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Sentenza

Sentenza del 24/05/2021 n. 50 - Comm. Trib. II grado di Trento

Accertamento - Controllo automatizzato previsto dall'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Errori materiali ed eccedenze di imposte devono risultare dalla dichiarazione - Compensazione effettuata senza previa dichiarazione del credito - Illegittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

verifica automatizzata ex art. 36-bis DPR n. 600/1973 e controllo cartolare della dichiarazione: si discuteva la legittimità della compensazione di un presunto credito IRAP effettuata dal contribuente tramite la dichiarazione IRPEF, senza che il credito risultasse dalla dichiarazione IRAP annuale; l'Agenzia ha recuperato il credito ritenendo che errori materiali e crediti debbano risultare dalla dichiarazione

La decisione

il giudice ha ritenuto legittima l'operatività dell'Agenzia delle Entrate: gli errori materiali e i crediti di imposta devono risultare dalla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis DPR n. 600/1973 e dell'art. 17, comma 1, d.lgs. n. 241/1997; la compensazione effettuata senza previa indicazione del credito nella dichiarazione IRAP è illegittima come titolo a opporre in compensazione; il contribuente deve far valere il presunto credito IRAP mediante istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 DPR n. 602/1973

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    Gli errori materiali e i crediti d'imposta sono rilevabili e opponibili solo se risultano dalla dichiarazione; il controllo automatizzato può correggere o recuperare importi quando il credito o l'errore emergono dalla dichiarazione stessa

  • art. 17, comma 1, d.lgs. n. 241 del 1997

    I crediti utilizzati in compensazione devono risultare dalla dichiarazione; l'operatività della compensazione presuppone che il credito sia dichiarato

  • art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973

    Il rimedio corretto per far valere un credito non risultante dalla dichiarazione è l'istanza di rimborso prevista da questa norma, e non l'utilizzo di una compensazione non dichiarata

Massime di principio

  • La compensazione di imposte è lecita solo se il credito utilizzato risulta chiaramente dalla dichiarazione a cui fa riferimento la norma (es. credito IRAP nella dichiarazione IRAP).
  • Il controllo automatizzato e cartolare può recuperare crediti ed eccedenze quando tali elementi emergono dalle dichiarazioni, anche se sono stati materialmente indicati in modo non corretto in altra dichiarazione.
  • Se un contribuente ritiene di avere un credito non dichiarato o non risultante dalla dichiarazione, deve agire tramite l'istanza di rimborso (art. 38 DPR 602/1973) e non può regolarizzare la posizione limitandosi a compensare con altra imposta senza preventiva dichiarazione del credito.
  • Errori materiali richiedono che l'errore sia desumibile dalla dichiarazione; altrimenti la pretesa del contribuente non trova tutela automatica nel meccanismo di compensazione.
  • Per evitare il recupero da parte dell'Amministrazione, è necessario che i crediti e le compensazioni siano formalmente e documentalmente supportati nella dichiarazione competente.

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