Cassazione Civile, Ordinanza n. 18581/2023 del 30/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (condomino)
La controversia
La controversia riguarda la proprietà di una terrazza a livello posta a copertura del Condominio Portici II e attigua all'unità immobiliare dei ricorrenti. Una società condomina aveva chiesto di accertare che la terrazza fosse parte comune del Condominio Portici II, con rimozione dell'occupazione e risarcimento danni. Dopo un primo giudizio e un precedente ricorso per cassazione, la causa era stata rinviata alla Corte d'appello di Milano, che ha dichiarato la terrazza in comproprietà tra i partecipanti al Condominio Portici II ai sensi dell'art. 1117 c.c. e ha ritenuto inammissibile la nuova domanda dei convenuti relativa alla servitù. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte di rinvio avrebbe ignorato la cronologia degli atti e la circostanza che l'appartenenza della terrazza al loro dante causa risaliva a epoca anteriore alla costituzione del Condominio Portici II; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che l'onere della prova fosse stato invertito a loro danno e che la domanda dell'attrice avesse natura rivendicatoria; 3) violazione degli artt. 818, 1117 e 1477 c.c. e delle norme sul giudizio di rinvio, sostenendo che la terrazza dovesse qualificarsi come pertinenza dell'appartamento dei ricorrenti e che ciò costituisse titolo contrario alla presunzione di condominialità; 4) violazione dell'art. 1062 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte di rinvio dichiarato inammissibile la domanda subordinata di accertamento di una servitù per destinazione del padre di famiglia, che i ricorrenti ritenevano riproponibile nel giudizio di rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché l'asserito errore di fatto contenuto nell'ordinanza di cassazione che aveva disposto il rinvio non poteva essere dedotto nel giudizio di rinvio, ma solo con revocazione davanti alla stessa Corte di cassazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.; la Corte territoriale, quindi, non poteva esaminare tali doglianze. Ha poi respinto il terzo motivo, rilevando che il giudice di rinvio era vincolato al principio di diritto già enunciato dalla Corte di cassazione e che, per superare la presunzione di condominialità ex art. 1117 c.c., occorreva un titolo che attribuisse espressamente la proprietà superficiaria esclusiva della terrazza, non essendo sufficiente il richiamo alla disciplina delle pertinenze. Ha infine respinto il quarto motivo, affermando che la riproposizione delle domande non accolte in appello deve essere specifica e che il mero richiamo all'art. 346 c.p.c. non basta; inoltre, nel giudizio di rinvio sono vietate nuove domande ai sensi dell'art. 394, comma 3, c.p.c. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La terrazza a livello che costituisce copertura dell'edificio condominiale è presunta di proprietà comune, salvo titolo contrario che attribuisca espressamente la proprietà esclusiva o superficiaria a soggetto diverso.
L'asserito errore di fatto della decisione della Corte di cassazione deve essere fatto valere mediante revocazione davanti alla stessa Corte, non nel giudizio di rinvio.
Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione.
Le domande ed eccezioni non accolte devono essere riproposte espressamente e in modo specifico, non bastando un generico richiamo alle difese di primo grado.
Nel giudizio di rinvio non possono essere proposte nuove domande.
La disciplina delle pertinenze non può prevalere sull'attribuzione legale della cosa comune ai condomini quando opera la presunzione di condominialità ex art. 1117 c.c.
La destinazione pertinenziale non pregiudica i diritti dei terzi e quindi non può comprimere i diritti dei condomini sulla cosa comune.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'obbligo di consegna della cosa con le pertinenze, ma non idoneo a superare la presunzione di condominialità nel caso concreto.
Invocato per sostenere la costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia, ma la relativa domanda è stata ritenuta inammissibile perché nuova nel giudizio di rinvio.
Richiamato dai ricorrenti per denunciare l'erronea percezione dei fatti, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per il diverso mezzo di impugnazione necessario.
Richiamato dai ricorrenti in tema di valutazione delle prove, ma la censura è stata assorbita/inammissibile perché mirava a contestare un preteso errore revocatorio della precedente decisione di legittimità.
Richiamato per lamentare l'errata ripartizione dell'onere della prova; la Corte non ha esaminato nel merito la censura perché attinente a un errore di fatto deducibile solo con revocazione.
Invocato per lamentare il vizio di ultrapetizione o omissione di pronuncia sulla servitù; la censura è stata respinta perché la domanda era nuova e quindi inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato come parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'errore di fatto contenuto in una decisione della Corte di cassazione non può essere fatto valere nel successivo giudizio di rinvio, ma deve essere impugnato con revocazione davanti alla stessa Corte ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.
- Nel giudizio di rinvio il giudice è rigidamente vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può rimettere in discussione i punti già decisi nei limiti del rinvio.
- Per vincere la presunzione di condominialità delle parti comuni ex art. 1117 c.c. è necessario un titolo negoziale espresso e contrario; non basta qualificare il bene come pertinenza dell'unità immobiliare di un singolo.
- La disciplina delle pertinenze non può essere utilizzata per sottrarre un bene alla comunione condominiale quando la legge lo presume comune e il titolo non disponga diversamente.
- Nel processo civile, le domande ed eccezioni non accolte devono essere riproposte in modo specifico; un richiamo generico all'art. 346 c.p.c. non è sufficiente.
- Nel giudizio di rinvio sono inammissibili domande nuove o diverse da quelle già dedotte nel processo precedente.
- La domanda di accertamento di una servitù per destinazione del padre di famiglia, se introdotta per la prima volta nel giudizio di rinvio, è inammissibile.
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