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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36070/2026 del 13/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La Corte d'appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi dell'8 agosto 2022, aveva ridotto la provvisionale riconosciuta alla parte civile e confermato la condanna dell'imputato per violenza sessuale aggravata dalla minore età della persona offesa, con la diminuente prevista dall'ultimo comma dell'art. 609-bis c.p. e la pena di due anni di reclusione. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi. Primo: ha denunciato la mancata motivazione sui motivi nuovi d'appello, depositati telematicamente il 14 novembre 2025, e sull'istanza di rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p., diretta ad acquisire documentazione sul profilo personologico e sull'attendibilità della persona offesa. Secondo: ha eccepito l'inutilizzabilità dei messaggi WhatsApp, sostenendo che la polizia giudiziaria li avesse estratti dai telefoni senza un decreto di sequestro del pubblico ministero e che fossero corrispondenza tutelata dall'art. 15 Cost.; ha inoltre dedotto che quei messaggi costituivano un riscontro decisivo della responsabilità. Terzo: ha contestato la motivazione per relationem e denunciato travisamento e illogicità nella valutazione delle prove, in particolare quanto allo stato d'impotenza dell'imputato, alla mancata identificazione di un testimone oculare e alle difformità temporali nelle dichiarazioni testimoniali de relato.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che le decisioni di primo e secondo grado costituivano una doppia conforme e che il ricorrente non aveva indicato un travisamento macroscopico e manifesto, ma mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: la documentazione richiesta era stata descritta genericamente e non ne era stata dimostrata l'assoluta necessità; inoltre, la motivazione complessiva delle sentenze di merito mostrava la presenza di molteplici riscontri, fra cui testimonianze, immagini di videosorveglianza e messaggi, sicché la documentazione indicata non appariva decisiva. L'omessa risposta espressa ai motivi nuovi non determina automaticamente la nullità quando essi siano inammissibili, non decisivi o superati dalla motivazione complessiva; nel caso concreto, la Corte territoriale aveva comunque fornito argomenti incompatibili con la necessità della rinnovazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: gli screenshot erano stati eseguiti dalla polizia giudiziaria in occasione della querela, su indicazione della persona offesa e nella sua sfera di volontà, e documentavano una conversazione già pervenuta al destinatario; la ricostruzione delle modalità concrete di acquisizione era inoltre una valutazione di fatto non rivedibile in cassazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: le censure sollecitavano una rivalutazione del materiale probatorio e la motivazione d'appello, letta con quella di primo grado, aveva risposto alle deduzioni difensive senza ricorrere a un rinvio meramente acritico. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, da liquidarsi con separato decreto della Corte d'appello di Lecce e da pagarsi allo Stato.

Norme richiamate

  • art. 609-bis c.p.

    Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del 08/08/2022 del Tribunale di Brindisi, nel ridurre l’importo della provvisionale riconosciuta alla parte civile, confermava la condanna di XXXXXXXXXX XXXXX in ordine al reato di cui all’art. 609-bis commesso in danno di XXXXXXXX XXXXXXX, irrogata dal primo giudice, previo riconoscimento della diminuente di cui all’ultimo comma della norma incriminatrice, in anni due di reclusione.

    La disposizione è richiamata quale fattispecie per cui è stata confermata la condanna, con riconoscimento della diminuente prevista dall'ultimo comma e pena di due anni di reclusione.

  • art. 603 c.p.p.

    Nel giudizio d’appello, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale prevista dall’art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti.

    La rinnovazione istruttoria in appello è eccezionale e richiede che il giudice ritenga di non poter decidere sulla base degli atti; la parte deve specificare le ragioni di assoluta necessità della prova richiesta.

  • art. 603, comma 3, c.p.p.

    Quanto sopra evidenziato è ancor più valido nel giudizio abbreviato di appello, in cui le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere istruttorio di ufficio, sottoposto al limite funzionale della assoluta necessità descritto dall’art. 603, comma 3, cod. proc. pen.

    Nel giudizio abbreviato d'appello le parti possono sollecitare, ma non vantano un diritto alla raccolta della prova; l'integrazione istruttoria d'ufficio resta subordinata all'assoluta necessità.

