Sentenza n. 651/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, del 30 settembre 2023, n. 1543/2023, nella parte relativa al pagamento delle competenze liquidate in favore del procuratore distrattario
Esito
Favorevole al ricorrente (avvocato distrattario)
Prevale il privato
La controversia
L’avvocato ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, del 30 settembre 2023, n. 1543/2023, che aveva condannato l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria a pagargli, quale procuratore distrattario, € 258,00 per compensi professionali, oltre alle spese documentate, IVA e CPA. Il titolo era stato notificato via PEC all’Azienda il 2 ottobre 2023. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione, l’Azienda non aveva pagato e non si era costituita nel giudizio di ottemperanza. Il provvedimento riunisce questo ricorso a quello proposto dal creditore principale per l’esecuzione della medesima sentenza.
La decisione
Il TAR ha riunito i ricorsi, entrambi diretti all’esecuzione della medesima sentenza passata in giudicato, e li ha accolti. Ha ordinato all’Azienda Sanitaria di eseguire integralmente il titolo, pagando a ciascun ricorrente le somme ivi riconosciute entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. In caso di persistente inadempimento, ha nominato Commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di subdelega, incaricato di compiere entro i successivi 60 giorni gli atti necessari, compresi gli stanziamenti e le fasi contabili fino al pagamento: la mancanza di stanziamenti o di cassa non costituisce legittimo impedimento all’esecuzione. Il Commissario dovrà inoltre provvedere alle spese del giudizio di ottemperanza, al contributo unificato se versato e agli interessi maturati sino al pagamento, e trasmettere una relazione al TAR. L’Azienda è stata condannata alle spese processuali, liquidate complessivamente in € 500,00, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
RITENUTA sussistenza dei presupposti: - per l’accoglimento della domanda in ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a., in essi spiegata;
Ricorrendo i presupposti dell’ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione l’integrale esecuzione del giudicato e predisporre misure sostitutive per il caso di ulteriore inadempimento.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
RILEVATO che è inutilmente decorso il termine di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 e che, l’A.S.P., benché regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita sicché non vi sono elementi da cui desumere che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la stessa abbia dato esecuzione al titolo giudiziale in esecuzione;
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni, unitamente alla mancata esecuzione del titolo, consente di procedere all’accoglimento della domanda di ottemperanza.
che, ai sensi dell’art. 479 c.p.c., il duplicato informatico del titolo è stato notificato tanto nell’interesse del sig. Errante quanto del medesimo procuratore distrattario nei confronti dell’A.S.P. di Reggio Calabria, a mezzo pec del 2.10.2023, per come si evince dalla ricevuta di consegna del relativo messaggio di posta elettronica, allegata ai ricorsi in questione;
Il TAR dà atto della notificazione del duplicato informatico del titolo all’amministrazione, effettuata ai sensi dell’art. 479 c.p.c., quale presupposto fattuale dell’azione esecutiva.
Massime di principio
- Quando un’amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato dopo il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, il creditore può ottenere l’ottemperanza e l’ordine di pagamento delle somme riconosciute dal titolo.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare un Commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari, inclusi gli stanziamenti di bilancio e le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento.
- L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato: il Commissario ad acta deve attivarsi per rendere possibile il pagamento.
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