Cassazione Penale, Ordinanza n. 07150/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato la pena in relazione alla guida in stato di ebbrezza. Ha dedotto tre censure: (1) vizio di motivazione e omessa assunzione di prova decisiva, lamentando la mancata escussione dei militari che lo avevano sottoposto all'alcoltest; (2) violazione di legge e vizio di motivazione, assumendo un'erronea inversione dell'onere della prova sulla regolare funzionalità dell'etilometro; (3) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto ai primi due motivi, ha rilevato che si trattava di doglianze che non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata e che riproponevano sostanzialmente le medesime critiche già formulate in appello, senza una critica argomentata specificamente rivolta alla decisione di secondo grado. Quanto al terzo motivo, ha affermato che la particolare tenuità del fatto richiede congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; il giudice di merito aveva correttamente valorizzato gli indici ostativi alla concessione del beneficio. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma incriminatrice posta a base della condanna per guida in stato di ebbrezza nella fascia più grave richiamata dalla sentenza.
Richiamato per affermare che l'atto di impugnazione deve contenere motivi specifici, pena l'inammissibilità.
Richiamato quale base normativa dell'inammissibilità del ricorso privo di specificità o non confrontato con la sentenza impugnata.
La non punibilità per particolare tenuità del fatto presuppone congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento.
Criterio di valutazione degli indici della modalità della condotta, dell'esiguità del danno o del pericolo e della gravità complessiva del fatto ai fini dell'art. 131-bis c.p.
Base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata specificamente rivolta alla motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle censure già dedotte in appello e già disattese integra inammissibilità.
- È inammissibile il motivo che si limiti a lamentare genericamente carenze o illogicità della motivazione senza confrontarsi con le argomentazioni decisive poste a fondamento della decisione impugnata.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede la coesistenza di due condizioni autonome e cumulative: particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., il giudice deve valutare le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo alla luce dei criteri dell'art. 133, comma 1, c.p., verificando se gli indici siano complessivamente compatibili con la particolare tenuità dell'offesa.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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