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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29773/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce dall’istanza di fallimento proposta da una società che si affermava creditrice della società emittente di un prestito obbligazionario al portatore. La Corte d’appello aveva revocato la dichiarazione di fallimento ritenendo che la ricorrente non fosse legittimata a chiedere il fallimento, perché non aveva prodotto in giudizio gli originali dei titoli obbligazionari e non aveva dimostrato che essi fossero ancora depositati presso la sede della società emittente alla data dell’istanza; aveva inoltre osservato che, anche ove il deposito iniziale fosse esistito, la creditrice avrebbe dovuto chiedere la restituzione dei titoli e poi produrli nel procedimento prefallimentare. Con il ricorso per cassazione la società obbligazionista ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo, relativo alla finalità e durata del deposito dei certificati presso la sede sociale; 2) violazione dei criteri di interpretazione del contratto/regolamento di emissione, sostenendo che la clausola contrattuale comprovasse il deposito; 3) violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. e travisamento delle prove, assumendo che spettasse alla controparte provare la restituzione dei certificati e che la Corte territoriale avesse erroneamente valutato i documenti sul deposito dei titoli e sulla legittimazione ad agire.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non colpissero la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la decisione di merito non si fondava solo sulla mancata prova del deposito iniziale o sulla mancata prova della permanenza del deposito, ma anche e soprattutto sulla necessità, comunque, della richiesta di restituzione dei titoli e della loro produzione in giudizio. Il primo motivo è stato ritenuto estraneo al vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo e comunque infondato quanto alla dedotta motivazione apparente; il secondo è stato considerato non decisivo e superfluo rispetto al dato letterale della clausola contrattuale; il terzo è stato reputato volto a sollecitare una nuova valutazione del merito e comunque fuori bersaglio quanto all’art. 2697 c.c. Per effetto della soccombenza, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti

    il vizio riguarda solo il mancato esame di un fatto storico decisivo e controverso, non la rivalutazione del significato attribuito dal giudice a un documento o a una clausola contrattuale

  • artt. 1362, 1366, 1367 e 1370 c.c.

    i criteri ermeneutici vengono in rilievo solo se la lettura letterale del testo non sia sufficiente; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che il dato letterale della clausola fosse chiaro e non richiedesse ulteriori canoni interpretativi

  • art. 2697 c.c.

    la doglianza sull’onere della prova è inammissibile quando il giudice non abbia deciso per difetto di prova in applicazione della regola di distribuzione dell’onere probatorio, ma abbia tratto il proprio convincimento da un ragionamento presuntivo e dalla valutazione del materiale probatorio

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    la violazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o fuori dai poteri officiosi; quella dell’art. 116 c.p.c. è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o nega il prudente apprezzamento previsto dalla legge, non quando si censuri semplicemente il peso assegnato alle prove

  • artt. 2006 e 2007 c.c.

    in ipotesi di smarrimento, sottrazione o distruzione dei titoli trovano applicazione le regole proprie dell’ammortamento o della tutela sostitutiva dei titoli al portatore

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    sono stati ravvisati i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è indispensabile aggredire tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata: se anche una sola di esse resta non censurata, il ricorso è inammissibile perché il decisum rimane sorretto da una base logica autonoma.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di contestare l’interpretazione di una clausola contrattuale o la valutazione del suo significato, ma solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso.
  • La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere una nuova valutazione delle prove: è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte dalle parti o abbia attribuito a una prova un valore probatorio difforme da quello imposto dalla legge.
  • La censura relativa all’art. 2697 c.c. è pertinente solo quando il giudice abbia effettivamente deciso in base alla regola di riparto dell’onere della prova; non lo è se la decisione si fonda su una valutazione del materiale istruttorio e su inferenze presuntive.
  • Quando una clausola sia chiara nel suo significato letterale, il giudice di merito può arrestarsi all’interpretazione letterale senza ricorrere ai canoni ermeneutici sussidiari.
  • Ai fini della legittimazione del creditore a iniziative concorsuali fondate su titoli al portatore, la mera allegazione del deposito iniziale dei titoli non basta se il giudice ritenga necessario anche dimostrare la disponibilità attuale dei titoli e la loro produzione in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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