  • art. 190 c.p.p.

    Ciò perché la intervenuta adozione del rito abbreviato in primo grado determina una evidente soppressione del diritto alla prova (nel senso descritto dall’art. 190 cod. proc. pen.), essendo gli incrementi dimostrativi (rispetto al contenuto del fascicolo del pubblico ministero) correlati all’avvenuto accoglimento di una richiesta di abbreviato espressamente “condizionata” alla loro raccolta (art. 438, comma 5, con sindacato giurisdizionale esteso non soltanto alla necessità dell’incremento, ma anche alla compatibilità con le caratteristiche del rito) o derivanti dall’esercizio del potere attribuito al giudice (art. 441, comma 5) di completare un quadro dimostrativo caratterizzato da profili di non decidibilità, con raccolta di elementi qualificati come necessari ai fini della decisione.

    Nel rito abbreviato il diritto alla prova opera nei limiti delle forme e delle condizioni proprie del rito; in appello non può riconoscersi una facoltà di raccolta probatoria più ampia di quella spettante nel primo grado.

  • art. 438, comma 5, c.p.p.

    Ciò perché la intervenuta adozione del rito abbreviato in primo grado determina una evidente soppressione del diritto alla prova (nel senso descritto dall’art. 190 cod. proc. pen.), essendo gli incrementi dimostrativi (rispetto al contenuto del fascicolo del pubblico ministero) correlati all’avvenuto accoglimento di una richiesta di abbreviato espressamente “condizionata” alla loro raccolta (art. 438, comma 5, con sindacato giurisdizionale esteso non soltanto alla necessità dell’incremento, ma anche alla compatibilità con le caratteristiche del rito) o derivanti dall’esercizio del potere attribuito al giudice (art. 441, comma 5) di completare un quadro dimostrativo caratterizzato da profili di non decidibilità, con raccolta di elementi qualificati come necessari ai fini della decisione.

    La richiesta di abbreviato condizionata consente l'acquisizione degli incrementi probatori richiesti solo se il giudice ne riconosce la necessità e la compatibilità con le caratteristiche del rito.

  • art. 441, comma 5, c.p.p.

    Ciò perché la intervenuta adozione del rito abbreviato in primo grado determina una evidente soppressione del diritto alla prova (nel senso descritto dall’art. 190 cod. proc. pen.), essendo gli incrementi dimostrativi (rispetto al contenuto del fascicolo del pubblico ministero) correlati all’avvenuto accoglimento di una richiesta di abbreviato espressamente “condizionata” alla loro raccolta (art. 438, comma 5, con sindacato giurisdizionale esteso non soltanto alla necessità dell’incremento, ma anche alla compatibilità con le caratteristiche del rito) o derivanti dall’esercizio del potere attribuito al giudice (art. 441, comma 5) di completare un quadro dimostrativo caratterizzato da profili di non decidibilità, con raccolta di elementi qualificati come necessari ai fini della decisione.

    Nel giudizio abbreviato il giudice può integrare d'ufficio la prova per completare un quadro dimostrativo non decidibile, acquisendo elementi necessari ai fini della decisione.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione, dunque, deve essere apprezzato in base alla lettura diretta e immediata del testo del provvedimento impugnato senza la «mediazione» di elementi spuri ad esso estranei (inequivoco il riferimento al «testo del provvedimento impugnato» contenuto nella lettera «e» del comma 1 dell’art. 606 cod. proc. pen.).

    Il controllo di legittimità sul vizio di motivazione riguarda il testo del provvedimento impugnato e non consente di rivalutare direttamente il materiale probatorio estraneo alla motivazione.

  • art. 15 Cost.

    È difatti pacificamente consentita l’acquisizione dello screenshot dell’immagine di una pagina di un social network come documento (Sez. 5, n. 12062 del 05/02/2021, Rv. 280758 –01), in caso di istantanea scattata da uno degli interlocutori della conversazione fotografata; in tal caso, la relativa produzione processuale non richiede intervento provvedimentale da parte dell’autorità giudiziaria.

    La Corte esclude che, nel caso di screenshot forniti da uno degli interlocutori e relativi a una conversazione già pervenuta al destinatario, operi la garanzia della corrispondenza in itinere in modo da rendere necessario un provvedimento autorizzativo dell'autorità giudiziaria.

