Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 19/05/2021 n. 225 - Comm. Trib. Prov. Ancona

I.M.U. Immobili gestiti dall' E. R.. Esenzione di cui all'art.2, comma 4, ultimo paragrafo del D.L. n. 102/2013. NON SUSSISTE

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento IMU per l'anno 2016 (importo principale ? 39.854,00 più sanzioni e interessi). L'Ente ricorrente deduceva l'esenzione ai sensi dell'art.2, comma 4, ultimo paragrafo del D.L. n.102/2013 (conv. L. n.124/2013), sostenendo che gli alloggi sociali individuati dal D.M. 22/04/2008 siano equiparati agli immobili destinati ad abitazione principale e quindi esenti. Il Comune resistente contestava la fondatezza della pretesa e chiedeva il rigetto del ricorso.

La decisione

Il Collegio ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'esenzione IMU richieda la duplice condizione dell'utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente possessore e dell'esclusiva destinazione ad attività non produttive di reddito; la concessione in locazione agli assegnatari costituisce attività economica e dunque esclude l'esenzione. Il D.L. 102/2013 non ha esteso l'esenzione agli alloggi sociali; non sussiste contrasto con il diritto comunitario (decisione 2005/842/CE) per applicazione del principio di specialità. Le sanzioni sono state confermate perché non v'è stato un fondato dubbio interpretativo. Spese processuali liquidate a carico dell'Ente ricorrente per ? 2.200,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.L. n.102/2013, art.2, comma 4 (ultimo paragrafo)

    Non riconosce l'esenzione IMU per gli alloggi sociali gestiti dagli enti di edilizia popolare: la norma non equipara automaticamente gli alloggi sociali all'abitazione principale e non abroga il principio della utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente.

  • L. n.124/2013 (conversione del D.L. n.102/2013)

    Conferma il testo del decreto: il legislatore non ha previsto l'esclusione degli alloggi sociali dal pagamento dell'IMU; la scelta discrezionale del legislatore è sindacabile solo in presenza di manifesta irragionevolezza.

  • D.lgs. n.504/1992, art.7, comma 1, lett. i) (disciplina previgente ICI/IMU)

    Richiamata dalla giurisprudenza come quadro interpretativo: l'esenzione per immobili gestiti da enti di edilizia residenziale è condizionata all'utilizzo diretto e alla non produzione di reddito; la locazione configura utilizzazione indiretta e attività economica.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. SS.UU. nn. 28160/2008, 7385/2012, 22120/2014, 12313/2017; ord. n.8964/2020)

    Conferma il principio di stretta interpretazione delle esenzioni fiscali e il requisito dell'utilizzazione diretta da parte dell'ente per il riconoscimento dell'esenzione IMU; la locazione esclude il beneficio.

  • Decisione Commissione Europea n.2005/842/CE (art.86 par.2 Trattato CE)

    Non impedisce l'esclusione dell'esenzione a favore degli alloggi sociali in Italia: applicabile il principio di specialità e la valutazione sugli aiuti di Stato non impone automaticamente un trattamento fiscale di favore.

  • Giurisprudenza costituzionale (menzionata)

    La Corte costituzionale ha ritenuto inammissibili o infondate questioni di legittimità costituzionale dirette a ottenere un trattamento esente per gli alloggi posseduti dagli enti di edilizia residenziale, confermando la legittimità della scelta normativa di non prevedere l'esenzione.

Massime di principio

  • Le esenzioni fiscali vanno interpretate in modo restrittivo: non si può estendere l'ambito applicativo oltre quanto espressamente previsto dalla norma.
  • L'esenzione IMU per immobili di enti di edilizia residenziale richiede l'utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente e la sua destinazione esclusiva a finalità non produttive di reddito; la locazione a terzi, anche a canone convenzionato, configura attività economica che esclude l'esenzione.
  • La qualifica di "alloggio sociale" ai sensi del D.M. 22/04/2008 non comporta automaticamente equiparazione all'abitazione principale ai fini dell'esenzione IMU, salvo espressa previsione normativa.
  • La discrezionalità del legislatore in materia tributaria è ampia: l'assenza di una specifica norma che estenda l'esenzione è in genere decisiva; il sindacato giurisdizionale è limitato a ipotesi di manifesta irragionevolezza.
  • Questioni di diritto comunitario (aiuti di Stato) non impongono automaticamente il riconoscimento dell'esenzione nazionale se opera il principio di specialità; va valutata la compatibilità caso per caso.
  • In situazioni analoghe, per cercare di ottenere vantaggi fiscali è necessario: verificare se ricorre l'utilizzazione diretta dell'immobile; ottenere norma espressa che estenda l'esenzione; considerare rimedi alternativi (contributi, aliquote agevolate se previste) e preparare documentazione che dimostri l'assenza di carattere reddituale dell'attività, pur sapendo che la locazione difficilmente basti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.