Cassazione Penale, Sentenza n. 30730/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un'ordinanza del tribunale del riesame che ha confermato la custodia cautelare in carcere applicata a un indagato per detenzione e cessione di stupefacenti aggravata dall'agevolazione mafiosa. Secondo l'impostazione accolta dal giudice cautelare, l'indagato avrebbe contribuito all'operazione di approvvigionamento di eroina sia sul piano finanziario, mettendo a disposizione il proprio conto corrente per due bonifici con causale fittizia, sia sul piano logistico-operativo, prendendo parte alla fase di recupero del carico. Il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) l'inutilizzabilità delle intercettazioni poste a base della misura per mancata tempestiva messa a disposizione delle registrazioni, con nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.; 2) l'omessa prova di resistenza, sostenendo che, espunte le captazioni, il quadro indiziario residuo non sarebbe sufficiente; 3) l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, poiché gli elementi valorizzati sarebbero neutri e interpretati in modo congetturale; 4) l'erronea applicazione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p., per difetto di prova della consapevolezza e volontà di agevolare il sodalizio mafioso; 5) l'assenza di esigenze cautelari attuali e concrete; 6) l'inadeguatezza della custodia in carcere e degli arresti domiciliari con controllo elettronico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la difesa non aveva dimostrato una tempestiva e diligente attivazione per ottenere le registrazioni delle intercettazioni, mentre il pubblico ministero si era progressivamente attivato. Ha dichiarato manifestamente infondato il secondo motivo perché la prova di resistenza presuppone l'accoglimento dell'eccezione di inutilizzabilità, qui esclusa. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, in quanto diretto a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità, rilevando comunque che il tribunale aveva motivato in modo coerente sulla partecipazione dell'indagato alla provvista economica e alla fase esecutiva. Ha ritenuto manifestamente infondato il quarto motivo sull'aggravante mafiosa, poiché la finalità agevolatrice e la consapevolezza dell'indagato sono state desunte da un compendio indiziario concreto e convergente. Ha dichiarato inammissibili il quinto e il sesto motivo sulle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura, poiché le censure miravano a una nuova valutazione di merito di elementi già scrutinati dal tribunale del riesame. Ne è seguita la conferma della custodia cautelare in carcere e la condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice posta a base della misura cautelare, relativa al reato di stupefacenti contestato
aggravante dell'agevolazione mafiosa, ritenuta sussistente sulla base della consapevole partecipazione a un'operazione funzionale agli interessi del sodalizio
art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
la lesione del diritto della difesa di accedere alle registrazioni delle intercettazioni integra una nullità a regime intermedio, non una inutilizzabilità in senso tecnico
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina applicativa della misura cautelare
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina cautelare e al diritto di difesa
impone l'effettiva accessibilità delle registrazioni intercettate; il mero rilascio di autorizzazione non basta
il pubblico ministero deve trasmettere gli atti; il diritto di copia della difesa e i termini del riesame non equivalgono alla concreta disponibilità delle registrazioni
obbliga il pubblico ministero all'invio degli atti posti a base della richiesta cautelare, non dei supporti fonici
consente alla difesa di estrarre copia degli atti trasmessi al tribunale del riesame
richiamato per il termine perentorio entro cui il tribunale del riesame deve decidere, rilevante per la tempestività dell'accesso alle intercettazioni
richiamato nel ragionamento sull'assenza di una specifica sanzione di inefficacia della misura cautelare
l'inutilizzabilità delle intercettazioni opera solo nei casi tassativi previsti dalla norma
la nullità di ordine generale a regime intermedio è soggetta alle regole di deducibilità e sanatoria
richiamato per il regime di deducibilità e sanatoria della nullità
richiamato per il regime di sanatoria della nullità
disciplina i gravi indizi di colpevolezza richiesti per la misura cautelare
richiamato nel secondo motivo in tema di motivazione del provvedimento cautelare
disciplina le esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione
disciplina il criterio di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare
richiamato in relazione alla valutazione dell'idoneità di misure meno afflittive rispetto alla custodia in carcere
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
disposizione applicativa richiamata per gli adempimenti in favore dell'istituto penitenziario
art. 94, comma 1-bis, disp. att. c.p.p.
richiamato indirettamente quale adempimento cui dare corso tramite la cancelleria
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
richiamato per i limiti della motivazione della sentenza di legittimità
sentenza Corte costituzionale n. 336 dell'8 ottobre 2008
ha riconosciuto il diritto del difensore a ottenere la trasposizione su supporto magnetico delle registrazioni intercettate utilizzate a fini cautelari, anche se non depositate
Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala
ha chiarito che il diritto di accesso alle registrazioni opera anche nel riesame e che la mancata ostensione integra una nullità a regime intermedio, con necessità di prova di resistenza solo se l'eccezione è fondata
Sez. 4, n. 25964 del 18/06/2021, Cespedes
conferma l'autonomia del diritto di accesso alle registrazioni rispetto agli obblighi di trasmissione degli atti al riesame
Sez. 3, n. 10951 del 17/01/2019, Spada
richiamata per la natura della prova di resistenza nel giudizio cautelare
Sez. 2, n. 32490 del 07/07/2010, Russo
richiamata sul rapporto tra vizio delle intercettazioni e valutazione cautelare
Sez. 5, n. 44150 del 13/06/2018, M.
