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Sentenza

Sentenza del 19/05/2021 n. 115 - Comm. Trib. Prov. Savona

Accertamento - reddito dei fabbricati - riduzione del canone di locazione - opponibilità al fisco - prova della data certa

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento relativo al 2014 per IRES, IRAP e IVA. L'Ufficio aveva ritenuto che la società avesse partecipato, consapevolmente o quanto meno con colpa grave, a un meccanismo di "frode carosello" tramite acquisti da società "missing trader" (in particolare L C s.r.l.), con indebita detrazione di IVA per fatture soggettivamente inesistenti, acquisti a prezzo sottocosto, pagamenti anticipati su fatture pro forma, mancata produzione di DDT e anomalie nella titolarità dei veicoli. L'accertamento ha inoltre ricostruito maggiori ricavi e rimanenze non contabilizzate.

La decisione

La Commissione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'Agenzia avesse prodotto indizi gravi, precisi e concordanti tali da dimostrare che le forniture erano operate tramite 'cartiere' e che la contribuente non avesse adottato la diligenza richiesta dall'operatore professionale medio (richiamando principio di 'buona fede temeraria' e dovere di verifica). La sentenza penale di primo grado di assoluzione del legale rappresentante non ha impedito la conferma dell'accertamento tributario, per l'autonomia del processo tributario; le spese di giudizio sono compensate.

Norme richiamate

  • DPR n.600/1973

    Predisposizione dell'accertamento fiscale e fondamento della ripresa di imponibile; la Commissione ha ritenuto legittima l'attività di verifica svolta ai sensi di tale norma.

  • DPR n.633/1972

    Norma richiamata a supporto dell'accertamento IVA; la Commissione ha ritenuto corretta la rettifica dell'IVA sulla base delle risultanze istruttorie.

  • D.Lgs. n.74/2000

    Rilevanza penale delle frodi IVA evocata nella fase istruttoria; la prospettata indagine penale non vincola il giudice tributario, che valuta autonomamente gli elementi fiscali.

  • Codice Civile

    art.1147, co.2; art.1176, co.2

    Richiamati per definire il concetto di 'buona fede temeraria' e la diligenza richiesta all'operatore economico: il contribuente deve operare con la diligenza professionale media e non può giovarsi di una buona fede viziata da imprudenza.

  • D.Lgs. n.471/1997

    Riferita alle sanzioni per omissioni formali (es. Intrastat); la Commissione ha considerato alcune sanzioni come definite in base alla mancata contestazione.

  • L. n.212/2000

    Norma procedurale invocata dalla difesa (memoria al PVC); la Corte ha tenuto conto degli atti e delle memorie prodotte in sede di verifica.

  • Direttiva UE

    Richiamata per il principio di neutralità dell'imposta: l'IVA detratta ma non versata pregiudica il meccanismo comunitario e giustifica l'intervento dell'amministrazione.

  • DL 119/2018

    Rilevato come contesto per definizione di accertamenti riferiti ad altro anno d'imposta (2013) ma non risolutivo per il giudizio sul 2014.

Massime di principio

  • Onere della prova: l'amministrazione finanziaria può provare l'elemento soggettivo (conoscenza o dovere di conoscenza della frode) anche mediante indizi gravi, precisi e concordanti; il contribuente può difendersi ma deve fornire elementi che escludano ragionevolmente la conoscenza della frode.
  • Diligenza richiesta: il cessionario professionale deve adottare la diligenza dell'operatore medio del settore (art.1176 c.c.); la 'buona fede temeraria' non è protetta (art.1147 c.c.). Informazioni reperibili facilmente (visure CCIAA, ACI, controlli su DDT) sono elementi che il professionista è tenuto ad acquisire quando sussistono segnali di anomalia.
  • Indici sintomatici di frode: acquisti sistematicamente sottocosto rispetto al mercato, pagamenti anticipati su fatture pro forma, rapporti ripetuti con soggetti occasionali o 'sconosciuti', mancata produzione di DDT e incongruenze nelle intestazioni dei veicoli sono indizi rilevanti che obbligano a verifiche approfondite.
  • Prova documentale e DDT: la mancata esibizione di documenti di trasporto o la loro incongruenza con le fatture è elemento fortemente negativo per il contribuente e può legittimare la ricostruzione tributaria.
  • Effetto delle sentenze penali: un'assoluzione penale di primo grado non vincola il giudice tributario; il processo tributario è autonomo e valuta gli elementi probatori secondo il proprio standard.
  • Rimedi pratici per operatori: prima di acquistare da nuovi fornitori, soprattutto a prezzi anomali, effettuare visure CCIAA, verifiche ACI sulla proprietà dei beni, richiedere DDT completi, conservare corrispondenza e controparti bancarie e documentare ogni controllo di diligenza.
  • Eccezione della buona fede: la detrazione dell'IVA da fatture emesse da 'missing traders' può essere ammessa solo in casi eccezionali in cui il contribuente dimostri di aver agito con incolpevole buona fede e con la diligenza richiesta; la mera asserzione non è sufficiente.
  • Valore probatorio delle indagini incrociate: elementi raccolti da più fonti (verifiche ACI, CCIAA, pattern dei pagamenti, precedenti del mediatore) possono fare massa probatoria e sostenere l'accertamento anche in assenza di prova penale definitiva.

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