Sentenza del 19/05/2021 n. 692 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Processo tributario - Impugnazioni - Specificità motivi d'appello - Necessità - Riproposizione motivi del primo grado - Possibile - Critica specifica della decisione impugnata- Necessità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione per violazione dei requisiti di specificità dei motivi d'appello ai sensi dell'art. 53 D.lgs. 546/92 e dell'art. 342 c.p.c.; questione centrale se sia consentito riproporre integralmente le ragioni del ricorso di primo grado in appello o se ciò integri carenza di specificità. La sentenza chiarisce che la riproposizione è ammessa purché le ragioni del primo grado siano presentate come critica specifica e adeguata della decisione impugnata, in modo da rendere comprensibili al giudice del gravame le censure rivolte alla sentenza.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che sia possibile riproporre le ragioni fondate del ricorso di primo grado in appello, a condizione che tale riproposizione non sia una mera trascrizione ma costituisca una critica specifica e adeguata della motivazione e del dispositivo della sentenza impugnata. In sostanza l'appello è ammesso e non è escluso automaticamente se ripropone i motivi del primo grado, purché sia chiaro quali aspetti della decisione vengono censurati e perché si ritengono errati i rilievi del giudice di prime cure.
Norme richiamate
D.lgs. 546/1992
L'art. 53 è stato interpretato nel senso che richiede specificità dei motivi d'appello ma non impedisce la riproposizione delle ragioni del primo grado se queste vengono valorizzate come critica specifica della sentenza impugnata.
Codice di procedura civile
L'art. 342 c.p.c. sul contenuto dell'atto d'appello richiede che le censure siano indicate con precisione; la corte ha chiarito che l'adempimento di tale requisito può essere soddisfatto anche tramite la riproposizione delle ragioni di primo grado purché direttamente riferite alla motivazione e alle conclusioni della sentenza impugnata.
Massime di principio
- È ammessa la riproposizione delle ragioni del primo grado in appello, ma occorre sempre trasformarle in una critica diretta e specifica della decisione impugnata: non basta una mera trascrizione
- L'appellante deve indicare chiaramente quali parti della motivazione o del dispositivo della sentenza vengono contestate e perché le argomentazioni del primo grado non sono corrette
- La specificità richiesta dagli artt. 53 D.lgs. 546/92 e 342 c.p.c. va valutata in funzione della comprensibilità delle censure per il giudice del gravame: l'obiettivo è che il giudice capisca esattamente le questioni da riesaminare
- Se l'appello contiene nuovi mezzi di prova o nuovi motivi, questi devono essere espressi con altrettanta precisione e collegati alla decisione impugnata; l'introduzione tardiva di questioni non pertinenti alla decisione può essere esclusa
- Nel redigere l'atto di appello conviene richiamare le specifiche parti della sentenza (citando motivazioni, pagine o punti della decisione) e spiegare la discrepanza tra la valutazione del giudice di prime cure e la prospettazione dell'appellante
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