la tempestività della richiesta difensiva va valutata in concreto rispetto alle scansioni del riesame e alla possibilità per il pubblico ministero di provvedere in tempo utile
Sez. 6, n. 32571 del 24/06/2010, Vinci
richiamata sui tempi utili per la richiesta di accesso alle intercettazioni
Sez. 3, n. 37136 del 10/06/2021, Sibilio
la richiesta deve essere specifica e indicare le ragioni di urgenza e i file interessati
Sez. 2, n. 37712 del 30/09/2025, Villotti
una volta autorizzato l'accesso, il difensore deve attivarsi diligentemente per entrare in possesso del materiale
Sez. 5, n. 33874 del 05/07/2021, Giglio
conferma che non vi è un obbligo degli uffici di recapitare il materiale alla difesa
Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava
conferma l'onere di attivazione diligente del difensore
Sez. 6, n. 27865 del 25/06/2025, Di Palo
la mancata messa a disposizione dei supporti integra nullità solo se la difesa documenta la propria diligente attivazione
Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino
in cassazione non è consentita la rivalutazione del merito cautelare, ma solo il controllo sulla tenuta logica e giuridica della motivazione
Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano
conferma i limiti del sindacato di legittimità sulle misure cautelari
Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli
richiamata sui limiti del controllo di legittimità
Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli
le censure che chiedono una diversa valutazione degli indizi sono inammissibili in cassazione
Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana
conferma il divieto di rivalutazione del merito probatorio
Sez. 3, n. 45536 del 15/09/2022, Coluccio
l'aggravante mafiosa richiede rigorosa verifica della finalità di agevolazione e della consapevolezza dell'agente
Sez. 3, n. 9142 del 13/01/2016, Basile
la finalità agevolatrice non può essere desunta dalla sola ambientazione mafiosa
Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, Chioccini
l'aggravante dell'art. 416-bis.1 c.p. ha natura soggettiva e richiede la consapevolezza della finalità agevolatrice
Sez. 3, n. 32126 del 18/04/2023, Brancato
conferma la natura soggettiva dell'aggravante mafiosa
Sez. 2, n. 1122 del 02/12/2025, dep. 2026, Hager
l'attualità del pericolo cautelare non coincide con l'imminenza di una specifica occasione di reato, ma richiede una prognosi concreta di reiterazione
Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio
il giudizio sulle esigenze cautelari deve essere concreto e basato sulla fattispecie specifica
Massime di principio
- Il diritto della difesa ad accedere alle registrazioni delle intercettazioni utilizzate a fini cautelari richiede una concreta ed effettiva disponibilità dei supporti, non essendo sufficiente la sola autorizzazione formale o la trasmissione degli atti al tribunale del riesame.
- La lesione del diritto di accesso alle intercettazioni non determina, di regola, l'inutilizzabilità tecnica della prova, ma integra una nullità di ordine generale a regime intermedio; la verifica della prova di resistenza diventa necessaria solo se la patologia è validamente dedotta e incide sugli elementi posti a base della misura.
- Nel procedimento di riesame, la tempestività della richiesta difensiva di accesso alle intercettazioni va valutata in concreto rispetto alle scansioni del procedimento e alla possibilità reale per il pubblico ministero di provvedere in tempo utile; la richiesta deve essere anche specifica e sorretta da ragioni di urgenza.
- Una volta ottenuta l'autorizzazione all'ascolto o all'estrazione di copia, il difensore ha un onere di diligente attivazione per acquisire materialmente le registrazioni; non grava sugli uffici un obbligo di recapito o di avviso della disponibilità.
- In sede di legittimità sulle misure cautelari non è consentita una rivalutazione del compendio indiziario o delle esigenze cautelari, ma solo il controllo sulla correttezza giuridica e sulla tenuta logica della motivazione.
- L'aggravante dell'agevolazione mafiosa richiede una rigorosa verifica sia della finalità oggettiva di favore verso l'associazione sia della consapevolezza dell'agente; la sola contiguità ambientale o la mera funzionalità dell'operazione agli interessi mafiosi non bastano.
- Il giudizio sulle esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p. deve fondarsi su elementi concreti e attuali, valutando modalità della condotta, ruolo dell'indagato e contesto relazionale, senza richiedere l'imminenza di una specifica occasione di recidivanza.
- La custodia in carcere può essere ritenuta necessaria quando il ruolo attribuito all'indagato, pur non fisicamente visibile, evidenzi una capacità operativa tale da rendere plausibile la reiterazione anche mediante contatti indiretti o strumenti di intermediazione.
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