Sentenza del 24/05/2021 n. 729 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Sanzioni - Società cessata - Società a ristretta base partecipativa - Responsabilità del socio - Sussiste - Sussistenza di un interesse proprio - Necessità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia relativa all'applicazione di sanzioni tributarie contestate con avviso di accertamento nr. THH036001XXX/2015: la CTP di Modena aveva annullato le sanzioni nei confronti dei due ex soci ritenendo applicabile l'art. 7 D.L. 269/2003 (sanzioni a carico della persona giuridica). L'Ufficio ha impugnato sostenendo che, a seguito della cessazione della societa' a ristretta base partecipativa e in presenza di elementi probatori (movimentazioni infragruppo, fatturazioni fittizie, cessioni immobiliari a societa' riconducibili al medesimo nucleo familiare, mancanza di trasparenza nel bilancio di liquidazione), le violazioni erano state poste in essere nell'esclusivo interesse dei soci e quindi, ai sensi dell'art. 2495 c.c., i soci devono rispondere anche delle sanzioni.
La decisione
L'appello dell'Ufficio e' stato accolto: la sentenza della CTP di Modena e' stata riformata nella parte che aveva annullato le sanzioni per C.A. e C.R.; le sanzioni indicate nell'avviso di accertamento sono state dichiarate dovute. Il giudice ha ritenuto dimostrato che le violazioni sono state commesse nell'interesse esclusivo dei soci di una societa' a ristretta base partecipativa. Condanna alle spese del giudizio in favore dell'Ufficio per euro 2000.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, D.L. n. 269/2003
La deroga alla responsabilita' personale dell'autore della violazione, che attribuisce la sanzione alla persona giuridica, si applica solo se la persona fisica ha agito nell'interesse e a vantaggio della persona giuridica; non si applica quando la persona fisica ha agito nel proprio esclusivo interesse.
art. 2495 c.c.
In caso di cancellazione ed estinzione della societa', i soggetti che hanno effettivamente percepito somme in liquidazione (amministratore/liquidatore e, nei limiti delle somme riscosse, i soci) rispondono dei debiti societari, senza distinzione della natura del credito (anche per crediti tributari e relative sanzioni se commesse nell'interesse dei soci).
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 472/1997
Principio di responsabilita' personale dell'autore della violazione: la deroga prevista dall'art. 7 D.L. 269/2003 e' circoscritta e non opera quando l'agente ha agito per il proprio esclusivo interesse.
L. n. 326/2003 (modifiche art. 7 D.L. 269/2003)
Riferimento normativo alla disciplina che delimita l'ambito di applicazione della responsabilita' per sanzioni a carico della persona giuridica; la giurisprudenza interpreta la norma nel senso che occorre il vantaggio per la persona giuridica.
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 25757 del 13/11/2020
Giurisprudenza di legittimita' citata a supporto: art. 7 si applica solo se la persona fisica ha agito nell'interesse della persona giuridica; se ha agito nel proprio esclusivo interesse, resta la responsabilita' personale del trasgressore.
Massime di principio
- L'art. 7 D.L. 269/2003 sposta le sanzioni sulla persona giuridica solo quando il fatto sia stato commesso nell'interesse e a vantaggio della stessa; in assenza di tale interesse la responsabilita' personale del soggetto rimane.
- Nel caso di societa' cessata a ristretta base partecipativa i soci possono essere ritenuti responsabili anche delle sanzioni tributarie ai sensi dell'art. 2495 c.c., se e' dimostrato che le violazioni sono state poste in essere nell'interesse esclusivo dei soci (es. asset stripping, distribuzioni prima della regolarizzazione dei debiti, operazioni infragruppo e fatture fittizie).
- La prova dell'interesse esclusivo dei soci e del loro effettivo controllo (base partecipativa ristretta, ruolo di amministratore/liquidatore, operazioni con societa' riconducibili al nucleo familiare) e' determinante per ricondurre le sanzioni ai soci e non alla sola persona giuridica.
- I creditori, incluso il fisco, possono agire sui responsabili indicati dall'art. 2495 c.c. fino alle somme effettivamente percepite in liquidazione; la documentazione del bilancio di liquidazione e delle somme distribuite e' fondamentale per delimitare la responsabilita'.
- In fase probatoria l'Amministrazione finanziaria deve dimostrare il collegamento tra la condotta sanzionata e il vantaggio esclusivo dei soci; in mancanza di elementi probatori chiari prevale l'applicazione di art. 7 a favore della persona giuridica.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 24 mag 2021Sentenza del 24/05/2021 n. 50 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 24 mag 2021Sentenza del 24/05/2021 n. 455 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 24 mag 2021Sentenza del 24/05/2021 n. 466 - Comm. Trib. Prov. Taranto
- Sentenza · 24 mag 2021Sentenza del 24/05/2021 n. 737 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 24 mag 2021Sentenza del 24/05/2021 n. 741 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 24 mag 2021Sentenza del 24/05/2021 n. 14146 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →