Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00077/2025 del 03/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cooperativa)

La controversia

La controversia nasce da una pretesa delle amministrazioni statali di ottenere da due soggetti aderenti a un consorzio di allevamento ittico il pagamento di canoni demaniali e accessori riferiti all’uso di aree lagunari nel periodo 1995-2005, dopo che il consorzio era stato posto in liquidazione, cancellato dal registro delle imprese e chiuso senza attivo. I soggetti intimati hanno agito in giudizio per ottenere l’accertamento negativo della debenza delle somme, deducendo: la propria carenza di legittimazione passiva per effetto dell’applicabilità dell’art. 2495 c.c. alle cooperative richiamato dall’art. 2519 c.c.; la prescrizione quinquennale del credito; l’erroneità del quantum richiesto, che avrebbe dovuto essere commisurato solo alle porzioni di laguna effettivamente occupate. Il Tribunale ha accolto la domanda attorea, ritenendo prescritti i canoni anteriori al 2010 e, quanto alla responsabilità dei consorziati, applicabile la disciplina dell’art. 2495 c.c. in ragione della natura cooperativa del consorzio e dell’assenza di attivo in liquidazione. In appello le amministrazioni hanno sostenuto, tra l’altro, che i consorziati rispondevano direttamente e solidalmente per l’attività svolta dal consorzio in loro nome e per loro conto e che l’Agenzia del Demanio fosse legittimata a contraddire perché aveva intimato il pagamento. La Corte d’appello ha rigettato il gravame, dichiarando inammissibile il primo motivo perché non censurava le rationes decidendi della sentenza di primo grado e rilevando che, per il quinto motivo, l’Agenzia del Demanio era legittimata a resistere poiché aveva formalmente rivendicato il credito. In Cassazione le amministrazioni hanno dedotto: violazione degli artt. 99, 100, 112 e 306 c.p.c. per mancato esame dei motivi subordinati d’appello e per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto una rinuncia ai motivi; nullità della sentenza per omessa pronuncia sui motivi subordinati; violazione delle norme processuali sull’appello e sull’impugnazione per avere la Corte reputato inammissibile il primo motivo; violazione degli artt. 81 e 100 c.p.c. e dell’art. 29 l. 366/1963 per la legittimazione passiva dell’Agenzia del Demanio. La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi, osservando che i motivi subordinati erano stati effettivamente dichiarati espressamente rinunciati in caso di rigetto del primo; che il primo motivo d’appello non colpiva alcuna ratio decidendi della sentenza di primo grado, limitandosi a riproporre una questione non decisa; e che la censura sulla legittimazione dell’Agenzia riguardava in realtà la titolarità sostanziale del credito, questione di merito non sindacabile in cassazione come pretesa rivalutazione del fatto.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato la decisione d’appello che aveva già confermato la sentenza di primo grado favorevole ai resistenti. Le censure sul presunto omesso esame dei motivi subordinati sono state respinte perché la rinuncia a tali motivi risultava testualmente dalle conclusioni rassegnate in appello; la censura sulla pretesa inammissibilità del primo motivo è stata respinta perché quel motivo non attaccava le ragioni poste a base della decisione di primo grado, ma introduceva una questione nuova/non decisa; la censura sulla legittimazione dell’Agenzia del Demanio è stata respinta perché mirava, in sostanza, a contestare un accertamento di fatto sulla titolarità del credito, non una questione di mera legittimazione processuale. Le amministrazioni ricorrenti sono state condannate in solido alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    richiamato come disciplina della cancellazione della società e della responsabilità verso i creditori; in primo grado è stato ritenuto applicabile, per effetto del richiamo dell’art. 2519 c.c., alla cooperativa estinta, con esclusione di responsabilità dei consorziati in assenza di attivo distribuito

  • art. 2519 c.c.

    richiamato per l’applicazione alla cooperativa della disciplina prevista per le società di capitali, compreso l’art. 2495 c.c.

  • art. 99 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti per denunciare la violazione del principio dispositivo e l’omesso esame dei motivi subordinati

  • art. 100 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti per la pretesa carenza di interesse/legittimazione; la Corte rileva però che la censura riguardava in realtà il merito della titolarità del credito

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione al vizio di omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché i motivi subordinati erano stati espressamente rinunciati

  • art. 306 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla rinuncia agli atti o ai motivi; la Corte ritiene che la rinuncia ai motivi subordinati fosse stata espressamente formulata

  • art. 305 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo in combinazione con altre norme sull’impugnazione

  • artt. 307-309 c.p.c.

    richiamati nel quarto motivo in combinazione con altre norme sull’impugnazione

  • art. 331 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo in combinazione con altre norme sull’impugnazione

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo per sostenere l’erronea declaratoria di inammissibilità del motivo di appello

  • art. 359 c.p.c.

    richiamato dalla Corte nel ragionamento sull’estensione in appello delle regole sull’omessa pronuncia

  • art. 189 c.p.c.

    richiamato dalla Corte nel principio secondo cui il giudice decide sulle domande effettivamente mantenute in conclusioni

  • art. 277 c.p.c.

    richiamato dalla Corte per affermare che il potere-dovere decisorio riguarda le domande ed eccezioni ritualmente mantenute

  • art. 81 c.p.c.

    invocato nel quarto motivo; la Corte chiarisce che la censura non verteva sulla legittimazione ad agire/resistere ma sulla titolarità sostanziale del credito

  • art. 29 l. 366/1963

    invocato nel quarto motivo in relazione ai limiti di competenza e alla pretesa titolarità del credito dell’Agenzia del Demanio

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    usato per denunciare violazioni di legge nei motivi di ricorso

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    usato per dedurre la nullità della sentenza per omessa pronuncia

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato dalla Corte per riqualificare la censura sulla titolarità del credito come doglianza di merito non scrutinabile in sede di legittimità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 2519 c.c.

    richiamato anche per il rinvio alla disciplina delle società di capitali in tema di scioglimento/cancellazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo che non censura una ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata è inammissibile o comunque infondato, perché la critica deve colpire la concreta giustificazione decisoria e non riproporre questioni nuove o assorbite.
  • L’omessa pronuncia non sussiste quando la parte abbia espressamente subordinato i motivi o le domande ulteriori all’accoglimento di una pregiudiziale e, in caso di esito sfavorevole, abbia dichiarato di rinunciarvi: il giudice deve decidere solo sulle questioni effettivamente mantenute.
  • La titolarità sostanziale del credito o del rapporto dedotto in giudizio attiene al merito della controversia e non alla mera legittimazione processuale; perciò non è censurabile in cassazione come se fosse un vizio di legittimazione ad agire o a resistere.
  • In sede di legittimità è preclusa la rivalutazione del materiale probatorio e della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, salvo i limiti del vizio motivazionale nei ristretti confini consentiti dall’art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Quando il giudice di merito respinge una domanda riconvenzionale per indeterminatezza e mancanza di prova, tale statuizione non implica automaticamente una decisione sul merito quantitativo o sull’an debeatur della pretesa, se tali profili non sono stati espressamente affrontati.
  • La rinuncia espressa a motivi o domande in appello, risultante dalle conclusioni, limita il thema decidendum del giudice di secondo grado e preclude successivi vizi di omessa pronuncia su ciò che è stato abbandonato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.