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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11723/2024 del 02/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per l'anno d'imposta 2009 sulla base di movimenti bancari in entrata e in uscita ritenuti non giustificati. L'Ufficio contestava che i versamenti non fossero stati considerati ai fini della base imponibile e che i prelevamenti non fossero stati registrati in contabilità, applicando la presunzione legale di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973. La CTP aveva confermato l'accertamento; la CTR, invece, in parziale accoglimento dell'appello dei contribuenti, aveva annullato la ripresa a tassazione limitatamente ai prelevamenti imputati a reddito, ritenendo che la presunzione non operasse automaticamente nei confronti dei lavoratori autonomi e professionisti. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, per avere la CTR escluso l'imputazione dei prelevamenti a maggior reddito facendo applicazione della regola elaborata per professionisti e lavoratori autonomi; 2) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e 2909 c.c., perché le parti e i giudici di merito avevano pacificamente considerato la contribuente come imprenditore commerciale, sicché la decisione di merito sarebbe stata resa in contrasto con il giudicato interno e con il principio della domanda.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha chiarito che l'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 introduce una presunzione legale relativa, superabile con prova contraria del contribuente, e che l'esclusione dell'operatività della presunzione sui prelevamenti, affermata dalla Corte costituzionale n. 228/2014 e dalla giurisprudenza successiva, riguarda i professionisti e lavoratori autonomi, non già una società in accomandita semplice che svolge attività di impresa commerciale. Nel caso concreto non risultava nemmeno allegato che i redditi recuperati fossero redditi di attività professionale; anzi, l'avviso parlava di reddito da partecipazione. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    Costituisce una presunzione legale relativa in materia di accertamento fiscale sui movimenti bancari; i versamenti e, nel regime applicabile, anche i prelevamenti non giustificati possono fondare la ripresa a tassazione, salva prova contraria del contribuente. L'esclusione dei prelevamenti è limitata ai professionisti e lavoratori autonomi, non alle società esercenti impresa commerciale.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la CTR sarebbe andata oltre il thema decidendum se avesse qualificato diversamente la contribuente rispetto a quanto pacifico in causa.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione al principio di disponibilità delle prove e al dovere del giudice di decidere sui fatti non contestati; la natura imprenditoriale della contribuente era ritenuta pacifica.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato con riferimento al giudicato interno formatosi sulla qualificazione della contribuente come imprenditore commerciale.

  • Corte cost. n. 228/2014

    Ha escluso l'operatività della presunzione relativa ai prelevamenti bancari nei confronti dei professionisti e lavoratori autonomi.

Massime di principio

  • La presunzione di cui all'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 è una presunzione legale relativa, non una presunzione automatica in senso assoluto: opera fino a prova contraria del contribuente.
  • L'esclusione dell'utilizzabilità dei prelevamenti bancari come presunzione di maggior reddito, affermata dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, concerne i lavoratori autonomi e i professionisti e non si estende automaticamente alle società che esercitano attività d'impresa commerciale.
  • Quando la qualificazione soggettiva del contribuente come imprenditore commerciale risulta pacifica o coperta da giudicato interno, il giudice di merito non può decidere la controversia sulla base di una diversa qualificazione non devoluta.
  • Nell'accertamento fondato sui movimenti bancari, la censura della ripresa richiede una specifica dimostrazione della non riferibilità delle movimentazioni all'attività imponibile; in mancanza, la presunzione legale consente il recupero a tassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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