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Sentenza

Sentenza del 19/05/2021 n. 214 - Comm. Trib. Prov. Ancona

Imposta di registro ai sensi dell'art. 8, lett. c. Tariffa parte I del D.P.R. n. 131/1986. Ordinanza emessa ex art.702 bis c.p.c. per pagamento dell'indennità di esproprio, di occupazione temporanea e di occupazione d'urgenza per l'espropriazione per pubblica utilità. E' legittimo il pagamento dell'imposta in misura proporzionale anziché a tassazione fissa.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro e sanzioni relativo alla registrazione dell'ordinanza ex art.702-bis c.p.c. che condannava A. al pagamento delle indennità di esproprio, occupazione temporanea e occupazione d'urgenza. La ricorrente sosteneva che, trattandosi di aree edificabili soggette a IVA, sussistesse il regime di alternatività tra IVA e imposta di registro (art.40 D.P.R. n.131/1986) e che, quindi, la registrazione dovesse avvenire a tassa fissa anziché con imposta proporzionale.

La decisione

La Commissione ha rigettato il ricorso. È stata confermata la legittimità dell'operato dell'Ufficio che ha applicato l'imposta di registro in misura proporzionale (aliquota del 3%) sulla somma cui la ricorrente era stata condannata. Il motivo è che l'ordinanza ex art.702-bis c.p.c., quantificando l'indennità, ha natura di provvedimento giudiziario di condanna al pagamento di somme e non svolge la funzione tipica dell'atto amministrativo di espropriazione volta a trasferire la proprietà; pertanto non può beneficiare della tassazione fissa prevista per gli atti di trasferimento. È stato inoltre affermato che la revocabilità o modificabilità dell'ordinanza non incide sull'aliquota e che la non definitività del provvedimento non impedisce l'applicazione dell'imposta proporzionale (con eventuale conguaglio in futuro). Spese di lite condannate alla ricorrente per €4.000,00.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131/1986, Tariffa allegata, Parte I, art. 8, lett. b)

    provvedimenti dell'autorità giudiziaria che recano condanna al pagamento di somme o valori

    La Commissione ha ritenuto applicabile questa fattispecie all'ordinanza ex art.702-bis c.p.c., considerandola come provvedimento giudiziario di condanna al pagamento e quindi soggetta all'imposta proporzionale (3%).

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 40

    Atti relativi ad operazioni soggette all'IVA (principio di alternatività IVA/registro)

    Invocata dalla ricorrente per ottenere la tassa fissa in alternativa alla proporzionale; la Commissione ha ritenuto che il principio non si applica all'ordinanza giudiziale che quantifica indennità, in quanto non si tratta di atto che trasferisca la proprietà.

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 37

    Se al momento della registrazione i provvedimenti dell'autorità giudiziaria non siano definitivi, potrà aversi conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato

    Usato per giustificare l'applicazione dell'imposta proporzionale a provvedimenti non ancora definitivi, prevedendo la possibilità di conguaglio successivo.

  • Codice di procedura civile, art. 702-bis

    Ordinanza ingiunzione per pagamento di somme relative a indennità di esproprio

    La pronuncia resa ai sensi di questo articolo è stata considerata dalla Commissione assimilabile a una sentenza di condanna al pagamento e quindi soggetta a imposta proporzionale.

  • Codice di procedura civile, artt. 177 e 178

    Norme sulla revocabilità e modificabilità delle ordinanze

    La Commissione ha ritenuto che la possibilità di revoca o modifica del provvedimento non incida sulla determinazione dell'aliquota applicabile.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento giudiziario si limita a quantificare o condannare al pagamento di indennità di esproprio, va qualificato come atto di natura patrimoniale/di condanna e non come atto amministrativo di trasferimento: si applica l'imposta di registro proporzionale (tariffa parte I, art.8, lett. b).
  • Il mero fatto che l'oggetto materiale (es. terreno edificabile) sia soggetto a IVA non determina automaticamente la tassazione a tassa fissa se il documento impugnato è un provvedimento giudiziale che ordina il pagamento e non il negozio o l'atto traslativo soggetto a IVA.
  • La non definitività o la possibilità di revoca/modifica del provvedimento giudiziario non preclude l'applicazione dell'imposta proporzionale: il D.P.R. n.131/1986 prevede il conguaglio o rimborso in caso di successiva sentenza passata in giudicato.
  • Per valutare la corretta tassazione occorre sempre verificare la reale funzione dell'atto: se l'atto trasferisce la proprietà (atto amministrativo/negozio) può trovare applicazione la tassa fissa; se invece impone il pagamento di somme vale l'imposta proporzionale.
  • In casi simili è opportuno documentare con precisione la natura dell'atto impugnato (provvedimento giudiziario vs atto amministrativo/contrattuale) e, se si contesta la qualificazione, preparare argomentazione sul rapporto con l'IVA e sull'effettiva esistenza di un atto traslativo soggetto all'alternatività IVA/registro.

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