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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10485/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa edile)

La controversia

La controversia nasce dall’esecuzione di lavori su un immobile condominiale di cui era comproprietario anche il dante causa della ricorrente. Quest’ultimo inizialmente si era opposto alla stipula del contratto; gli altri comproprietari avevano però formalizzato il rapporto indicando anche il suo nome tra i committenti. La società esecutrice aveva quindi ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento della quota di corrispettivo riferita a tale soggetto. L’opposizione era stata accolta in primo grado, ma in appello la decisione era stata riformata ritenendo che i comproprietari avessero agito senza rappresentanza e che il dante causa avesse poi ratificato il contratto mediante il pagamento di stati di avanzamento lavori. Con il ricorso per cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 1398 e 1399 c.c., sostenendo che mancasse una vera rappresentanza senza potere perché gli altri condomini non avevano speso il nome del dante causa né agito in sua contemplatio domini; 2) nullità della motivazione ex art. 132 c.p.c. per assenza di argomentazione sulla pretesa rappresentanza senza potere; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c., per asserita decisione ultra petita, poiché la controparte avrebbe dedotto solo la conclusione del contratto per fatti concludenti e non la ratifica di un contratto stipulato da falsi rappresentanti; 4) violazione degli artt. 1173, 1321 e 2697 c.c., sostenendo che non vi fosse prova della ratifica e che la relativa dimostrazione gravasse sulla società creditrice.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti e quattro i motivi. Ha affermato che nei contratti a forma libera la spendita del nome del rappresentato non richiede formule sacramentali e può risultare anche da comportamenti univoci e concludenti; nel caso concreto la Corte d’appello aveva adeguatamente motivato nel ritenere che gli altri comproprietari avessero indicato anche il dante causa quale committente, e che i successivi pagamenti degli stati di avanzamento lavori integrassero una ratifica dell’operato altrui. Ha escluso la violazione dell’art. 112 c.p.c. perché la qualificazione giuridica del fatto allegato dalla società creditrice spettava al giudice di merito e non costituiva mutamento della domanda. Ha inoltre escluso il vizio di prova sulla ratifica, rilevando che il pagamento parziale dei lavori è comportamento incompatibile con il rifiuto degli effetti del contratto e può essere letto come ratifica. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1398 c.c.

    È richiamato insieme all’art. 1399 c.c. per escludere che la ratifica sia configurabile solo in presenza di una spendita espressa del nome; nel caso concreto la Corte valorizza una rappresentanza senza potere desunta dai fatti.

  • art. 1399 c.c.

    La ratifica può sanare l’operato del falso rappresentante; la Corte ritiene corretta la qualificazione del pagamento come ratifica di un contratto inizialmente concluso da altri senza potere.

  • art. 132 c.p.c.

    Il vizio motivazionale è escluso perché la sentenza d’appello espone gli elementi da cui ricava la rappresentanza senza potere e la ratifica.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte afferma che il giudice può qualificare giuridicamente i fatti allegati senza incorrere in ultrapetizione, se resta fermo il nucleo fattuale della domanda.

  • art. 1173 c.c.

    È citato nel quarto motivo, ma la Corte non ravvisa alcuna violazione nella ricostruzione del rapporto obbligatorio derivante dal contratto e dalla sua ratifica.

  • art. 1321 c.c.

    È richiamato nel quadro della censura sulla formazione del vincolo contrattuale; la Corte ritiene corretto l’inquadramento del rapporto come contratto ratificato.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte esclude la violazione dell’onere della prova, valorizzando la documentazione e i pagamenti come elementi idonei a fondare l’accertamento della ratifica.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012

    È richiamato come norma che ha inserito il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei contratti a forma libera la spendita del nome del rappresentato non richiede formule sacramentali: può risultare anche da comportamenti univoci e concludenti idonei a rendere percepibile alla controparte che l’azione è svolta per un soggetto diverso.
  • La configurabilità della rappresentanza senza potere e della successiva ratifica è apprezzamento di fatto del giudice di merito, censurabile in cassazione solo per motivazione mancante, illogica o giuridicamente errata.
  • Il pagamento, anche parziale, del corrispettivo di lavori eseguiti può costituire comportamento concludente incompatibile con il rifiuto del contratto e può essere letto come ratifica dell’operato altrui.
  • Non vi è ultrapetizione quando il giudice, a fronte dei fatti allegati dalla parte, li qualifica giuridicamente in modo diverso da quello prospettato, purché non alteri il nucleo fattuale della domanda.
  • La deduzione di difetto di prova sulla ratifica non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del fatto quando il giudice di merito abbia già tratto l’accertamento da elementi documentali e da condotte incompatibili con la negazione del vincolo.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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