Sentenza del 19/05/2021 n. 211 - Comm. Trib. Prov. Ancona
IRES ED IVA. ARTT. 36 BIS E 54 BIS DEL D.P.R. N.600/1973.PROVVEDIMENTO FIRMATO DIGITALMENTE E NOTIFICATO VIA PEC.VALIDITA'. SUSSISTE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella esattoriale n.3 2018 00010611 32 per IRES e IVA derivanti da controllo automatizzato ex artt. 36-bis e 54-bis DPR n.600/1973. La ricorrente deduceva nullità e/o invalidità della cartella per: omessa instaurazione del contraddittorio preventivo (avviso bonario), difetto di autenticità/originalità della sottoscrizione digitale del documento e vizi nella modalità di notifica (via PEC).
La decisione
La Commissione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima l'iscrizione a ruolo a seguito di controllo automatizzato anche in assenza dell'avviso bonario quando l'oggetto è l'omesso versamento di tributi autoliquidati e non sussistono incertezze rilevanti sui dati dichiarati. Ha inoltre affermato la validità della sottoscrizione digitale sia in formato CAdES che PAdES, riconoscendole equivalenti ai fini di autenticità, integrità e non ripudio del documento informatico. Ha dichiarato valida la notifica via PEC secondo le norme vigenti. La ricorrente è condannata alle spese processuali (liquidate in euro 2.350,00).
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis
L'iscrizione a ruolo a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata effettuata la comunicazione preventiva prevista dal terzo comma quando la pretesa derivi dall'omesso versamento di tributi autoliquidati e non vi siano incertezze rilevanti sui dati della dichiarazione.
D.P.R. n. 600/1973, art. 54-bis
Norma richiamata come base del controllo automatizzato e della pretesa tributaria; inserita nel contesto del procedimento di liquidazione e iscrizione a ruolo.
L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 6, comma 5
Il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio e sanzionato con nullità solo quando sussistano 'incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione'; non è automatico in ogni iscrizione a ruolo derivante da controlli documentali senza margini interpretativi.
Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS)
Stabilisce il quadro europeo per la validità e l'equivalenza delle firme elettroniche avanzate, supportando il principio che formati CAdES e PAdES siano riconosciuti e convalidati dagli Stati membri.
Decisione di esecuzione (UE) 2015/1506
Richiamata dalle Sezioni Unite per rafforzare l'obbligo europeo di riconoscimento delle firme digitali CAdES e PAdES come equivalenti.
Provvedimento direttoriale AgID del 16 aprile 2014, art. 12
Fornisce specifiche tecniche sul processo telematico e sul formato dei documenti firmati digitalmente, spiegando la struttura e le garanzie offerte sia dal formato CAdES sia dal formato PAdES.
Decreto legislativo n. 159/2015, art. 14
Prevede e agevola l'utilizzo della PEC per le notificazioni alle imprese e professionisti, riconoscendo la validità della notifica via PEC nei casi previsti.
D.P.R. 11.2.2005 n. 68
Richiamato come disciplina tecnica delle notificazioni via PEC in combinato con la normativa che rende obbligatoria la PEC per aziende e professionisti.
Legge n. 53/1994, art. 19-bis
Richiamata in giurisprudenza per affermare che la trasmissione di file in formato PDF via PEC può essere legittima; l'attestazione di conformità all'originale informatico può supplire in mancanza di firma digitale in specifiche situazioni.
Sezioni Unite Cassazione, sentenza n. 10266/2018
Principio di diritto secondo cui le firme digitali CAdES e PAdES sono entrambe ammesse ed equivalenti, e devono essere riconosciute valide ed efficaci anche nel processo civile; fonte di principio interpretativo seguito dalla Commissione.
Cass. ordinanza n. 3805/2018 e sentenza SS.UU. n. 7665/2016 (giurisprudenza richiamata)
Utilizzate per richiamare il principio della sanatoria e la libera valutazione, da parte del giudice, della corrispondenza tra file PDF allegato e suo originale ai fini della conoscenza dell'atto.
Massime di principio
- La notifica della cartella esattoriale derivante da controllo automatizzato è valida anche in assenza dell'avviso bonario quando la pretesa è l'omesso versamento di tributi autoliquidati e non sussistono incertezze rilevanti sui dati dichiarati.
- Il contraddittorio preventivo (art. 6, comma 5 Statuto del contribuente) è obbligatorio solo se sussistono 'incertezze su aspetti rilevanti' della dichiarazione; in assenza di tali incertezze la sua omissione non determina nullità dell'atto.
- Le firme digitali in formato CAdES e PAdES sono equivalenti: ciò che conta è la sottoscrizione digitale che garantisce autenticità, integrità e non ripudio del documento informatico.
- La notifica via PEC, se effettuata secondo gli elenchi ufficiali (es. INI-PEC) e le norme tecniche vigenti, è valida per le imprese e professionisti; la semplice genericità dell'eccezione sulla notifica non è sufficiente a determinare l'invalidità dell'atto.
- La valutazione della corrispondenza tra il file notificato (anche in PDF) e l'originale informatico è rimessa al giudice, e in taluni casi l'attestazione di conformità può integrare la mancanza di firma digitale.
- In casi analoghi, il contribuente dovrebbe documentare specificamente l'esistenza di 'incertezze rilevanti' nella dichiarazione o fornire prove concrete di falsificazione/manomissione del documento digitale per utile opposizione; mere eccezioni formali generiche risultano difficilmente vincenti.
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