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Sentenza

Sentenza del 05/01/2024 n. 187 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Finanza locale Pubblicità e Pubbliche Affissioni - Superficie contenente al suo interno il marchio - Contorno inidoneo alla diffusione di messaggi pubblicitari - Misura dell'imposta solo sulla superficie coperta dal marchio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

impugnazione dell'avviso di accertamento n. 39/2019 relativo all'imposta comunale sulla pubblicità, per i 'fascioni'/pensiline del distributore di carburante a marchio; la controversia verteva sulla determinazione della base imponibile: la concessionaria aveva tassato l'intera faccia dell'impianto mentre il ricorrente sosteneva che va tassata solo la superficie effettivamente occupata dal marchio/pubblicità

La decisione

la Commissione Tributaria Provinciale di Latina aveva accolto il ricorso del privato. In appello la I.C.A. S.r.l. ha chiesto la riforma: il Collegio d'appello ha confermato il principio di diritto (con richiamo alla giurisprudenza di legittimità) secondo cui l'imposta va commisurata alla superficie effettivamente utilizzabile per i messaggi pubblicitari e non automaticamente all'intera faccia se la parte residua costituisce una cornice oggettivamente inidonea alla diffusione del messaggio; pertanto la decisione di primo grado, quanto alla tassazione dei fascioni/pensiline, è stata ritenuta corretta. Tuttavia il Collegio ha accolto parzialmente l'appello della I.C.A. sul secondo motivo (decisum oltre le conclusioni/ultrapetizione relativo ad altri mezzi non impugnati). In definitiva l'appello è accolto solo per quanto riguarda quel profilo e le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 - art. 5

    individua il presupposto dell'imposta nella diffusione di messaggi pubblicitari; va considerata la superficie effettivamente destinata a tale diffusione

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 - art. 7, comma 1

    stabilisce che la misura dell'imposta si calcola sulla superficie della minima figura piana geometrica che circoscrive il mezzo pubblicitario; secondo la sentenza ciò si applica alla superficie effettivamente occupata dal marchio/ messaggio, non automaticamente all'intera installazione se la parte residua è una cornice inidonea

  • Codice di Procedura Civile - art. 112 (richiamato)

    richiamato in relazione al divieto di ultrapetizione: il giudice non può decidere oltre le domande e le eccezioni dedotte dalle parti; il Collegio ha ritenuto fondata l'eccezione dell'appellante su questo punto

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 1, comma 2 (richiamo processuale)

    richiama l'applicabilità delle regole di rito al processo tributario, pertanto anche il divieto di ultrapetizione

  • Giurisprudenza della Cassazione (sent. n. 26727/2016 e ord. n. 8427/2017)

    orientamento confermato che la superficie imponibile è quella del messaggio pubblicitario delimitato dalla minima figura geometrica; la parte residua può essere tassata solo se possiede caratteristiche di componente pubblicitaria aggiuntiva o estensiva

Massime di principio

  • La base imponibile per l'imposta sulla pubblicità va determinata sulla superficie effettivamente destinata alla diffusione del messaggio: misurare la minima figura piana che circoscrive il marchio/elemento pubblicitario
  • Una cornice, bordo o supporto non contenente messaggi pubblicitari è esclusa dalla tassazione se è oggettivamente inidonea a veicolare messaggi (criteri: dimensioni, forma, colore, separazione grafica)
  • La parte non coperta dal marchio può essere inclusa nella misura imponibile solo se per dimensioni, forma, colore o mancanza di separazione grafica assume la funzione di componente pubblicitaria aggiuntiva o di superficie estensiva del messaggio
  • La prova fotografica e documentale dello stato di fatto è determinante: fotografare e documentare chiaramente l'area effettivamente utilizzata per la pubblicità
  • In contenzioso tributario evitare che il giudice decida su profili non dedotti: contestare espressamente tutti i mezzi oggetto di avviso se si vuole impedire decisioni su altri elementi (rischio di ultrapetizione)
  • Le amministrazioni locali e i concessionari possono tassare l'intera superficie solo se dimostrano che la parte residua ha funzione pubblicitaria secondo i criteri indicati; in caso contrario la tassazione deve essere limitata alla superficie del messaggio

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