Cassazione Civile, Ordinanza n. 15916/2025 del 14/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti e ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite del giudizio di cassazione. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché la causa si è estinta e la pronuncia non è stata di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Esito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
Una società titolare di concessioni demaniali rilasciate dall'Autorità Portuale di Livorno ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'imposta regionale sulle concessioni statali, comprensivo di sanzioni, emesso per l'anno d'imposta 2012. Il ricorso era stato respinto in primo grado e la sentenza confermata in appello. In Cassazione la contribuente ha articolato tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell'art. 2 l. n. 281/1970, dell'art. 1 l.r. n. 2/1971 e degli artt. 6 e 18 l. n. 84/1994; 2) nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell'art. 2 l. n. 281/1970 e dell'art. 10 l. n. 212/2000, lamentando l'illegittimità della pretesa sugli interessi di mora perché il contribuente non conosceva con certezza l'imponibile; 3) nullità per omessa pronuncia sulla domanda di invalidità e illegittimità/nullità degli atti per l'applicazione delle sanzioni in violazione degli artt. 5 e 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997 e dell'art. 10 l. n. 212/2000, deducendo l'obiettiva incertezza normativa. Nel corso del giudizio di legittimità la Regione ha comunicato che le parti avevano raggiunto un accordo con pagamento del saldo, chiedendo la cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
l. 16 maggio 1970, n. 281, art. 2
norma posta a base dell'imposta regionale sulle concessioni statali oggetto dell'avviso di accertamento
l.r. Toscana n. 2/1971, art. 1
richiamata dalla ricorrente come parametro della disciplina dell'imposizione regionale sulle concessioni
l. 28 gennaio 1994, n. 84, artt. 6 e 18
richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura sulla debenza dell'imposta per concessioni demaniali portuali
art. 10 l. 27 luglio 2000, n. 212
invocato dalla ricorrente in relazione alla tutela dell'affidamento e alla pretesa illegittimità di interessi e sanzioni
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 5 e 6, comma 2
richiamati dalla ricorrente per escludere l'applicazione delle sanzioni in assenza di colpevolezza e in presenza di obiettiva incertezza normativa
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 2 e 3
parametro processuale dei motivi di ricorso per cassazione articolati dalla contribuente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte ha escluso la debenza dell'ulteriore contributo unificato perché la causa si è definita per estinzione e non per rigetto o inammissibilità
Massime di principio
- Quando, nel giudizio di cassazione, le parti comunicano di aver raggiunto un accordo satisfattivo della pretesa tributaria, la Corte può dichiarare l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere comporta la definizione del giudizio senza esame nel merito dei motivi di ricorso e senza soccombenza sostanziale in senso tecnico.
- In caso di estinzione del giudizio, non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso, trattandosi di norma eccezionale e di stretta interpretazione.
- La compensazione integrale delle spese è giustificata quando la lite si chiude per accordo intervenuto tra le parti in sede di legittimità.
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