Sentenza del 14/05/2025 n. 12909 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava due atti relativi all’anno d’imposta 2001: un avviso di accertamento per redditi di capitale derivanti da fondi esteri e un atto di contestazione della sanzione per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale. L’Agenzia riteneva che la fondazione fosse un mero schermo e che A.A., considerata residente in Italia anziché in Portogallo, fosse l’effettiva titolare o detentrice dei fondi, per un patrimonio che al 31 dicembre 2001 superava cinque milioni di euro. La contribuente aveva ottenuto in appello l’annullamento degli atti, sulla base dell’efficacia di giudicato della sentenza della C.T.P. di Roma n. 328/13/11, relativa agli anni 2002-2006. In cassazione l’Agenzia ha contestato, con un unico motivo per ciascun ricorso, la violazione dell’art. 2909 c.c.: il giudicato relativo ad altre annualità non poteva essere esteso al 2001, perché la titolarità dei redditi e la detenzione delle attività estere dipendono da fatti suscettibili di cambiare nel tempo. Per il giudizio sanzionatorio, l’Agenzia ha inoltre rilevato che i presupposti dell’obbligo di monitoraggio non coincidevano integralmente con quelli degli accertamenti sui redditi.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi e li ha accolti entrambi. Ha stabilito che il giudicato relativo agli anni 2002-2006 non poteva definire automaticamente la titolarità dei redditi o la detenzione dei fondi nell’anno 2001: la decisione precedente si basava anche sul fatto che, nel periodo esaminato, i figli donatari erano maggiorenni, mentre nel 2001 due di loro erano minorenni. Inoltre, la titolarità di un reddito e la detenzione, anche di fatto o per interposta persona, di capitali esteri possono mutare da un’annualità all’altra. La Corte non ha deciso nel merito se A.A. fosse effettivamente titolare o detentrice dei fondi: ha rilevato che il giudice d’appello avrebbe dovuto verificare i fatti posti a fondamento dell’accertamento e della sanzione per il 2001, considerando per quest’ultima anche l’art. 4, lett. c), TUIR. Ha quindi cassato entrambe le sentenze impugnate e rinviato la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.
Norme richiamate
Art. 2909 c.c.
La questione della titolarità di diritto o di fatto di un reddito dipende da fatti e circostanze suscettibili di modificazione da un anno d'imposta a un altro.
Il giudicato tributario relativo a una determinata annualità non si estende automaticamente ad altre annualità quando la questione dipende da fatti che possono mutare nel tempo. La preclusione non sostituisce l’accertamento dei presupposti specifici dell’annualità controversa.
Art. 37, comma 3, D.P.R. n. 600 del 1973
Per giudicare, dunque, se in una certa annualità (nel caso di specie, il 2001), la A.A. avesse la disponibilità di fatto (anche per interposta persona, ex art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973) o di diritto dei redditi di capitali prodotti da fondi esteri, occorre verificare la sussistenza dei fatti costitutivi esposti dall'avviso di accertamento a fondamento della ripresa in relazione a quella determinata annualità, verifica che il giudice d'appello ha omesso di fare.
L’imputazione dei redditi al contribuente può fondarsi anche sulla disponibilità di fatto tramite interposta persona, ma tale disponibilità deve essere verificata concretamente per la specifica annualità oggetto di accertamento.
Art. 4, lett. c), TUIR
Nel verificare per il 2001 chi detenesse il capitale estero e fosse tenuto agli obblighi di monitoraggio fiscale, il giudice del rinvio deve considerare anche la disposizione indicata. La sentenza non ne riporta né sviluppa testualmente il contenuto.
Art. 4 del D.L. n. 167 del 1990
Per stabilire, dunque, se l'odierna contribuente fosse la detentrice (di fatto, ex art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, o di diritto) del capitale trasferito all'estero nell'anno 2001, sulla quale incombesse l'obbligo, disatteso, della dichiarazione in ossequio alle disposizioni sul monitoraggio fiscale, si sarebbe dovuto verificare attentamente la fondatezza dei fatti costitutivi posti dall'amministrazione alla base dell'atto di irrogazione della sanzione, considerando, peraltro, il disposto dell'art. 4, lett. c), Tuir.
L’obbligo dichiarativo di monitoraggio va riferito a chi risultava detentore, di diritto o di fatto, del capitale estero nell’annualità contestata. La sua individuazione richiede la verifica dei fatti costitutivi specificamente posti a base della sanzione.
Art. 5, comma 4, D.L. n. 167 del 1990
La disposizione è individuata nella sentenza come base della sanzione irrogata per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale. La Corte non ne interpreta autonomamente la misura o gli elementi costitutivi, ma richiede che siano accertati i presupposti fattuali della violazione nell’anno 2001.
Art. 360, n. 3, c.p.c.
È la disposizione processuale richiamata per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge. La Corte ha esaminato e accolto i motivi formulati sotto tale profilo.
Massime di principio
- In materia tributaria, un giudicato riferito a una certa annualità non determina automaticamente l’esito di una controversia su un’altra annualità se la titolarità dei redditi o la detenzione dei beni dipende da circostanze suscettibili di cambiare nel tempo.
- Anche quando la struttura patrimoniale e i soggetti coinvolti sono gli stessi, occorre verificare per ciascun anno chi fosse effettivamente titolare o detentore dei redditi o delle attività estere, inclusa l’eventuale disponibilità di fatto tramite interposta persona.
- Per una sanzione relativa al monitoraggio fiscale, non basta richiamare la conclusione raggiunta in un precedente giudizio sui redditi: devono essere accertati i presupposti specifici dell’obbligo dichiarativo e della sua violazione nell’annualità contestata.
- La cassazione con rinvio non stabilisce che il contribuente sia responsabile o esente: impone al giudice del rinvio di svolgere l’accertamento fattuale annuale omesso, applicando le norme pertinenti.
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