  • art. 254 c.p.p.

    Si è invece ritenuto che sia necessario il decreto di sequestro del pubblico ministero non solo nell’ipotesi di apprensione autoritativa da parte dell’autorità giudiziaria (Sez. 6, n. 39548 del 11/09/2024, Di, Rv. 287039 - 01), ma anche in caso di produzione effettuata da terzi estranei alle comunicazioni (Sez. 5, n. 19992 del 06/05/2026, Bilello, Rv. 290120 - 01).

    Il decreto di sequestro del pubblico ministero è necessario quando la corrispondenza sia appresa autoritativamente o prodotta da terzi estranei alla comunicazione; non è richiesto per screenshot forniti da un interlocutore.

  • art. 191, commi 1 e 2, c.p.p.

    Nel caso di specie, il ricorrente deduce che l’acquisizione è stata effettuata dalla polizia giudiziaria, ma dalla sentenza emerge che gli screenshot sono stati eseguiti dalla P.G. in occasione della presentazione della querela della persona offesa e su sua indicazione, e sono quindi riconducibili alla di lei sfera di volontà, come allegati alla querela, nel cui corpo il relativo tenore è anche - nella maggior parte dei casi – riprodotto.

    La censura di inutilizzabilità non è accolta quando gli screenshot risultano acquisiti su indicazione della persona offesa e nell'ambito della sua volontà, come documentazione di messaggi già pervenuti.

  • art. 597 c.p.p.

    In questo caso, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 – 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01), ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complesso argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unitario, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi – a pena di inammissibilità - in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze.

    Nel giudizio d'appello il giudice deve pronunciarsi sul devoluto; nel controllo di legittimità, in caso di doppia conforme, le motivazioni dei due gradi si integrano e il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con entrambe.

  • artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002

    Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara' liquidata dalla Corte di appello di Lecce con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

    Le spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono liquidate con separato decreto e pagate in favore dello Stato.

Massime di principio

  • In presenza di una doppia conforme, ai fini del controllo sul vizio di motivazione le sentenze di primo e secondo grado costituiscono un unico complesso argomentativo; il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con entrambe.
  • Il travisamento della prova è deducibile in cassazione, in caso di doppia conforme, solo quando il giudice d'appello abbia richiamato dati probatori non esaminati in primo grado oppure quando entrambi i giudici siano incorsi nel medesimo errore percettivo, macroscopico e manifesto, tale da rendere inequivocabile la difformità tra prova e motivazione. Non è invece consentito chiedere una nuova valutazione del significato delle prove.
  • La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello è eccezionale e presuppone che il giudice non possa decidere allo stato degli atti senza l'acquisizione richiesta. La parte che la sollecita deve indicare specificamente l'assoluta necessità e la decisività degli elementi da acquisire.
  • Nel giudizio abbreviato d'appello le parti dispongono di una mera facoltà di sollecitare l'integrazione istruttoria d'ufficio, subordinata all'assoluta necessità; non spetta loro un diritto alla prova più ampio di quello previsto nel giudizio abbreviato di primo grado.
  • L'omessa motivazione espressa su motivi nuovi d'appello non comporta automaticamente la nullità della sentenza: occorre verificare se i motivi siano ammissibili e decisivi e se la motivazione complessiva contenga argomenti incompatibili con essi o consenta di integrare la decisione.
  • Gli screenshot di messaggi forniti a chi indaga da uno dei partecipanti alla conversazione, ormai pervenuti sul dispositivo del destinatario, possono essere acquisiti come documenti senza decreto di sequestro del pubblico ministero. Il decreto è invece necessario per l'apprensione autoritativa o per la produzione da parte di terzi estranei alle comunicazioni.
  • La motivazione per relationem alla sentenza di primo grado è legittima quando il quadro argomentativo complessivo offre una giustificazione propria della decisione e si confronta con le deduzioni difensive specifiche; in caso di doppia conforme, la valutazione considera unitariamente le motivazioni dei due gradi.

Come è indicizzato

MaterieViolenza sessualeProveImpugnazioni
RamiReati sessualiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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