Sentenza del 05/01/2024 n. 187 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Finanza locale Pubblicità e Pubbliche Affissioni - Superficie contenente al suo interno il marchio - Contorno inidoneo alla diffusione di messaggi pubblicitari - Misura dell'imposta solo sulla superficie coperta dal marchio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione dell'avviso di accertamento n. 39/2019 relativo all'imposta comunale sulla pubblicità, per i 'fascioni'/pensiline del distributore di carburante a marchio; la controversia verteva sulla determinazione della base imponibile: la concessionaria aveva tassato l'intera faccia dell'impianto mentre il ricorrente sosteneva che va tassata solo la superficie effettivamente occupata dal marchio/pubblicità
La decisione
la Commissione Tributaria Provinciale di Latina aveva accolto il ricorso del privato. In appello la I.C.A. S.r.l. ha chiesto la riforma: il Collegio d'appello ha confermato il principio di diritto (con richiamo alla giurisprudenza di legittimità) secondo cui l'imposta va commisurata alla superficie effettivamente utilizzabile per i messaggi pubblicitari e non automaticamente all'intera faccia se la parte residua costituisce una cornice oggettivamente inidonea alla diffusione del messaggio; pertanto la decisione di primo grado, quanto alla tassazione dei fascioni/pensiline, è stata ritenuta corretta. Tuttavia il Collegio ha accolto parzialmente l'appello della I.C.A. sul secondo motivo (decisum oltre le conclusioni/ultrapetizione relativo ad altri mezzi non impugnati). In definitiva l'appello è accolto solo per quanto riguarda quel profilo e le spese sono compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 - art. 5
individua il presupposto dell'imposta nella diffusione di messaggi pubblicitari; va considerata la superficie effettivamente destinata a tale diffusione
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 - art. 7, comma 1
stabilisce che la misura dell'imposta si calcola sulla superficie della minima figura piana geometrica che circoscrive il mezzo pubblicitario; secondo la sentenza ciò si applica alla superficie effettivamente occupata dal marchio/ messaggio, non automaticamente all'intera installazione se la parte residua è una cornice inidonea
Codice di Procedura Civile - art. 112 (richiamato)
richiamato in relazione al divieto di ultrapetizione: il giudice non può decidere oltre le domande e le eccezioni dedotte dalle parti; il Collegio ha ritenuto fondata l'eccezione dell'appellante su questo punto
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 1, comma 2 (richiamo processuale)
richiama l'applicabilità delle regole di rito al processo tributario, pertanto anche il divieto di ultrapetizione
Giurisprudenza della Cassazione (sent. n. 26727/2016 e ord. n. 8427/2017)
orientamento confermato che la superficie imponibile è quella del messaggio pubblicitario delimitato dalla minima figura geometrica; la parte residua può essere tassata solo se possiede caratteristiche di componente pubblicitaria aggiuntiva o estensiva
Massime di principio
- La base imponibile per l'imposta sulla pubblicità va determinata sulla superficie effettivamente destinata alla diffusione del messaggio: misurare la minima figura piana che circoscrive il marchio/elemento pubblicitario
- Una cornice, bordo o supporto non contenente messaggi pubblicitari è esclusa dalla tassazione se è oggettivamente inidonea a veicolare messaggi (criteri: dimensioni, forma, colore, separazione grafica)
- La parte non coperta dal marchio può essere inclusa nella misura imponibile solo se per dimensioni, forma, colore o mancanza di separazione grafica assume la funzione di componente pubblicitaria aggiuntiva o di superficie estensiva del messaggio
- La prova fotografica e documentale dello stato di fatto è determinante: fotografare e documentare chiaramente l'area effettivamente utilizzata per la pubblicità
- In contenzioso tributario evitare che il giudice decida su profili non dedotti: contestare espressamente tutti i mezzi oggetto di avviso se si vuole impedire decisioni su altri elementi (rischio di ultrapetizione)
- Le amministrazioni locali e i concessionari possono tassare l'intera superficie solo se dimostrano che la parte residua ha funzione pubblicitaria secondo i criteri indicati; in caso contrario la tassazione deve essere limitata alla superficie del messaggio
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