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Sentenza

Sentenza del 24/05/2021 n. 466 - Comm. Trib. Prov. Taranto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento n. TVP03I100517/2019 relativo al 2014 per complessivi €311.282,25 (maggiori imposte IRES e IVA, sanzioni e interessi) emesso a seguito del processo verbale di constatazione dell'11/03/2019. Questioni principali: 1) non imponibilità della sopravvenienza attiva derivante dalla rinuncia da parte dei soci a crediti sociali (dichiarazione integrativa presentata e disconosciuta dall'Ufficio); 2) illegittimità della ricostruzione induttiva dei ricavi (art. 39 DPR 600/1973) per errata determinazione del campione, ricarichi e sconti; 3) mancata considerazione di costi extracontabili; 4) difetto di prova su rilievi di indeducibilità di costi ritenuti di consumo personale.

La decisione

Accoglimento parziale del ricorso: la Commissione ha ritenuto fondata l'eccezione relativa alla non imponibilità della sopravvenienza attiva pari a €326.100,00 (rinuncia ai crediti dei soci) alla luce del verbale assembleare che documenta l'unanimità e della dichiarazione integrativa tempestiva, escludendo quindi quella ripresa a tassazione ai fini IRES e disponendo il ricalcolo dell'imposta. Per il resto l'avviso di accertamento è stato confermato: la ricostruzione induttiva dei ricavi è stata ritenuta legittima in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti (irregolarità nelle scritture, mancata emissione di scontrini, disavanzi di cassa, mancata contabilizzazione di incassi POS, incongruità rispetto allo studio di settore, comportamento antieconomico) e le altre variazioni operate dall'Ufficio (costi non inerenti, spese telefoniche in parte non deducibili) sono state confermate. Spese processuali compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) art. 88, comma 4

    La Commissione interpreta la rinuncia unanime e documentata dei soci ai crediti come non configurabile come sopravvenienza attiva imponibile ma come operazione rilevante sul patrimonio netto; pertanto la variazione contabile inizialmente qualificata dall'Ufficio come componente positivo tassabile va esclusa dalla base imponibile.

  • D.P.R. n. 600/1973 art. 39

    L'art. 39 legittima la ricostruzione induttiva del reddito quando sussistono indizi gravi, precisi e concordanti di inattendibilità delle scritture: la Commissione ritiene coerente la metodologia a campione adottata dall'Ufficio alla luce delle irregolarità riscontrate (mancata documentazione, disavanzi di cassa, omissioni POS, anomalie inventariali).

  • D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) art. 109, comma 5

    I costi riferibili a consumi personali dei soci non sono inerenti all'attività e quindi non deducibili; la Commissione condivide il recupero a tassazione dei relativi importi operato dall'Ufficio.

  • D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) art. 102

    La Commissione conferma l'applicazione della norma che prevede la non deducibilità parziale (quota prevista dalla legge) delle spese telefoniche: l'importo non dichiarato come variazione in aumento va recuperato.

  • D.Lgs. n. 546/1992 art. 15

    Norma processuale citata dall'Ufficio ai fini della richiesta di condanna alle spese; la Commissione, avendo accolto parzialmente il ricorso, ha compensato le spese tra le parti.

  • D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) art. 85

    Richiamata dall'Ufficio con riferimento al recupero di IVA connessa alla rettifica dei ricavi; la Commissione ha confermato la pretesa IVA correlata ai ricavi induttivamente accertati.

Massime di principio

  • La rinuncia dei soci a crediti può non costituire una sopravvenienza attiva tassabile se è documentata una volontà unanime e la rinuncia è effettivamente finalizzata a rafforzare il patrimonio: è essenziale il verbale assembleare e una corretta tempestiva rettifica dichiarativa.
  • In presenza di indizi gravi, precisi e concordanti (mancata emissione di documenti fiscali, discrepantze di cassa, omissioni POS, irregolarità inventariali, incongruità rispetto a parametri di riferimento), l'Ufficio può ricorrere alla ricostruzione induttiva dei ricavi ex art. 39 DPR 600/1973; il contribuente deve fornire scritture e prove regolari per contrastare tale accertamento.
  • Nel caso di accertamento analitico presuntivo, l'onere della prova sull'esistenza e la deducibilità dei costi extracontabili rimane a carico del contribuente: senza documentazione probante le spese possono essere disconosciute.
  • I costi di consumo personale dei soci sono indeducibili (art. 109 TUIR) e possono essere recuperati dall'Ufficio se risultano dalle fatture/descrizioni; le spese telefoniche seguono le regole di indeducibilità parziale previste dalla legge.
  • La presentazione tempestiva di una dichiarazione integrativa che rettifica errori contabili può essere decisiva per ottenere l'esclusione da tassazione di talune poste, ma deve essere supportata da documentazione che chiarisca la natura patrimoniale dell'operazione.
  • In caso di accoglimento parziale del ricorso, è frequente la compensazione delle spese processuali: le parti devono considerare il rischio di non ottenere né la completa vittoria né l'automatica condanna dell'altra parte alle spese.

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