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Sentenza

Sentenza del 05/01/2024 n. 18 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia

L'inammissibilità in primo grado riconosciuta in appello revoca la sentenza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione avviso di accertamento IMU (anno 2013) relativo a un'area ritenuta fabbricabile dal Comune e valutata €18,08/mq; il contribuente contestava la qualificazione come area edificabile in quanto l'area ricade nella zona di rispetto cimiteriale (con conseguente limitazione dello ius aedificandi e qualificazione come area agricola ai fini fiscali) e lamentava l'irregolarità della valutazione e l'applicazione delle sanzioni. Il Comune ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso di primo grado per tardività (ricorso notificato oltre il termine perentorio di 60 giorni previsto dall'art.21, c.1, D.Lgs.546/1992) e ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma dell'accertamento e delle sanzioni.

La decisione

La Corte ha accolto l'appello incidentale del Comune, dichiarando l'inammissibilità del ricorso di primo grado per tardività (ricorso notificato il 14/9/2018 anziché entro il 13/9/2018), con conseguente conferma della piena legittimità dell'avviso di accertamento n. XXXX del 29/05/2018. L'appello principale del contribuente è stato rigettato. Sono state condannate le spese processuali in favore del Comune e liquidate in complessivi €500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • D. Lgs. 546/1992, art. 21, comma 1

    Termine perentorio di 60 giorni dalla notifica dell'atto per proporre ricorso: la sua inosservanza determina la decadenza del contribuente e l'inammissibilità del ricorso; la questione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.

  • Codice Civile, art. 2969

    Principio secondo cui le eccezioni di carattere processuale riguardanti materie non disponibili possono essere rilevate d'ufficio; richiamato per affermare la rilevabilità della decadenza per termini processuali.

  • D.lgs. 504/1992, artt. 2 e 5, comma 5

    Citati dal contribuente per sostenere che la zona di rispetto cimiteriale escluderebbe la caratteristica di area edificabile; la Corte osserva invece che il vincolo di rispetto incide sulla valutazione del bene ma non elimina l'obiettivo carattere di fabbricabilità ai fini impositivi.

  • Legge 289/2002, art. 31, comma 20

    Riferita dalle parti in merito all'obbligo di comunicazione per la variazione di classificazione territoriale; il Comune ha eccepito che per aree già inserite nel PRG anteriori all'art.31 la comunicazione non è rilevante e che il comma 20 non contempla sanzioni per la mancata comunicazione.

  • D. Lgs. 446/1997, artt. 52 e 59, comma 1, lett. g)

    Norme richiamate dal Comune per giustificare la determinazione del valore venale delle aree (valore €18,08/mq) tenendo conto della natura e dei vincoli dell'area.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6, par. 1

    Richiamata in tema di diritto al contraddittorio: la Corte rileva che l'art.6 non impedisce la decisione su questioni di rito relative all'ammissibilità che la parte, con minima diligenza processuale, avrebbe potuto prevedere e sollevare.

Massime di principio

  • I termini perentori per proporre ricorso tributario (art.21 D.Lgs.546/1992: 60 giorni dalla notifica) sono essenziali: la loro inosservanza determina inammissibilità e può essere rilevata d'ufficio anche in sede di appello.
  • È onere del ricorrente provare la data di notifica dell'atto impugnato quando la tempestività del ricorso è contestata; la mera asserzione senza documentazione non è sufficiente.
  • Il giudice d'appello può accogliere l'eccezione di tardività non valutata o decisa nei primi gradi, e dichiarare inammissibile il ricorso di primo grado se non vi è stato pronunziamento di merito sulla questione nei primi giudici.
  • La qualificazione urbanistica (es. zona di rispetto cimiteriale) incide sulla valutazione e sul valore venale del suolo, ma non necessariamente elimina l'indice oggettivo di fabbricabilità ai fini fiscali; la conseguenza fiscale (imponibilità come area edificabile o agricola) dipende da valutazione normativa e di fatto, non dalla sola esistenza del vincolo.
  • Questioni di rito che incidono sull'ammissibilità possono essere decise anche senza previo contraddittorio se si tratta di questioni che una parte, con minima diligenza, avrebbe potuto prevedere; ciò non costituisce di per sé violazione dell'art.6 CEDU.
  • In contenziosi tributari è strategico, se si contesta la tempestività della notifica o la comunicazione dell'ente, produrre immediatamente la prova documentale della data di ricezione per evitare la declaratoria di inammissibilità.

Testo integrale

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