Cassazione Penale, Sentenza n. 20734/2022 del 27/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Salerno che aveva rigettato l'appello contro la misura interdittiva (divieto di esercizio di attività d'impresa nel settore rifiuti per 8 mesi). Il ricorso per Cassazione articolava due motivi: (1) censura della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; si sosteneva che Troiano avesse avuto un ruolo limitato e temporaneo (solo due mesi) come intermediaria, che i conferimenti (con codici CER 150106 e 191212) erano conformi alle autorizzazioni e che le intercettazioni non provavano una partecipazione consapevole al meccanismo fraudolento ascritto alla Rideco; si deduceva altresì l'assenza di un vantaggio economico e la impossibilità che l'operato avesse rafforzato una posizione monopolistica. (2) censura della sussistenza delle esigenze cautelari e del pericolo di reiterazione, dati il significativo intervallo temporale trascorso e l'assenza di attività illecite successive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze di fatto sulla gravità indiziaria riguardassero esclusivamente la ricostruzione fattuale e lo spessore degli indizi, materie non sindacabili in sede di legittimità salvo profili di diritto, e pertanto inammissibili. Quanto all'esigenza cautelare, la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale secondo cui la pericolosità e la continuità del rapporto tra la Troiano e la Rideco, nonché il comportamento tenuto nel corso delle indagini, giustificavano la misura nonostante il decorso del tempo. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che configura il reato di traffico illecito di rifiuti: la Corte richiama che l'ingiusto profitto non deve necessariamente essere patrimoniale, ma può derivare da pregiudizio ambientale; la fattispecie è stata ritenuta integrata dal meccanismo fraudolento ricostruito.
Richiamato in relazione al vizio motivazionale: la Corte ritiene che le censure della difesa non abbiano colpito questioni di diritto tali da rendere la decisione viziata ai sensi di questa norma.
Previsione della presunzione relativa di pericolo di reiterazione per determinati reati: la Corte osserva che la presunzione può essere superata da elementi concreti, ma nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto sussistente il periculum in virtù delle qualità soggettive e della continuità dei rapporti tra gli indagati.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Regola procedurale sulla limitazione dei motivi in ricorso per cassazione; la Corte ricorda i limiti di trattazione dei motivi ammessi.
artt. 178 e 188 d.lgs. 152/2006
Principi della responsabilità condivisa nella gestione dei rifiuti e cooperazione tra soggetti della filiera: la Corte richiama il principio secondo cui tutti gli operatori coinvolti sono tenuti a un elevato livello di tutela ambientale e controllo, con obblighi di verifica e responsabilità anche per omesso controllo.
Norma che consente la condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria per ricorsi inammissibili o infondati: la Corte ha applicato questa disposizione per sanzionare la ricorrente.
Massime di principio
- Le censure che si limitano a contestare la valutazione probatoria o lo spessore degli indizi sono inammissibili in Cassazione; vanno sollevati profili di diritto o vizî specifici di motivazione per ottenere ammissibilità.
- L'intermediario nella filiera dei rifiuti ha un obbligo di verifica sulla corretta classificazione dei rifiuti e sull'idoneità dei destinatari: l'assenza di conoscenza soggettiva non esclude automaticamente responsabilità se l'operatore non ha adempiuto agli obblighi di controllo.
- La presunzione di pericolo di reiterazione prevista dalla normativa cautelare è relativa e può essere superata, ma occorrono elementi concreti e specifici; la mera elusione del tempo trascorso non è sufficiente a escludere esigenze cautelari quando permangono rapporti o condotte che indicano continuità del rischio.
- In materia di reati ambientali la nozione di 'ingiusto profitto' può essere interpretata in senso ampio e comprende anche vantaggi non puramente economici, quali posizioni di mercato o illeciti benefici competitivi ottenuti mediante pratiche illecite.
- Per impugnare con successo misure interdittive cautelari è necessario dimostrare, con argomentazioni concrete e riferite al caso specifico, l'assenza del fumus e del periculum; argomentazioni meramente astratte o ricostruzioni alternative dei fatti, senza risvolti di diritto, difficilmente prevalgono in sede di legittimità.
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