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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28663/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008, fondato su indagini bancarie, con cui l'Ufficio aveva contestato un maggior reddito pari originariamente a euro 364.175,65, poi ridotto in autotutela. La commissione tributaria provinciale aveva accolto solo parzialmente il ricorso del contribuente e la commissione tributaria regionale del Veneto, decidendo sugli appelli di entrambe le parti, aveva ulteriormente ridotto il maggior reddito accertato a euro 189.053,00. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato falsa applicazione degli artt. 32, comma 1, nn. 2 e 7, del d.P.R. n. 600/1973 e 51, comma 2, nn. 2 e 7, del d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che tali norme non avrebbero dettato regole sulla 'pienezza' della prova da fornire e che la CTR le avrebbe lette e applicate erroneamente, valutando dati e documenti in modo scollegato dalla disciplina. Con il secondo motivo ha nuovamente dedotto falsa applicazione delle medesime disposizioni, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando che la CTR non avrebbe considerato la documentazione prodotta in primo grado e avrebbe richiesto una prova diversa da quella prevista dalla legge. L'Agenzia delle Entrate non ha depositato tempestivo controricorso, ma solo un atto di costituzione per eventuale partecipazione all'udienza.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati, e li ha esaminati congiuntamente per il loro stretto collegamento, entrambi i motivi di ricorso. Ha osservato che le doglianze erano generiche, perché non indicavano quale specifica interpretazione della CTR fosse in contrasto con le norme invocate né rispetto a quali allegazioni si sarebbe verificato il denunciato errore di diritto. In sostanza, il ricorso mirava a contestare la valutazione di merito compiuta dal giudice di appello sulla documentazione prodotta a prova contraria rispetto agli elementi dell'accertamento, ma tale critica attiene al risultato dell'attività ermeneutica della CTR e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è congrua e логica, come nella specie. Il ricorso è stato quindi rigettato; nulla è stato disposto sulle spese per mancato deposito tempestivo del controricorso da parte dell'Amministrazione. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, d.P.R. n. 600/1973

    le disposizioni sulle indagini bancarie non sono state ritenute violare la disciplina della prova; la censura era generica perché mirava in realtà a contestare la valutazione di merito dei documenti da parte del giudice tributario.

  • art. 51, comma 2, nn. 2 e 7, d.P.R. n. 633/1972

    richiamato come base normativa delle indagini bancarie in materia IVA; la Corte ha escluso una falsa applicazione per le ragioni di genericità e perché la doglianza investiva il merito della valutazione probatoria.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    è stato invocato per dedurre violazione/falsa applicazione di legge, ma la Corte ha rilevato che la censura era in realtà diretta contro la valutazione del materiale probatorio compiuta in appello.

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    è stato invocato per dedurre un vizio processuale, ma la doglianza è stata ritenuta sostanzialmente una critica alla valutazione di merito e quindi non idonea a fondare il vizio denunciato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato solo per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei giudizi tributari fondati su indagini bancarie, la censura di falsa applicazione delle norme che disciplinano l'acquisizione e la valutazione dei movimenti finanziari deve indicare in modo specifico quale regola di diritto sia stata violata e in che modo la decisione di merito se ne sia discostata.
  • Non è ammissibile in cassazione trasformare una doglianza di violazione di legge in una critica alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, quando la contestazione riguarda in sostanza il giudizio di attendibilità e sufficienza della documentazione prodotta.
  • La deduzione di un vizio ex art. 360 c.p.c. richiede che il ricorrente individui puntualmente il contenuto della decisione impugnata e il contrasto con la norma invocata; la mera asserzione che il giudice abbia male apprezzato i documenti non integra di per sé un errore di diritto.
  • La valutazione della prova contraria offerta dal contribuente rispetto ai risultati delle indagini bancarie, se sorretta da motivazione congrua e логica, non è sindacabile in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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