Cassazione Civile, Ordinanza n. 25559/2021 del 21/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La ricorrente deduceva di non avere percepito la remunerazione prevista dalle direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 per la frequenza di corsi di specializzazione universitari e agiva contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri per il risarcimento del danno derivante dalla tardiva e incompleta attuazione di tali direttive nell'ordinamento interno. Il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda ritenendo prescritti i diritti fatti valere; la Corte d'appello di Roma aveva confermato. In cassazione la ricorrente articolava due motivi sostanzialmente unitari: con il primo denunciava la violazione dell'art. 2935 c.c. in relazione alle direttive comunitarie; con il secondo denunciava la violazione del principio del primato del diritto comunitario, richiamando gli artt. 4, par. 3, TUE, 11 e 117, comma 1, Cost., sempre in relazione alle medesime direttive.
La decisione
La Corte ha ritenuto i due motivi logicamente connessi e li ha esaminati congiuntamente, qualificandoli come manifestamente infondati e quindi inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c. Ha rilevato che la decisione impugnata era conforme all'orientamento costante secondo cui il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione delle direttive sulle retribuzioni dei medici specializzandi si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999, per i soggetti che avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo indicato. Poiché era pacifico che la ricorrente avesse introdotto il giudizio oltre dieci anni dopo quella data e senza atti interruttivi della prescrizione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata difesa dell'amministrazione intimata. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso deciso, la Corte ha ritenuto che il dies a quo fosse individuato dalla giurisprudenza costante nella data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999.
È il parametro formale invocato per denunciare la violazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché le censure erano manifestamente infondate e la sentenza impugnata era conforme alla giurisprudenza costante.
artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.
Richiamati per la trattazione in camera di consiglio e per la proposta di definizione accelerata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il parametro di rinvio per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
art. 4, par. 3, TUE
Richiamato nel secondo motivo per sostenere il primato del diritto dell'Unione, ma la censura è stata ritenuta infondata alla luce della prescrizione del diritto azionato.
art. 11 Cost.
Richiamato nel secondo motivo come fondamento del primato del diritto comunitario.
art. 117, comma 1, Cost.
Richiamato nel secondo motivo in relazione all'obbligo di conformazione dell'ordinamento interno ai vincoli derivanti dal diritto UE.
direttiva CEE n. 75/362
Indicata come fonte della remunerazione per i medici specializzandi, la cui tardiva attuazione è posta a fondamento della domanda risarcitoria.
direttiva CEE n. 75/363
Indicata, insieme alle altre direttive, come base della pretesa risarcitoria.
direttiva CEE n. 82/76
Indicata, insieme alle altre direttive, come base della pretesa risarcitoria.
d.lgs. n. 257 del 1991
Richiamato come atto di trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive in materia di compenso ai medici specializzandi.
Considerata dalla Corte come momento dal quale decorre il termine decennale di prescrizione per l'azione risarcitoria, con limitazione del riconoscimento ex art. 11 ai soli titolari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo.
Massime di principio
- Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta attuazione di direttive comunitarie può essere soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, con decorrenza dal momento individuato dalla giurisprudenza costante come dies a quo della concreta azionabilità del diritto.
- Quando il ricorso per cassazione si limita a riproporre censure già risolte da un orientamento consolidato senza offrire argomenti per mutarlo, la Corte può dichiararlo inammissibile per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
- La deduzione del primato del diritto dell'Unione non supera, di per sé, l'eccezione di prescrizione del diritto azionato, se il diritto stesso risulta ormai estinto per decorso del termine.
- Ai fini della prescrizione, l'assenza di atti interruttivi è decisiva nel consolidare l'effetto estintivo del decorso del termine.
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