Cassazione Civile, Ordinanza n. 26025/2022 del 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasceva da un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2005 con cui l'Amministrazione finanziaria contestava alla società l'omessa fatturazione di prestazioni di servizi rese nei confronti della controllante e qualificate come esenti da IVA. Secondo l'Ufficio, la mancata fatturazione aveva impedito di computare tali operazioni nel denominatore del prorata di detraibilità, determinando un'indebita detrazione integrale dell'IVA. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, mentre la CTR aveva riformato la decisione dando ragione all'Agenzia, valorizzando la continuatività delle prestazioni e il fine elusivo della detrazione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi, ma nel prosieguo del giudizio entrambe le parti hanno rappresentato l'intervenuta definizione agevolata dei carichi tributari e chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con spese compensate.
La decisione
La Corte ha preso atto della definizione agevolata dei carichi oggetto del giudizio, risultante dalle comunicazioni e dalle quietanze prodotte, e della concorde richiesta di entrambe le parti. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, richiamando la disciplina della definizione agevolata e l'obbligo di rinuncia ai giudizi aventi ad oggetto i carichi definibili.
Norme richiamate
art. 10, comma 1, n. 19, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato per qualificare come esenti da IVA le prestazioni di servizi oggetto di contestazione
art. 1, comma 4, D.L. n. 148/2017, conv. in L. n. 172/2017
richiamato quale base della definizione agevolata dei carichi e dell'impegno alla rinuncia ai giudizi relativi
art. 6, comma 2, D.L. n. 193/2016, conv. in L. n. 225/2016
richiamato come disciplina della definizione agevolata dei carichi e dell'effetto estintivo sul contenzioso
utilizzati per dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere nel processo tributario
Massime di principio
- Quando il debito tributario oggetto del giudizio è definito mediante una procedura agevolata prevista dalla legge e le parti ne danno concorde atto, il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- Nel processo tributario la definizione agevolata dei carichi, se comporta l'impegno o la rinuncia ai giudizi relativi agli stessi carichi, rende superflua la prosecuzione del giudizio di legittimità.
- La concorde richiesta delle parti di compensazione delle spese può essere recepita dalla Corte quando l'estinzione del giudizio discende dalla definizione agevolata della pretesa tributaria.
- Quando la causa di estinzione interviene in Cassazione, la Corte non esamina i motivi di ricorso e si limita a prendere atto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere.
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