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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03497/2024 del 07/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta dal proprietario di un immobile in Pantelleria per l'illegittima occupazione del bene da parte di due soggetti, cui era stato originariamente concesso in locazione con un contratto poi dichiarato nullo in altra sede. Il Tribunale aveva condannato entrambi in solido al pagamento dell'importo determinato dal consulente tecnico d'ufficio a titolo di indebita occupazione, oltre spese. La soccombente in appello ha impugnato la conferma di tale decisione deducendo tre censure: 1) violazione degli artt. 2041 e ss. c.c., sostenendo che l'azione di arricchimento senza causa sarebbe stata inammissibile perché esperibile solo in via residuale e il proprietario avrebbe dovuto prima coltivare altri rimedi causali contro precedenti decisioni sfavorevoli; 2) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse riesaminato questioni che sarebbero coperte da giudicato, in particolare l'autonomia dei due rapporti locatizi; 3) violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per avere la Corte d'appello dichiarato inammissibile il motivo sul quantum debeatur, pur in presenza della consulenza tecnica che, secondo la ricorrente, avrebbe consentito una riduzione dell'importo liquidato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, in primo luogo, che l'esposizione sommaria dei fatti fosse gravemente insufficiente e non conforme all'art. 366, n. 3, c.p.c., poiché il ricorso non consentiva di comprendere compiutamente l'oggetto dei precedenti giudizi, le difese svolte nei gradi di merito, l'iter decisorio del Tribunale e le ragioni dell'appello. In secondo luogo, ha osservato che i motivi erano formulati in modo da sollecitare una nuova valutazione di merito, senza un effettivo confronto con la sentenza impugnata; inoltre, il motivo sul quantum non si confrontava con la specifica ratio della declaratoria di inammissibilità resa dalla Corte d'appello. Conseguentemente, è stato dato atto anche dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2041 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere il carattere residuale dell'azione di arricchimento senza causa, che non sarebbe esperibile se il soggetto dispone di altri rimedi causali.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per invocare l'efficacia del giudicato sulle precedenti sentenze tra le parti, che secondo la ricorrente avrebbero precluso il riesame della questione dell'autonomia dei rapporti.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato unitamente all'art. 2909 c.c. per affermare la formazione del giudicato interno/esterno sulle precedenti decisioni di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Invocato per denunciare violazioni di legge nei primi due motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Invocato per censurare l'omesso esame di fatti decisivi e la declaratoria di inammissibilità del motivo sul quantum.

  • art. 366, n. 3 c.p.c.

    La Corte lo applica come requisito di ammissibilità dell'esposizione sommaria dei fatti nel ricorso per cassazione, da cui discende l'inammissibilità se il fatto sostanziale e processuale non è esposto in modo chiaro e completo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti processuali del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sommaria dei fatti completa e autosufficiente, idonea a consentire alla Corte di comprendere il fatto sostanziale e processuale senza ricorrere ad altre fonti o agli atti del fascicolo.
  • L'inosservanza dell'art. 366, n. 3, c.p.c. comporta l'inammissibilità del ricorso quando il racconto dei fatti non chiarisce le pretese, le difese, l'iter dei giudizi di merito e il contenuto delle decisioni impugnate.
  • Le censure di legittimità non possono risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito; il ricorrente deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Quando la decisione di merito è sorretta da una specifica ragione di inammissibilità di un motivo di appello, il ricorso per cassazione deve attaccare proprio quella ragione, altrimenti la doglianza è inidonea.
  • In presenza di doppia conforme, la deduzione di vizi motivazionali richiede la dimostrazione che le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e di secondo grado siano diverse; in mancanza, la censura non è scrutinabile nei termini prospettati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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