Cassazione Penale, Sentenza n. 38272/2023 del 19/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di conversione della pena dall'ergastolo alla pena di 30 anni prevista dall'art. 442 c.p.p. nella versione più favorevole introdotta dall'art. 30, l. n. 479/1999 (cd. legge Carotti). Sosteneva di trovarsi nella fattispecie indicata dalle Sezioni unite (sent. n. 34233/2012) e nella giurisprudenza della CEDU (caso Scoppola c. Italia) avendo richiesto il rito abbreviato nel periodo in cui la disciplina più favorevole era vigente (tra il 2/1/2000 e il 24/11/2000). Contestava inoltre la mancata motivazione dell'ordinanza rispetto ad "altri motivi" dedotti nell'incidente di esecuzione.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Sudato non è mai stato effettivamente ammesso al rito abbreviato: la sua richiesta in appello era stata presentata quando l'istruttoria (ex art. 603 c.p.p.) era già conclusa e si era già iniziata la discussione, per cui, ai sensi della normativa transitoria (d.l. n. 82/2000 conv. in l. n. 144/2000), l'istanza era inammissibile. Di conseguenza non si è formato il diritto alla sostituzione della pena e non può operare il richiamo alla sentenza Scoppola, che riguarda situazioni in cui l'imputato era stato effettivamente ammesso al rito abbreviato sulla base di una legittima aspettativa. Il vizio di motivazione relativo agli "altri motivi" è stato ritenuto generico e inammissibile per mancata specificazione. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 30, l. n. 479/1999 (cd. legge Carotti)
Ha introdotto la possibilità di ammissione al rito abbreviato anche per reati astrattamente punibili con l'ergastolo, determinando la riduzione della pena a 30 anni se l'imputato era effettivamente ammesso al rito durante il periodo di vigenza della norma
d.l. n. 82/2000, conv. in l. n. 144/2000
legge n. 144 del 6.6.2000
Ha posto limiti/condizioni all'ammissibilità della richiesta di abbreviato in appello (richiedendo, tra l'altro, la riapertura dell'istruttoria dibattimentale), rendendo inammissibili istanze presentate dopo la chiusura dell'istruttoria
d.l. n. 341/2000, conv. in l. n. 4/2001
d.l. n. 341 del 24/11/2000 conv. in l. n. 4/2001
Segna la fine del periodo temporale in cui la versione favorevole dell'art. 30 produceva effetti; rilevante ai fini della verifica del periodo di operatività della disciplina più favorevole
art. 442 c.p.p.
Norma che fissa la pena sostitutiva (30 anni) per i reati astrattamente punibili con l'ergastolo se l'imputato è ammesso al rito abbreviato nelle condizioni previste dall'art. 30 l. n. 479/1999
art. 603 c.p.p.
Riferimento alla fase istruttoria in appello; la chiusura dell'istruttoria rileva per la ammissibilità della richiesta di rito abbreviato in appello
Sentenza Corte EDU, Scoppola c. Italia (n. 10249/03, 17.9.2009)
Rileva la protezione dell'aspettativa legittima del soggetto ammesso al rito abbreviato; tuttavia la sua applicazione richiede che il rito abbreviato sia stato effettivamente e legittimamente celebrato o che siano sussistite aspettative certe e legittime
Giurisprudenza di legittimità e costituzionale (es. Corte cost. sent. n. 210/2013; Sez. U. Cass. n. 34233/2012; Cass. Sez. 1, n. 8350/2013 e altre citate)
Consolidano il principio che la sostituzione della pena è possibile solo se l'imputato sia stato effettivamente ammesso al rito abbreviato nel periodo in cui la disposizione favorevole era vigente; decisivo il rispetto delle condizioni procedurali del periodo transitorio
Principio "tempus regit actum"
Applicato per affermare che, nelle regole processuali di accesso al rito, rileva la legge vigente al momento in cui l'atto/processo si svolge; non opera automaticamente la lex mitior se mancano i requisiti procedurali
Massime di principio
- La riduzione della pena da ergastolo a 30 anni per il rito abbreviato opera solo se l'imputato è stato effettivamente ammesso al rito abbreviato nel periodo in cui la normativa favorevole era vigente; la mera richiesta non è sufficiente se l'istanza è stata inammissibile per motivi procedurali
- Per ottenere il beneficio in sede esecutiva occorre verificare se, nel giudizio di merito, si sia realmente formato il diritto all'ammissione al rito (domanda accolta o situazione che abbia creato una legittima aspettativa), non basta richiamare decisioni della CEDU salvo che ne ricorrano gli specifici presupposti
- La tempistica della richiesta (ad esempio prima o dopo la chiusura dell'istruttoria in appello) è decisiva: istanze presentate dopo la chiusura dell'istruttoria possono essere dichiarate inammissibili in base alla normativa transitoria
- Le censure generiche e non specificate (p.es. "mancanza di motivazione" senza indicazione precisa dei punti di doglianza e delle conseguenze logico-argomentative) sono inammissibili
- In casi analoghi, prima di proporre ricorso esecutivo bisogna documentare puntualmente l'effettiva ammissione al rito abbreviato o una legittima e concreta aspettativa di ammissione sortasi nel periodo normativamente favorevole
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