Sentenza del 05/01/2024 n. 9 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di ruolo e cartella esattoriale per somme residue derivanti dalla decadenza del pagamento rateale connesso alla domanda di definizione agevolata (art.6 d.l. 119/2018) promossa dal coobbligato dd che aveva pagato solo le prime due rate. La aa srl, coobbligata in solido con dd, ha contestato: 1) la competenza territoriale ai sensi dell'art.46 DPR 602/73 perché la cartella è stata notificata dal concessionario di Udine mentre la società ha sede a Treviso; 2) la novazione dell'obbligazione originaria in capo al solo dd per effetto della definizione agevolata, con conseguente eliminazione del vincolo di solidarietà verso la aa srl.
La decisione
Appello respinto: la Corte d'Appello tributaria ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo infondate entrambe le doglianze. Sul punto della competenza territoriale, il Collegio ha ritenuto che, dopo l'unificazione del sistema di riscossione (Agenzia delle Entrate e Riscossione), la previsione dell'art.46 DPR 602/73 non consente di valorizzare una nullità o incompetenza a fini di annullamento della cartella quando il medesimo concessionario opera su tutto il territorio. Sulla novazione, il giudice ha precisato che la novazione è istituto di diritto privato (art.1230 c.c. e ss.) e non si applica automaticamente al rapporto tributario salvo espressa previsione legislativa: la definizione agevolata modifica i parametri e gli accessori ma non trasforma la natura pubblicistica dell'obbligazione né elimina la solidarietà tra debitori. Inoltre la società non è risultata estranea alle iniziative dell'amministratore dd. Conseguenza: conferma integrale dell'impugnata decisione, condanna dell'appellante al pagamento delle spese di appello liquidate in euro 20.000.
Norme richiamate
"il concessionario cui è stato consegnato il ruolo . delega il concessionario nel cui ambito si deve procedere"
La norma era pertinente nel sistema dei plurimi concessionari territoriali; tuttavia, con l'unificazione della riscossione in ADER la regola non invalida la notifica da parte del concessionario unico e non costituisce causa di inesistenza dell'atto di riscossione
Prevede la definizione agevolata delle liti; la sua applicazione può modificare importi e accessori ma non costituisce, in assenza di espressa disposizione legislativa, causa di novazione che estingua la solidarietà tra debitori
art. 1230 e ss. cod. civ. (novazione)
La novazione è istituto di diritto privato volto all'estinzione dell'obbligazione attraverso la sua sostituzione; il giudice ha ritenuto che non sia applicabile automaticamente alle obbligazioni tributarie, salvo norma speciale che lo preveda
Sentenza Corte di Cassazione n. 14978/2020
Citata dal resistente per affermare la persistenza del vincolo di solidarietà tra i soggetti coinvolti; utilizzata come riferimento di giurisprudenza a sostegno della tesi dell'ufficio
Cass. sez. 5 n. 8047/2017
Riferimento giurisprudenziale richiamato per distinguere la competenza relativa all'emissione degli atti di accertamento (ancora collegata agli uffici territoriali competenti) dalla competenza alla riscossione, che oggi è unificata
Organizzazione Agenzia delle Entrate e Riscossione (ADER)
Prassi/assetto amministrativo unificato della riscossione: la presenza di un unico concessionario nazionale rende irrilevante, ai fini dell'esistenza e validità della cartella, l'ufficio territoriale emittente rispetto al luogo di notifica
Massime di principio
- La notifica della cartella da parte del concessionario nazionale (ADER) difficilmente può essere annullata per incompetenza territoriale richiamando l'art.46 DPR 602/73, poiché la norma ha senso nell'epoca dei plurimi concessionari territoriali.
- La novazione è istituto di diritto privato e non estingue di per sé le obbligazioni tributarie: una definizione agevolata modifica importi e accessori ma non elimina la solidarietà tra debitori salvo esplicita previsione normativa.
- La solidarietà tra coobbligati tributarî permane anche se uno dei coobbligati beneficia di una definizione parziale, salvo che la legge disponga diversamente o sussistano atti formali che escano dal perimetro del rapporto tributario.
- Le azioni del rappresentante legale possono essere rilevanti e imputate alla società (teoria dell'immedesimazione organica) se emerge che la società era a conoscenza o ha tratto beneficio dall'iniziativa; per sottrarsi alla solidarietà occorre provare il contrario in modo convincente.
- In contenziosi simili conviene contestare in modo specifico e documentato: la legittimità della notifica (calcolo importi, aggio, diritti di notifica), l'efficacia reale di atti di definizione a favore del singolo e l'esistenza di norme che espressamente estinguano la solidarietà; altrimenti il rischio di soccombenza e condanna alle spese è elevato.
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