Cassazione Civile, Ordinanza n. 03468/2024 del 07/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva rigettato l’azione restitutoria dell’utente e aveva già riconosciuto solo un rimborso parziale pari a euro 387,53. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (gestore servizio idrico)
La controversia
Un utente del servizio idrico aveva convenuto il gestore chiedendo la restituzione di somme pagate e ritenute non dovute a titolo di quota per fognatura e depurazione, sostenendo che la propria utenza non fosse servita da un impianto di depurazione. Il giudice di pace aveva rigettato la domanda ritenendo congruo il rimborso già riconosciuto dal gestore; in appello, l’utente aveva censurato la decisione per difetto di motivazione e per avere valorizzato in modo apodittico un progetto esecutivo relativo alle opere fognarie, che secondo lui non provava la presenza o la progettazione di un impianto di depurazione. Con il ricorso per cassazione denunciava: 1) violazione dell’art. 115 c.p.c., assumendo che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto provata la progettazione dell’impianto di depurazione sulla base di documentazione che riguardava solo la rete fognaria; 2) violazione dell’art. 2909 c.c., sostenendo che su quel documento si fosse formato un giudicato in altri giudizi con medesimo oggetto; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 4 e 6 del D.M. 30 settembre 2009, affermando che le norme distinguono nettamente fognatura e depurazione e non consentirebbero una progettazione comune, mentre il progetto richiamato sarebbe riferito solo alla rete fognaria. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi: il primo perché non integrava una vera violazione dell’art. 115 c.p.c. ma mirava a una diversa valutazione delle prove, oltre a difettare di autosufficienza; il secondo perché l’efficacia riflessa del giudicato è configurabile solo in presenza di pregiudizialità-dipendenza giuridica, non ricorrente nel caso; il terzo perché si risolveva in una contestazione del contenuto del documento e della valutazione di merito, estranea alla dedotta violazione di legge. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L’onere di provare i fatti impeditivi della pretesa restitutoria incombe sul gestore del servizio idrico, quale convenuto debitore della prestazione, quando si controverta della restituzione del canone di depurazione.
art. 8-sexies d.l. n. 208 del 2008
Costituisce la base normativa della domanda di restituzione delle somme pagate a titolo di canone di depurazione del servizio idrico integrato.
La sua violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o disattende il principio dispositivo; non basta contestare la valutazione delle prove già acquisite.
È la norma che governa la valutazione delle prove; la diversa forza convincente attribuita dal giudice a documenti o prove concorrenti non integra violazione dell’art. 115 c.p.c.
L’efficacia riflessa del giudicato opera solo quando vi sia una relazione di pregiudizialità-dipendenza in senso giuridico tra rapporti, non nei rapporti indipendenti tra loro.
artt. 2, 4 e 6 del D.M. 30 settembre 2009
Sono invocati per sostenere la distinzione tra servizio di fognatura e servizio di depurazione; la Corte non ne afferma una lettura innovativa, ma rileva che la censura del ricorrente attacca in realtà l’apprezzamento di merito del documento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di definizione del ricorso con esito sfavorevole al ricorrente, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ripetizione delle somme pagate per il canone di depurazione del servizio idrico, il gestore che pretenda di trattenere il corrispettivo o di opporsi al rimborso deve provare i fatti impeditivi della pretesa restitutoria, in particolare l’esistenza e il funzionamento dell’impianto di depurazione nel periodo considerato e gli oneri correlati alla sua progettazione o realizzazione.
- La doglianza di violazione dell’art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se si denuncia che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia ignorato il principio dispositivo; non è invece utilizzabile per contestare la mera valutazione comparativa delle prove acquisite.
- L’errore nell’apprezzamento del contenuto di un documento o la diversa lettura della sua portata probatoria non integrano di per sé violazione o falsa applicazione di legge, ma si collocano nell’ambito del giudizio di fatto riservato al merito.
- L’efficacia riflessa del giudicato presuppone una relazione di pregiudizialità-dipendenza in senso giuridico tra rapporti; in difetto di tale nesso, non può estendersi automaticamente l’effetto del giudicato formato in altri giudizi aventi parti o rapporti diversi.
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