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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01878/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda dell’ente previdenziale di riscuotere contributi dovuti per l’iscrizione alla Gestione separata in relazione all’attività professionale svolta negli anni 2009 e 2010. I giudici di merito avevano ritenuto prescritto il credito, reputando che per l’anno 2009 il termine quinquennale decorresse dalla scadenza ordinaria del pagamento e che la richiesta del 3 luglio 2015 fosse quindi tardiva. L’ente ricorre per cassazione deducendo violazione dell’art. 2935 c.c. e della disciplina sui termini di versamento dei contributi e delle imposte, sostenendo che il dies a quo andasse spostato al 6 luglio 2010 per effetto del differimento previsto dal D.P.C.M. 10 giugno 2010 per i contribuenti che esercitano attività economiche interessate dagli studi di settore. La controricorrente eccepisce inoltre l’inammissibilità del ricorso per asserita carenza dei requisiti di esposizione dei fatti e per deduzione di una questione nuova.

La decisione

La Corte di cassazione ha disatteso le eccezioni preliminari di inammissibilità, ha accolto il motivo dell’ente previdenziale e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, affinché si uniformi al principio per cui il termine di prescrizione del credito contributivo decorre dal termine effettivamente differito per il pagamento, e non da una scadenza anteriore non più operante in virtù del D.P.C.M. richiamato. Il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    L’esposizione sintetica ma chiara dei fatti di causa è sufficiente a escludere l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 2935 c.c.

    La questione della decorrenza della prescrizione va risolta individuando il momento in cui il diritto può essere fatto valere, tenendo conto del termine effettivo di pagamento.

  • art. 2, commi 26-31, L. 8 agosto 1995, n. 335

    Disciplina l’obbligo contributivo alla Gestione separata per i professionisti interessati.

  • art. 18, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    I versamenti dei contributi agli enti previdenziali seguono i termini previsti per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

  • art. 17, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 435

    Richiamato tra le norme che regolano i termini di versamento collegati alla dichiarazione dei redditi.

  • art. 12, comma 5, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    Attribuisce al D.P.C.M. il potere di modificare i termini di adempimento relativi a imposte e contributi.

  • art. 1, comma 1, lett. a), d.P.C.M. 10 giugno 2010

    Per i contribuenti interessati, il versamento va effettuato entro il 6 luglio 2010 senza maggiorazione; tale differimento incide anche sulla decorrenza della prescrizione.

  • art. 1, comma 1, lett. b), d.P.C.M. 10 giugno 2010

    La possibilità di versare tra il 7 luglio e il 5 agosto con maggiorazione dello 0,40% è considerata irrilevante ai fini della decorrenza della prescrizione, perché presuppone un pagamento comunque oltre la scadenza.

  • art. 55 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. in L. 6 aprile 1936, n. 1155

    I contributi obbligatori si prescrivono dal giorno in cui dovevano essere versati.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per il procedimento camerale in Cassazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte rinvia alle motivazioni di precedenti ordinanze conformi.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro della censura per violazione e falsa applicazione di legge dedotta dall’ente ricorrente.

Massime di principio

  • Per i crediti contributivi, la prescrizione decorre dalla scadenza effettiva del termine di pagamento, comprensivo di eventuali differimenti normativamente previsti, e non da una data anteriore non più rilevante.
  • Il differimento dei termini di versamento disposto da fonte regolamentare, purché fondato su una norma primaria abilitante, incide anche sul dies a quo della prescrizione del credito contributivo.
  • Ai fini dell’applicazione del differimento previsto per i contribuenti che esercitano attività economiche interessate dagli studi di settore, rileva il dato oggettivo dell’attività svolta, non la concreta adesione del singolo al regime fiscale degli studi.
  • Nel giudizio di cassazione sulla prescrizione, la corretta individuazione del dies a quo è una questione di diritto che può essere esaminata anche d’ufficio se la fattispecie estintiva è ancora sub iudice.
  • La censura di inammissibilità per difetto di esposizione sommaria dei fatti non può essere accolta quando il ricorso consenta comunque una chiara e completa ricostruzione della vicenda processuale.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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