Sentenza del 19/05/2021 n. 115 - Comm. Trib. Prov. Savona
Accertamento - reddito dei fabbricati - riduzione del canone di locazione - opponibilità al fisco - prova della data certa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo al 2014 per IRES, IRAP e IVA. L'Ufficio aveva ritenuto che la società avesse partecipato, consapevolmente o quanto meno con colpa grave, a un meccanismo di "frode carosello" tramite acquisti da società "missing trader" (in particolare L C s.r.l.), con indebita detrazione di IVA per fatture soggettivamente inesistenti, acquisti a prezzo sottocosto, pagamenti anticipati su fatture pro forma, mancata produzione di DDT e anomalie nella titolarità dei veicoli. L'accertamento ha inoltre ricostruito maggiori ricavi e rimanenze non contabilizzate.
La decisione
La Commissione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'Agenzia avesse prodotto indizi gravi, precisi e concordanti tali da dimostrare che le forniture erano operate tramite 'cartiere' e che la contribuente non avesse adottato la diligenza richiesta dall'operatore professionale medio (richiamando principio di 'buona fede temeraria' e dovere di verifica). La sentenza penale di primo grado di assoluzione del legale rappresentante non ha impedito la conferma dell'accertamento tributario, per l'autonomia del processo tributario; le spese di giudizio sono compensate.
Norme richiamate
DPR n.600/1973
Predisposizione dell'accertamento fiscale e fondamento della ripresa di imponibile; la Commissione ha ritenuto legittima l'attività di verifica svolta ai sensi di tale norma.
DPR n.633/1972
Norma richiamata a supporto dell'accertamento IVA; la Commissione ha ritenuto corretta la rettifica dell'IVA sulla base delle risultanze istruttorie.
D.Lgs. n.74/2000
Rilevanza penale delle frodi IVA evocata nella fase istruttoria; la prospettata indagine penale non vincola il giudice tributario, che valuta autonomamente gli elementi fiscali.
Codice Civile
art.1147, co.2; art.1176, co.2
Richiamati per definire il concetto di 'buona fede temeraria' e la diligenza richiesta all'operatore economico: il contribuente deve operare con la diligenza professionale media e non può giovarsi di una buona fede viziata da imprudenza.
D.Lgs. n.471/1997
Riferita alle sanzioni per omissioni formali (es. Intrastat); la Commissione ha considerato alcune sanzioni come definite in base alla mancata contestazione.
L. n.212/2000
Norma procedurale invocata dalla difesa (memoria al PVC); la Corte ha tenuto conto degli atti e delle memorie prodotte in sede di verifica.
Direttiva UE
Richiamata per il principio di neutralità dell'imposta: l'IVA detratta ma non versata pregiudica il meccanismo comunitario e giustifica l'intervento dell'amministrazione.
DL 119/2018
Rilevato come contesto per definizione di accertamenti riferiti ad altro anno d'imposta (2013) ma non risolutivo per il giudizio sul 2014.
Massime di principio
- Onere della prova: l'amministrazione finanziaria può provare l'elemento soggettivo (conoscenza o dovere di conoscenza della frode) anche mediante indizi gravi, precisi e concordanti; il contribuente può difendersi ma deve fornire elementi che escludano ragionevolmente la conoscenza della frode.
- Diligenza richiesta: il cessionario professionale deve adottare la diligenza dell'operatore medio del settore (art.1176 c.c.); la 'buona fede temeraria' non è protetta (art.1147 c.c.). Informazioni reperibili facilmente (visure CCIAA, ACI, controlli su DDT) sono elementi che il professionista è tenuto ad acquisire quando sussistono segnali di anomalia.
- Indici sintomatici di frode: acquisti sistematicamente sottocosto rispetto al mercato, pagamenti anticipati su fatture pro forma, rapporti ripetuti con soggetti occasionali o 'sconosciuti', mancata produzione di DDT e incongruenze nelle intestazioni dei veicoli sono indizi rilevanti che obbligano a verifiche approfondite.
- Prova documentale e DDT: la mancata esibizione di documenti di trasporto o la loro incongruenza con le fatture è elemento fortemente negativo per il contribuente e può legittimare la ricostruzione tributaria.
- Effetto delle sentenze penali: un'assoluzione penale di primo grado non vincola il giudice tributario; il processo tributario è autonomo e valuta gli elementi probatori secondo il proprio standard.
- Rimedi pratici per operatori: prima di acquistare da nuovi fornitori, soprattutto a prezzi anomali, effettuare visure CCIAA, verifiche ACI sulla proprietà dei beni, richiedere DDT completi, conservare corrispondenza e controparti bancarie e documentare ogni controllo di diligenza.
- Eccezione della buona fede: la detrazione dell'IVA da fatture emesse da 'missing traders' può essere ammessa solo in casi eccezionali in cui il contribuente dimostri di aver agito con incolpevole buona fede e con la diligenza richiesta; la mera asserzione non è sufficiente.
- Valore probatorio delle indagini incrociate: elementi raccolti da più fonti (verifiche ACI, CCIAA, pattern dei pagamenti, precedenti del mediatore) possono fare massa probatoria e sostenere l'accertamento anche in assenza di prova penale definitiva.
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