Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 05/01/2024 n. 004 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria

Avviso intimazione - Incompetenza territoriale - Sussiste - Riscossione - Competenza territoriale ente creditore - Domicilio fiscale contribuente - Correlazione - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l'intimazione di pagamento (circa € 704.589,77) eccependo l'incompetenza territoriale dell'AdER di Perugia nell'emissione e notifica del primo atto della riscossione, in quanto il domicilio fiscale della destinataria era a Ladispoli (Roma). Inoltre la vicenda concerneva debiti della società scissa, con richiamo alla responsabilità solidale ex art. 173 TUIR e art. 15 d.lgs. 472/1997 e alla disciplina delle notifiche a coobbligati solidali (art. 11 l. 151/1991). L'impugnante ha contestato altresì profili di nullità, carenza di motivazione e incompletezza degli atti; l'AdER sosteneva invece la correttezza dell'operato ritenendo di avere titolo a procedere.

La decisione

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha respinto l'appello dell'Agenzia delle entrate - Riscossione di Perugia, confermando l'annullamento dell'intimazione di pagamento per incompetenza territoriale del soggetto che ha emesso l'atto. I giudici hanno ritenuto che la competenza per la riscossione si determina in base alla correlazione tra l'ambito territoriale dell'ente creditore e il domicilio fiscale del contribuente, e che l'AdER di Perugia avrebbe dovuto delegare la struttura territoriale competente (Roma) ai sensi dell'art. 46 d.P.R. n. 602/1973; la modalità di notifica (PEC) non supera il requisito della competenza territoriale. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 31, co. 2 d.P.R. n. 600/1973

    L'ufficio impositore territorialmente competente è individuato dal domicilio fiscale del contribuente; la competenza territoriale si riflette anche nell'attività di riscossione.

  • art. 24 d.P.R. n. 602/1973

    L'ufficio competente consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce; il ruolo radica la competenza territoriale per la riscossione.

  • art. 46 d.P.R. n. 602/1973

    Se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori dall'ambito territoriale del concessionario cui è stato consegnato il ruolo, questi deve delegare telematicamente il concessionario competente per territorio; la delega si estende anche alla notifica della cartella e alle attività concrete di riscossione.

  • art. 29, co. 1 d.l. 31.5.2010, n. 78 (conv. l. 122/2010)

    Una volta divenuto esecutivo l'avviso di accertamento notificato al primo intestatario della partita iscritta a ruolo, l'agente della riscossione non deve notificare una cartella ai coobbligati in solido, ma inviare loro una comunicazione informativa che, in caso di mancato pagamento, seguirà la procedura di esecuzione forzata preceduta da avviso di mora.

  • art. 11, co. 1, l. n. 151/1991

    Regime delle notificazioni per più coobbligati solidali: la cartella è notificata al primo intestatario della partita iscritta a ruolo; gli altri obbligati ricevono comunicazioni informative.

  • art. 173 TUIR e art. 15 d.lgs. n. 472/1997

    Richiamate in relazione alla responsabilità solidale degli obbligati per debiti fiscali derivanti dall'operazione di scissione; i profili di responsabilità sostanziale non esonerano il rispetto delle regole procedurali di competenza territoriale.

  • art. 1 d.l. n. 193/2016 (conv. l. n. 225/2016)

    Prevede il subentro dell'Agenzia delle entrate-Riscossione quale successore di Equitalia: la giurisprudenza afferma che i principi di competenza territoriale sono rimasti applicabili anche dopo la riorganizzazione.

  • art. 6 e 7 l. n. 212/2000; art. 3 l. n. 241/1990; art. 21-bis l. n. 241/1990; art. 5-ter d.lgs. n. 218/1997

    Norme richiamate dalla resistente per profili di motivazione, conoscenza degli atti e diritto al contraddittorio; la Corte ha ritenuto però assorbenti tali censure rispetto alla questione principale dell'incompetenza territoriale.

Massime di principio

  • La competenza territoriale per la riscossione segue la correlazione tra l'ambito territoriale dell'ente creditore (ufficio che ha emesso l'atto impositivo) e il domicilio fiscale del contribuente: atti di riscossione emessi da struttura territorialmente non competente sono impugnabili per incompetenza.
  • Quando l'attività di riscossione deve essere svolta fuori dall'ambito territoriale del concessionario/Agente della riscossione titolare del ruolo, è obbligatoria la delega telematica al concessionario competente per territorio (art. 46 d.P.R. 602/1973), estesa anche alle notifiche di cartella e agli atti concreti della riscossione.
  • La modalità materiale di notifica (es. PEC, gestore nazionale) non sopperisce alla necessità della competenza territoriale dell'ente che emette l'atto: conta chi emette l'atto, non soltanto come viene notificato.
  • Nel caso di più coobbligati solidali, se l'avviso di accertamento è divenuto esecutivo per il primo intestatario iscritto a ruolo, l'agente della riscossione deve inviare agli altri obbligati una informativa (non necessariamente una cartella) che avviserà dell'avvio della riscossione e della successiva notifica dell'avviso di mora in caso di mancato pagamento (art. 29 d.l. 78/2010).
  • Le questioni di merito sulla responsabilità sostanziale (es. effetti patrimoniali di una scissione societaria) devono essere valutate nel rispetto delle regole procedurali: il rispetto della competenza territoriale è condizione di legittimità dell'atto di riscossione indipendentemente dalla fondatezza della pretesa tributaria.
  • In giudizio tributario, profili di nullità o carenza di motivazione possono essere assorbiti se il giudice accerta un vizio preliminare (es. incompetenza territoriale), con possibile compensazione delle spese in ragione della complessità normativa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.