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Sentenza

Sentenza del 05/01/2024 n. 1 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

B. s.r.l. aveva impugnato l'atto di recupero relativo al credito d'imposta per Ricerca e Sviluppo utilizzato in compensazione per l'anno 2016 e le relative sanzioni. La società sosteneva il diritto al credito per spese progettuali e di personale indicate nel progetto; l'Ufficio aveva contestato la spettanza dell'agevolazione ritenendo che le attività non avessero il requisito della novità/innovatività richiesto dalla normativa e che il personale indicato non possedesse l'alta qualificazione richiesta, oltre a ritenere che si trattasse di adattamenti a nuovi clienti/mercati con tecnologie già note.

La decisione

La CTP di Torino in primo grado ha respinto il ricorso di B. s.r.l. ritenendo infondati i rilievi e disponendo però la compensazione delle spese per presunta "obiettiva incertezza interpretativa" sull'argomento. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello limitatamente a tale statuizione sulle spese. La Corte d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo che non sussistesse incertezza interpretativa dato il quadro normativo e di prassi chiaro (norme, circolari Agenzia e MISE, Manuale di Frascati), e ha perciò posto le spese del primo grado a carico del ricorrente (liquidate in Euro 5.000,00). Ha inoltre dichiarato non ripetibili le spese del presente grado.

Norme richiamate

  • art. 3 D.L. n. 145/2013

    art. 3 del D.L. n. 145 del 23 dicembre 2013

    Disciplina il credito d'imposta per investimenti in R&S (periodo 2015-2019/2020) calcolato sulle spese in eccedenza rispetto alla media 2012-2014; interpretato dall'Ufficio e dalla Corte come norma chiara sul perimetro soggettivo e oggettivo del beneficio.

  • art. 4 del decreto attuativo (credito R&S)

    art. 4 del decreto attuativo collegato all'art. 3

    Specificazione delle categorie di spese ammesse (personale altamente qualificato, strumenti di laboratorio, contratti di ricerca, competenze tecniche e privative).

  • Comunicazione Commissione Europea 2014/C 198/01

    Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 198/01 del 27 giugno 2014

    Fornisce le definizioni di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale cui si è fatto riferimento per delimitare attività ammissibili; la Corte ha ritenuto tali definizioni applicabili e chiarificatrici.

  • Circolari Agenzia delle Entrate

    Circolare n. 5/E del 16/03/2016 e Circolare n. 13/E del 27/04/2017

    Documenti di prassi che illustrano i requisiti soggettivi e oggettivi per il credito R&S; la Corte li considera parte integrante del quadro interpretativo consolidato.

  • Circolare MISE

    Circolare n. 59990 del 09/02/2018 del Ministero dello Sviluppo Economico

    Ulteriore prassi ministeriale che dettaglia i criteri per l'ammissibilità delle attività e delle spese; rafforza la chiarezza interpretativa secondo la Corte.

  • art. 8 D.Lgs. n. 546/1992

    art. 8 D.Lgs. n. 546 del 1992

    Norma sui criteri di liquidazione delle spese processuali; citata in relazione alla compensazione o ripartizione delle spese per motivi di incertezza interpretativa.

  • Manuale di Frascati

    Manuale di Frascati (citato nella sentenza)

    Riferimento tecnico-accademico per la classificazione delle attività di ricerca e sviluppo; utilizzato per valutare il requisito dell'innovatività delle attività svolte.

Massime di principio

  • Per ottenere il credito d'imposta R&S è necessario che le attività siano riconducibili alle definizioni di ricerca fondamentale, ricerca industriale o sviluppo sperimentale (es. Manuale di Frascati/CE): mere adattazioni a nuovi clienti o mercati con tecnologie già note non sono sufficienti.
  • Le spese per il personale sono ammissibili solo se il personale possiede l'alta qualificazione richiesta dalla normativa; figure non qualificate non possono essere ricondotte al personale tecnico o di supporto se non rispettano i requisiti.
  • La documentazione tecnica che dimostri il contenuto innovativo del progetto (obiettivi di R&S, metodologia, risultati attesi, prove sperimentali) è fondamentale per sostenere la spettanza del credito.
  • La prassi amministrativa (circolari Agenzia e MISE) e i riferimenti comunitari forniscono un quadro interpretativo consolidato: la mera esistenza di interpretazioni amministrative non mutuate non giustifica automaticamente la compensazione delle spese per "obiettiva incertezza".
  • La compensazione o ripartizione delle spese processuali per incertezza interpretativa è limitata: occorre che sussista una reale, obiettiva e non risolta incertezza normativa o di prassi; in assenza di ciò le spese sono in genere poste a carico della parte soccombente.
  • Comportamenti processuali della parte (es. mancata impugnazione della sentenza sfavorevole o mancata costituzione in appello) possono influenzare la decisione del giudice circa la ripartizione delle spese di grado.

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