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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6801/2020 del 11/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L’ente contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento catastale, emesso ai sensi dell’art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004, relativo alla revisione del classamento di due unità immobiliari ubicate al secondo e al terzo piano in una microzona di Roma. La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 16918/2015, aveva respinto il ricorso; la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 5189/2016, depositata il 13 settembre 2016, aveva confermato il rigetto, ritenendo sufficiente la motivazione dell’avviso. Con unico motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la contribuente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, degli artt. 8 e 9 del D.P.R. n. 138/1998, dell’art. 3, comma 154, L. n. 662/1996 e dell’art. 7 L. n. 212/2000. Ha sostenuto che lo scostamento dei valori della microzona non consente un automatico aumento del classamento e che l’avviso non esponeva adeguatamente le caratteristiche edilizie e intrinseche delle unità e del fabbricato, né gli elementi di comparazione con le unità di riferimento; non conteneva, in particolare, planimetrie e indicazioni su specifici aspetti delle unità. Ha inoltre richiamato una questione di legittimità costituzionale della norma, sollevata in altro giudizio e poi dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale.

La decisione

La Corte ha accolto l’unico motivo, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente contro l’avviso di accertamento catastale. Ha ritenuto che la revisione del classamento ai sensi dell’art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, pur basata sul significativo scostamento dei valori della microzona, debba rispettare i criteri ordinari di classamento e motivare in concreto gli elementi che hanno inciso sulla singola unità. Nel caso, l’indicazione della posizione degli immobili nell’area censuaria e nella microzona e dei caratteri del contesto territoriale non suppliva alla mancata valutazione delle caratteristiche edilizie intrinseche delle unità. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente all’epoca dell’introduzione della lite e del successivo consolidamento dell’orientamento.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 335, L. 31 dicembre 2004, n. 311

    in tema di estimo catastale, il nuovo classamento adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, soddisfa l’obbligo di motivazione se, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente al contribuente di evincere gli elementi, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8 (quali la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare), che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, ponendolo in condizione di conoscere ex ante le ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento di cui è destinatario, seppure inserito in un’operazione di riclassificazione a carattere diffuso

    La revisione parziale del classamento per significativo scostamento dei valori della microzona non determina un automatismo di aumento della classe. L’avviso deve indicare, oltre ai parametri generali e agli atti presupposti, gli elementi concreti rilevanti per il classamento, comprendenti la qualità urbana e ambientale e le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità, così da rendere conoscibili ex ante le ragioni specifiche della rettifica.

  • art. 9 D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138

    il procedimento di “revisione parziale del classamento” di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “revisione del classamento” del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 9, sì da sottrarne l’attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica.

    La revisione parziale ex art. 1, comma 335, è assoggettata alle regole della revisione ordinaria del classamento previste dall’art. 9 e non è rimessa alla piena discrezionalità dell’amministrazione.

  • art. 3, comma 154, lett. e), L. 23 dicembre 1996, n. 662

    Ne consegue che anche la procedura prevista dal citato comma 335, pur a fronte del relativo presupposto, non può sottrarsi all’applicazione dei parametri previsti, in via ordinaria, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 154, lett. e), il quale impone che si tenga conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente alla qualificazione della stessa.

    Anche nel riclassamento parziale devono essere considerati contestualmente i caratteri specifici della singola unità, del fabbricato e della microzona, valutati in modo comparativo e complessivo.

  • art. 8 D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138

    La mera precisazione della ” posizione (dell’immobile) all’interno della area censuaria e della microzona ” non equivale, per vero, alla valutazione (omessa nell’avviso di accertamento catastale) delle intrinseche caratteristiche edilizie delle unità immobiliari, in quanto il ” fattore posizionale ” prescinde – alla evidenza – dalle condizioni del fabbricato che rilevano ai fini del classamento, quali lo stato di conservazione, il grado di rifinitura, l’esposizione, l’anno di costruzione etc…, c.d. ” fattore edilizio ” ai sensi del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 8, comma 7.

    L’indicazione del fattore posizionale non sostituisce la valutazione del fattore edilizio: la motivazione deve considerare le caratteristiche del fabbricato e dell’unità, tra cui stato di conservazione, finiture, esposizione e anno di costruzione.

  • art. 384, comma 1, c.p.c.

    Alla luce del superiore principio di diritto – il Collegio lo riafferma ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, condividendo le ragioni sviluppate nei pertinenti arresti – risulta che la Commissione tributaria regionale è incorsa nella denunziata violazione delle norme di diritto indicate dalla ricorrente.

    La Corte riafferma il principio di diritto applicabile e lo utilizza per rilevare la violazione delle norme da parte della sentenza impugnata.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Conseguono alle considerazioni che precedono l’accoglimento del ricorso; la cassazione della sentenza impugnata; e, poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione della causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, mediante l’accoglimento del ricorso introduttivo della lite fiscale.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, cassata la sentenza impugnata, può decidere la causa nel merito.

Massime di principio

  • Il riclassamento catastale parziale fondato sul significativo scostamento tra valori medi di mercato e valori catastali della microzona non comporta automaticamente l’attribuzione di una classe più elevata: restano applicabili i criteri ordinari di classamento.
  • L’avviso di riclassamento deve indicare gli elementi concreti che hanno determinato la nuova classificazione della singola unità, inclusi i caratteri della microzona e del contesto urbano e ambientale, nonché le caratteristiche edilizie del fabbricato e dell’unità; tali ragioni devono essere conoscibili dal contribuente già al momento della notificazione dell’atto.
  • La sola indicazione della posizione dell’immobile nell’area censuaria o nella microzona non assolve l’obbligo di motivazione quanto al fattore edilizio: occorre dar conto delle caratteristiche intrinseche pertinenti, quali stato di conservazione, grado di rifinitura, esposizione e anno di costruzione.
  • La motivazione dell’avviso non può essere sostituita dalla mera possibilità per il contribuente di contestare in giudizio il classamento e fornire prova contraria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi

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