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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16040/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (acquirenti)

La controversia

La società agente della riscossione ha promosso azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. per ottenere la dichiarazione di inefficacia nei propri confronti di una compravendita immobiliare stipulata tra un debitore d’imposta e due acquirenti. In primo e secondo grado la domanda è stata rigettata per difetto di prova della consapevolezza, da parte degli acquirenti, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie della società. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo e omessa considerazione del giudicato esterno, sostenendo che due precedenti sentenze revocatorie, passate in giudicato, avrebbero dovuto essere valutate; 2) omesso esame di fatti decisivi costituiti da precedenti preliminari e dal definitivo, nonché dalle modalità di pagamento del prezzo, da cui desumere la consapevolezza del pregiudizio; 3) omesso esame del profilo della colpa grave degli acquirenti nella stipula del definitivo; 4) violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione alla distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., disposta in favore del difensore della controparte senza richiesta della parte assistita.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo privo di specificità e comunque infondato perché i precedenti richiamati riguardavano altri atti di disposizione e non potevano spiegare giudicato esterno, né costituire prova della consapevolezza degli acquirenti nel presente giudizio. Ha reputato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché, oltre a non rispettare l’onere di specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti, sollecitavano una nuova valutazione del merito su un accertamento di fatto già compiuto dalla corte territoriale, la quale aveva escluso la prova della scientia damni. Ha considerato inammissibile anche il quarto motivo, poiché la censura non colpiva la ratio decidendi della corte di appello, che aveva dichiarato l’impugnazione sul punto inammissibile per difetto di interesse della parte soccombente; in ogni caso, la distrazione delle spese a favore del difensore della controparte non lede la posizione processuale dell’altra parte soccombente. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    comma 1, n. 1; comma 1, n. 2

    L’azione revocatoria richiede, a seconda dei casi, la conoscenza del pregiudizio da parte del debitore alienante e/o la consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo acquirente; nel caso concreto la domanda è stata rigettata per difetto di prova della scientia damni in capo agli acquirenti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo che lo invoca è inammissibile quando, sotto la veste dell’omesso esame di un fatto decisivo, tende in realtà a contestare la valutazione delle prove o a proporre una diversa ricostruzione del merito.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve indicare specificamente il contenuto rilevante degli atti e documenti su cui si fondano le censure, con trascrizione o precisa localizzazione nel fascicolo; la mancata specificazione determina inammissibilità.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è inammissibile se non investe la ratio decidendi della decisione impugnata.

  • art. 93 c.p.c.

    La distrazione delle spese attiene ai rapporti tra parte e difensore e non incide sulla posizione della controparte soccombente, che non ha interesse a dolersi del fatto che la condanna sia pronunciata in favore del difensore anziché della parte.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso destinato a essere dichiarato inammissibile.

  • art. 376 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso destinato a essere dichiarato inammissibile.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio con proposta del relatore e possibilità di memoria delle parti.

  • art. 380 bis, comma 2, c.p.c.

    Consente il deposito di memoria dopo la comunicazione della proposta del relatore.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    In caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    L’ulteriore importo è pari a quello dovuto per il ricorso, nei limiti in cui sia dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocatoria ordinaria, il creditore deve provare gli elementi richiesti dall’art. 2901 c.c.; se il rigetto dipende dal difetto di prova della consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo acquirente, non è sufficiente richiamare precedenti atti di disposizione del medesimo debitore verso soggetti diversi.
  • Il giudicato formatosi su diversi atti dispositivi non si estende automaticamente ad una successiva compravendita, se il nuovo giudizio riguarda parti diverse e soprattutto un diverso accertamento del requisito soggettivo della scientia damni in capo ai terzi acquirenti.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando non indica con precisione il contenuto degli atti o documenti richiamati e si risolve nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una contestazione dell’apprezzamento di merito compiuto dal giudice di appello, se tale apprezzamento è sorretto da motivazione non apparente e logicamente coerente.
  • La distrazione delle spese ai sensi dell’art. 93 c.p.c. non attribuisce alla parte soccombente un interesse a impugnare il relativo capo di sentenza per il solo fatto che la condanna sia pronunciata in favore del difensore della controparte anziché della parte assistita.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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