Cassazione Civile, Ordinanza n. 14408/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un'intimazione di pagamento relativa a IVA 1985, emessa in relazione a una cartella di pagamento e notificata al contribuente quale coobbligato solidale del debito tributario. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto. L'agente della riscossione proponeva appello, ma la corte tributaria regionale lo dichiarava inammissibile per tardività, ritenendo applicabile il termine semestrale decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, depositata il 1 aprile 2014 e non notificata. Con unico motivo di ricorso per cassazione l'agente della riscossione deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 20 e 53 d.lgs. 546/1992, dell'art. 149 c.p.c., nonché degli artt. 38 d.lgs. 546/1992 e 327 c.p.c., sostenendo che la corte di merito non aveva applicato il principio di scissione degli effetti della notificazione e che l'appello era tempestivo perché spedito per posta il 17 novembre 2014, ultimo giorno utile tenuto conto della sospensione feriale, anche se consegnato successivamente il 19 novembre.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo perché, in base all'art. 20 d.lgs. 546/1992 richiamato dall'art. 53 del medesimo decreto, quando il ricorso/appello è spedito a mezzo posta, la proposizione si perfeziona al momento della spedizione. Poiché la sentenza di primo grado non era stata notificata, il termine semestrale per impugnare, considerata la sospensione feriale applicabile nel 2014, scadeva il 17 novembre 2014; la spedizione era avvenuta in tale data, quindi l'appello era tempestivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La censura è stata formulata come violazione di legge processuale dedotta in cassazione.
artt. 16, 20 e 53 d.lgs. 546/1992
Regolano rispettivamente le notificazioni nel processo tributario, la proposizione del ricorso mediante notifica e il richiamo, per l'appello, alle forme previste per il ricorso; la spedizione postale perfeziona la proposizione al momento della spedizione.
Richiamato in relazione alla scissione degli effetti della notificazione per notificante e destinatario.
art. 38, comma 3, d.lgs. 546/1992
Prevede il termine di impugnazione della sentenza non notificata nel processo tributario.
Richiamato quale norma sul termine lungo di impugnazione delle sentenze non notificate.
Nel 2014 la sospensione feriale dei termini processuali operava dal 1 agosto al 15 settembre.
art. 16 del d.l. n. 132 del 2014, conv. in L. n. 162 del 2014
È richiamato solo per evidenziare che la disciplina della sospensione feriale indicata è quella vigente prima della modifica operante dal 2015.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando l'impugnazione è proposta mediante spedizione a mezzo posta, la tempestività va valutata con riguardo alla data di spedizione del plico e non a quella di ricezione da parte del destinatario.
- Il termine lungo di impugnazione della sentenza non notificata deve essere calcolato tenendo conto della sospensione feriale dei termini processuali applicabile ratione temporis.
- Se la sentenza di primo grado non è stata notificata, l'appello proposto entro il termine lungo, computato con la sospensione feriale, non può essere dichiarato tardivo se il plico è stato spedito entro l'ultimo giorno utile.
- Nel processo tributario, l'art. 53 d.lgs. 546/1992 richiama le forme di proposizione del ricorso: la regola della spedizione perfezionativa per il notificante si applica anche all'appello.
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