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Sentenza

Sentenza del 15/05/2025 n. 297 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’atto di recupero di € 56.000 di credito d’imposta per apporti in denaro alla produzione del film «My Italy», riconosciuto dal MIBACT nel 2016 a fronte di un apporto di € 140.000 e utilizzato in compensazione nel 2017. L’Agenzia ne contestava l’indebito utilizzo perché il credito non era stato indicato nel quadro RU della dichiarazione relativa al 2016, invocando l’art. 7, comma 2, del D.M. 21 gennaio 2010, che prescrive l’indicazione a pena di decadenza. La società sosteneva che l’omissione fosse formale e sanabile con dichiarazione integrativa, che il credito era stato comunque indicato nell’anno di utilizzo e che la decadenza non poteva essere introdotta da una norma secondaria. In appello ha inoltre riproposto contestazioni relative, tra l’altro, a motivazione della sentenza e dell’atto, contraddittorio, sanzioni, sottoscrizione e notificazione dell’atto, accertamento con adesione e disparità di trattamento.

La decisione

La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, con decisione del 18 novembre 2024, ha accolto l’appello e riformato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Vicenza, che aveva rigettato il ricorso e condannato la società alle spese. Ha ritenuto che l’omessa indicazione del credito nel quadro RU non impedisse la spettanza dell’agevolazione: la decadenza prevista dal decreto ministeriale, fonte secondaria, non può prevalere in assenza di una previsione di legge primaria che stabilisca tale effetto; l’omissione è sanabile mediante dichiarazione integrativa. Di conseguenza, l’atto di recupero fondato sulla sola omissione dichiarativa non è stato confermato. La Corte ha posto le spese a carico della parte soccombente e le ha liquidate in € 1.500. Il testo non specifica separatamente l’esito di ciascuna delle ulteriori censure riproposte.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 327, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

    La mancata indicazione nel quadro RU della dichiarazione del credito cinema non è di ostacolo alla spettanza dell'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 327 della legge 244/2007, nonostante il decreto ministeriale del 7 maggio 2009 preveda che tale credito debba essere indicato nel modello RU a pena di decadenza.

    La mancata compilazione del quadro RU non determina, di per sé, la perdita del credito previsto dalla legge, quando il credito è effettivamente spettante; una causa di decadenza non può essere ricavata soltanto dalla disciplina ministeriale.

  • Art. 7, comma 2, del D.M. 21 gennaio 2010

    Codesta Corte, pertanto, si uniforma e condivide la possibilità di emendare omissioni (dimenticanze) di tale tipologia, nonostante il richiamato decreto preveda che il credito d'imposta produttori cinematografici» debba essere indicato nel modello RU a pena - appunto - di decadenza, trattandosi di norma secondaria che ha valore vincolante unicamente nei confronti dell'ufficio. Per negare l'emendabilità della dichiarazione sarebbe, infatti, necessario che una fonte del diritto primaria stabilisse espressamente tale nullità.

    La prescrizione ministeriale di indicare il credito nel quadro RU, anche se formulata a pena di decadenza, non può impedire l’emendabilità della dichiarazione né fondare la perdita dell’agevolazione in assenza di un’espressa previsione primaria. La Corte riconosce quindi la possibilità di regolarizzare l’omissione tramite dichiarazione integrativa.

  • Art. 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212

    il primo, con riferimento al costante indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione (n. 13822/2018), è quello riferito al generale principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente: in virtù di tale principio non possono essere richiesti a quest'ultimo documenti e informazioni già in possesso dell'ufficio (articolo 6, comma 4, legge n. 212/2000);

    Nel rapporto tributario l’Amministrazione deve conformarsi a collaborazione e buona fede e non può richiedere al contribuente documenti o informazioni già disponibili presso gli uffici. La sentenza richiama questo principio nel valutare un credito riconosciuto dall’amministrazione competente.

  • Art. 15 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 1

    La Corte richiama la semplificazione della compilazione del quadro RU e l’esclusione dall’indicazione in tale sezione di determinati crediti concessi da amministrazioni diverse dall’Agenzia delle Entrate, tra cui crediti cinematografici. Il richiamo è usato come elemento di conferma del superamento dell’obbligo dichiarativo, non come fondamento retroattivo della decisione sui fatti del 2016-2017.

Massime di principio

  • La mancata indicazione di un credito d’imposta nel quadro RU non comporta automaticamente la perdita dell’agevolazione: occorre verificare se una norma primaria stabilisca espressamente la decadenza.
  • Un decreto ministeriale attuativo non può introdurre autonomamente una causa di decadenza non prevista dalla legge istitutiva del beneficio; la prescrizione secondaria non basta, secondo questa decisione, a disconoscere un credito effettivamente spettante.
  • L’omissione dichiarativa relativa a un credito già riconosciuto dall’amministrazione competente può essere regolarizzata tramite dichiarazione integrativa. La regolarizzazione può consentire i controlli fiscali, ma l’omissione può comunque restare una violazione sanzionabile.
  • La decisione riguarda l’omessa indicazione dichiarativa, non l’assenza dei requisiti sostanziali del credito: il contribuente deve poter dimostrare che l’agevolazione è stata validamente riconosciuta e che ne ricorrono le condizioni.

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