria) che aveva rilevato utili non dichiarati. L'Ufficio ha imputato al socio la quota del 50% degli utili sulla base della presunzione di attribuzione in caso di societa' a ristretta compagine sociale e per presunta esterovestizione/gestione effettiva in Italia. Il ricorrente deduceva, tra gli altri motivi, violazione del contraddittorio endo-procedimentale, difetto di motivazione per rinvio a PVC non noti, violazione di norme societarie e tributarie (art.2607 c.c., art.45 D.P.R. 917/86, art.41-bis D.P.R. 600/73), difetto di sottoscrizione, carenza di prova, violazione del divieto di doppia imposizione e illegittimita' delle sanzioni.
La decisione
il Tribunale regionale ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso. La Corte ha ritenuto legittimo l'accertamento perche': l'atto e' stato emesso a seguito di controllo 'a tavolino' (per il quale lo statuto del contribuente relativo al contraddittorio ex art.12 L.212/2000 non impone termini dilatori), la motivazione e' soddisfatta anche per rinvio all'avviso notificato alla societa' (il socio puo' consultare la documentazione societaria), e la presunzione di attribuzione di utili agli azionisti nelle societa' a ristretta base sociale e' ammessa con inversione dell'onere della prova. Il divieto di doppia imposizione non opera quando gli utili non sono mai stati dichiarati dalla societa'. Nessuna prova e' stata fornita circa imposte pagate in Slovenia. Le sanzioni sono state ritenute legittime. Condanna alle spese a carico dell'appellante.
Norme richiamate
Costituzione
richiamate dal ricorrente per denuncia di violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio; la Corte ha ritenuto che tali garanzie, nella forma richiesta, non si estendono ai controlli amministrativi svolti 'a tavolino' presso l'Amministrazione
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
art.12 e correlati sul contraddittorio applicabili principalmente alle ispezioni/controlli in loco; la motivazione richiesta dall'art.7 e' considerata soddisfatta anche per rinvio per relationem all'avviso notificato alla societa' quando il socio puo' accedere alla documentazione societaria
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
art. 39, art. 41-bis, art. 42
art.39 lett. d) autorizza la presunzione di distribuzione di utili in caso di societa' a ristretta compagine sociale, con conseguente inversione dell'onere della prova; art.42 e' richiamato in tema di motivazione degli atti; art.41-bis evocato dal ricorrente ma la Corte non ha ritenuto che osti all'accertamento parziale posto in essere
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
invocato dal ricorrente come difetto del presupposto oggettivo: la Corte non ha accolto la censura ritenendo che l'ipotesi fattuale (utili extracontabili in societa' a ristretta compagine) legittima l'accertamento fiscale
art. 2476 c.c., art. 2607 c.c.
art.2476 richiamato in relazione al potere del socio di consultare la documentazione societaria e alla motivazione per relationem; art.2607 richiamato dal ricorrente ma la giurisprudenza valorizza la ristretta base partecipativa come fatto noto idoneo alla presunzione
Massime di principio
- Quando l'amministrazione fiscale effettua un controllo 'a tavolino' basato su dati documentali, l'obbligo di contraddittorio endo-procedimentale disciplinato per le verifiche in loco non si estende automaticamente con gli stessi termini dilatori.
- Un avviso rivolto al socio puo' essere adeguatamente motivato anche per rinvio per relationem all'avviso notificato alla societa' se il socio ha la possibilita' di prendere visione della documentazione societaria; dunque la mera mancata notifica del PVC alla parte non invalida automaticamente l'atto.
- In presenza di societa' di capitali con ristretta compagine sociale la presunzione di attribuzione di utili extracontabili ai soci e' ammessa e determina l'inversione dell'onere della prova, spostando sul contribuente l'onere di provare l'estraneita' o l'avvenuto pagamento delle imposte estere.
- Il divieto di doppia imposizione non si applica quando i redditi presunti non sono mai stati dichiarati dalla societa' e quindi non si configura una 'doppia' tassazione della stessa base imponibile.
- La prova di imposte pagate all'estero (per mitigare l'imposta italiana) grava sul contribuente; senza documentazione probatoria l'Amministrazione non e' tenuta a riconoscere credito d'imposta estero.
- Per contestare un'accertamento basato su presunzioni legali in societa' a ristretta base sociale e su elementi di esterovestizione e' fondamentale fornire documentazione probante dell'effettiva gestione e amministrazione all'estero (contratti, sedi operative, dipendenti locali, documentazione bancaria estera, iscrizioni e adempimenti locali).
- Le sanzioni applicate in tali ipotesi possono essere legittime se risulta, anche per presunzione, che il socio aveva conoscenza dello stato societario e dei redditi non dichiarati; pertanto e' importante fornire elementi contrari che dimostrino l'assenza di responsabilita' o l'inesistenza dell'atto imputato.
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