Sentenza del 24/05/2021 n. 737 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - Società consortile - Mandato senza rappresentanza - Ribaltamento costi sugli associati - Stessa aliquota delle prestazioni ricevute - Si applica IVA - Società cessata - Responsabilità dei soci - Regime anteriore al D.lgs. 175/2014 - Non sussiste - Limitazione alle sole imposte dirette - Si applica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Contestazione circa l'applicazione dell'IVA da parte della società consortile che, secondo lo statuto, operava in regime assimilabile al mandato senza rappresentanza e riaddebitava integralmente i costi sostenuti agli associati; inoltre accertamento della responsabilità dei soci per debiti IVA di una società cessata prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 175/2014
La decisione
La Corte ha stabilito che, quando la società consortile opera in regime di mandato senza rappresentanza e riattribuisce integramente i costi agli associati mediante fatturazione, deve applicare l'IVA alle cessioni/servizi verso gli associati con la stessa aliquota corrisposta ai fornitori. Quanto alla responsabilità dei soci per debiti IVA relativi a società cessata prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 175/2014, è stata esclusa l'applicabilità dell'art. 2495 c.c. per estendere la responsabilità ai soci: nel regime previgente la responsabilità era limitata alle sole imposte dirette ai sensi dell'art. 19, comma 1, del D.lgs. 46/1999, per cui i soci non possono essere ritenuti responsabili per il debito IVA in quel contesto. Esito quindi misto: confermata l'applicazione dell'IVA da parte della consortile sulle riaddebitazioni, ma esclusa la responsabilità IVA dei soci per cessazioni anteriori al D.lgs. 175/2014.
Norme richiamate
D.P.R. 633/1972 (IVA)
Nelle fattispecie di mandato senza rappresentanza con riaddebitamento integrale dei costi la società deve applicare l'imposta con la medesima aliquota corrisposta ai fornitori
Art. 2495 c.c.
Non può essere invocato per irrogare responsabilità in materia di IVA per fatti antecedenti all'entrata in vigore del D.lgs. 175/2014; la sua applicazione non opera retroattivamente per estendere responsabilità ai soci in relazione a cessioni/obblighi anteriori
Art. 19 comma 1 D.lgs. 46/1999
Nel regime previgente la responsabilità dei soci era limitata alle sole imposte dirette; quindi per i fatti anteriori al D.lgs. 175/2014 non era prevista responsabilità dei soci per l'IVA
D.lgs. 175/2014
Riforma normativa che ha inciso sul regime di responsabilità; le sue disposizioni non possono essere applicate retroattivamente alle cessazioni anteriori alla sua entrata in vigore
Massime di principio
- Se lo statuto di una società consortile configura un rapporto assimilabile al mandato senza rappresentanza e i costi sono riaddebitati integralmente agli associati mediante fatturazione, la consortile deve applicare l'IVA sulle fatture rivolte agli associati utilizzando la stessa aliquota pagata ai fornitori.
- La natura della responsabilità fiscale dei soci dipende dalla normativa vigente al momento della cessazione della società: per cessazioni anteriori all'entrata in vigore del D.lgs. 175/2014 la responsabilità collettiva non si estendeva all'IVA, ma era limitata alle imposte dirette (art. 19, comma 1, D.lgs. 46/1999).
- Per valutare la responsabilità dei soci è essenziale accertare la data di cessazione della società e il regime normativo applicabile alla data stessa; non è possibile applicare retroattivamente regole successive per creare nuove responsabilità fiscali.
- Per evitare contestazioni fiscali è opportuno che lo statuto e i contratti interni specifichino chiaramente la natura del rapporto (es. mandato senza rappresentanza) e che le fatture ai soci riportino esplicitamente modalità di riaddebitamento e l'aliquota IVA applicata.
- In presenza di riaddebitamenti integrali senza margine, occorre verificare la corretta documentazione (fatture passive e relative aliquote) per dimostrare che l'IVA addebitata agli associati corrisponde a quella sostenuta sui costi.
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