Sentenza del 24/05/2021 n. 741 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Rimborso - Declaratoria incostituzionalità norma - Non incide sui rapporti definiti - Termine triennale - Si applica - Diniego - Legittimo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto che la declaratoria di incostituzionalità non incide sui rapporti già definiti. Qualora sorga il diritto al rimborso per il contribuente in seguito alla dichiarazione di incostituzionalità, rimane comunque applicabile il termine triennale per presentare l'istanza di rimborso. Di conseguenza il diniego opposto dall'Amministrazione finanziaria a domande presentate oltre tre anni dal pagamento è legittimo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Dichiarazione di incostituzionalità di una norma tributaria e conseguente richiesta di rimborso da parte del contribuente. L'AF ha negato il rimborso sostenendo l'applicabilità del termine triennale per la presentazione dell'istanza, essendo la domanda stata presentata oltre tre anni dal pagamento.
Massime di principio
- La declaratoria di incostituzionalità di una norma tributaria non opera per riaprire automaticamente rapporti già definitivamente definiti tra contribuente e Amministrazione.
- Quando la dichiarazione di incostituzionalità genera un diritto al rimborso, il contribuente deve comunque rispettare i termini di legge previsti per l'istanza: in particolare il termine triennale decorre dalla data di pagamento dell'imposta.
- L'Amministrazione può legittimamente respingere istanze di rimborso presentate oltre il termine triennale, salvo che non sussistano specifiche cause di sospensione o interruzione del termine previste dalla legge.
- In casi analoghi il contribuente dovrebbe verificare tempestivamente la decorrenza del termine di decadenza e presentare la richiesta di rimborso entro tre anni dal pagamento; l'omissione espone al rischio di inammissibilità della domanda.
- Eventuali eccezioni alla regola generale (ad esempio questioni relative alla decorrenza del termine o a fatti che abbiano sospeso o interrotto il termine) vanno valutate caso per caso e documentate adeguatamente.
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