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Sentenza

Sentenza del 15/05/2025 n. 863 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A. C. ha impugnato la cartella relativa ai contributi consortili per il 2023, codici 648 (disponibilità irrigua) e 630 (difesa idraulica), deducendo: 1) la nullità del ruolo perché emesso dal Consorzio di bonifica Ugento e Li Foggi quando, a suo dire, era già soppresso; 2) l’illegittimità del piano di classifica, poiché non preceduto da un piano generale di bonifica; 3) l’assenza di benefici diretti e specifici per i propri immobili. A sostegno del terzo motivo ha prodotto un rilievo plano-altimetrico, sostenendo che le acque defluiscono verso una cavità carsica non gestita dal Consorzio. Il Consorzio ha eccepito di essere subentrato dal 1° gennaio 2024 senza soluzione di continuità e che il ruolo era stato trasmesso il 21 dicembre 2023 dal Consorzio ancora operativo; ha inoltre invocato la presunzione di beneficio derivante dal piano di classifica e dall’inclusione degli immobili nel perimetro consortile.

La decisione

La Corte, in composizione monocratica, ha rigettato il ricorso. Ha respinto il motivo sulla soppressione del Consorzio: il ruolo era stato trasmesso il 21 dicembre 2023, quando il Consorzio di bonifica Ugento e Li Foggi era ancora operativo; gli atti del marzo 2024 erano mere attività confermative successive al subentro del Consorzio centro-sud Puglia, efficace dal 1° gennaio 2024. Ha respinto anche la contestazione del piano di classifica: la disciplina transitoria dell’art. 42, comma 7, della legge regionale pugliese n. 4/2012 consentiva di utilizzare il piano già elaborato secondo la normativa precedente; inoltre, non essendo stati costituiti i nuovi organi sociali, non era dovuta la predisposizione del piano generale cui adeguare quello di classifica. Quanto ai benefici, ha ritenuto che l’inclusione degli immobili nel perimetro e il piano di classifica fondassero una presunzione relativa di vantaggio, non superata dalla contribuente. Il contributo 648 è stato ritenuto dovuto anche perché non specificamente contestato. Per il contributo 630, il rilievo prodotto era privo di firma e data e non dimostrava l’assenza di beneficio; inoltre, la presenza di canali consortili nel sottobacino Asso poteva proteggere gli immobili dagli allagamenti, senza che la ricorrente avesse contestato specificamente la funzionalità o la manutenzione dei canali. La ricorrente è stata condannata alle spese: € 267,00 oltre accessori di legge in favore del Consorzio e € 165,60 in favore dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Norme richiamate

  • Legge regionale Puglia 13 marzo 2012, n. 4, art. 42, comma 7

    In fase di prima applicazione della presente legge i Piani di classifica sono redatti tenendo conto della situazione alla data di entrata in vigore della presente legge e sono adeguati a seguito dell'approvazione del Piano generale di bonifica di cui all'art. 3. Per i consorzi di bonifica di Arneo, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d'Apulia si tiene conto dei piani di classifica elaborati in attuazione delle norme dettate dalla L.R. n. 12/2011

    La norma transitoria permette, per i consorzi indicati, di fare riferimento ai piani di classifica elaborati secondo la legge regionale n. 12/2011 e di adeguarli al piano generale di bonifica in seguito. La Corte ne ricava che la mancata previa adozione di tale piano generale non rende illegittimo il piano di classifica applicato nel caso concreto.

  • Legge regionale Puglia 13 marzo 2012, n. 4, art. 3, comma 1

    Per ciascun comprensorio il consorzio bonifica territorialmente competente, d'intesa con la Regione, sentite le Province e i Comuni, predispone, entro centottanta giorni dalla data di costituzione degli organi sociali, un Piano generale di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio, di seguito denominato "Piano di bonifica".

    Il termine per predisporre il piano generale decorre dalla costituzione degli organi sociali. Poiché nel caso concreto tali organi non risultavano costituiti dopo l’entrata in vigore della legge, la Corte ha escluso che fosse già sorto l’obbligo di predisporre quel piano e, quindi, di adeguarvi il piano di classifica.

  • Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, art. 21

    i contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali, giusta l'art. 21 del r.d. n. 215 del 1933, dovuti da chi, al tempo della loro esazione, sia proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio e trovano giustificazione nei benefici, concreti o anche solo potenziali, che si presumono apportati al terreno dalle opere eseguite dal consorzio, senza che quest'ultimo ne sia onerato della prova, spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario

    Il contributo grava sul proprietario del fondo compreso nel comprensorio e si giustifica per benefici concreti o potenziali delle opere consortili. In presenza del piano di classifica e dell’inclusione nel perimetro, spetta al proprietario fornire prova contraria dell’assenza del beneficio.

  • Codice civile, art. 860

    l'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, postulano, ai sensi degli articoli 860 cod. civ. e 10 R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio da quelle opere; detto vantaggio, peraltro, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una "qualità" del fondo

    L’obbligo contributivo richiede la proprietà di un immobile incluso nel perimetro consortile e un beneficio diretto e specifico, anche conseguibile, che incida sulla qualità del fondo. La Corte ha applicato il principio riconoscendo che la difesa idraulica può integrare tale beneficio.

  • Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10

    l'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, postulano, ai sensi degli articoli 860 cod. civ. e 10 R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio da quelle opere; detto vantaggio, peraltro, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una "qualità" del fondo

    La norma concorre a fondare l’obbligo di contribuzione per i fondi inclusi nel comprensorio che beneficiano delle opere di bonifica; il beneficio rilevante deve essere diretto e specifico, non necessariamente già materialmente realizzato.

  • Codice civile, art. 2697

    qualora il piano di classifica venga specificamente impugnato dal consorziato, il suddetto beneficio deve essere provato dal Consorzio che lo deduca, secondo la regola generale di cui all'articolo 2697 cod. civ., mentre qualora non vi sia stata impugnativa specifica del piano di classifica, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma juris tantum) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato

    Se il consorziato contesta specificamente il piano di classifica, il Consorzio deve provare il beneficio secondo le regole ordinarie. Se invece manca una contestazione specifica del piano, l’inclusione dei fondi e il piano fondano una presunzione relativa di beneficio, che il consorziato deve superare.

  • Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 5-bis

    l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.

    La disposizione impone all’amministrazione di provare in giudizio la pretesa, ma, secondo l’interpretazione accolta dalla Corte sulla base della giurisprudenza di legittimità, non elimina l’utilizzabilità delle presunzioni né introduce un onere probatorio più gravoso rispetto ai principi già vigenti. Nel caso, il piano di classifica e l’inclusione nel perimetro hanno costituito elementi presuntivi non superati dalla contribuente.

  • Codice civile, art. 2727

    Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice tra da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato

    La presunzione consente di inferire un fatto ignoto da un fatto noto. Qui il piano di classifica e l’inclusione degli immobili nel perimetro sono stati considerati fatti noti dai quali desumere, salvo prova contraria, l’esistenza del beneficio consortile.

  • Legge regionale Puglia 13 marzo 2012, n. 4, art. 18, comma 5

    Come, ancora, sottolineato dal Consorzio resistente, si evince dall'ortofoto a pag. 12 della relazione tecnica in data 16.1.2025 redatta dal dr. Giancarlo Mazzeo prodotta dal'ente impositore (all. 019), "ad est degli immobili del ricorrente (evidenziati in turchese) sono presenti i canali consortili (evidenziati in azzurro), che determinano la difesa idraulica dell'unità territoriale omogenea, e quindi anche di detti immobili, che vi sono ricompresi. Nel Piano di Classifica (all. 006 e 007), nel Piano Comprensoriale di Bonifica (all. 008), oltre che nel Programma Triennale (all. 009) sono riportati i sottobacini e i relativi canali che servono il comprensorio consortile. Come anche espressamente indicato nella cartella impugnata e nella relazione tecnica prodotta (all. 019), gli immobili del ricorrente in agro di Galatina sono ricompresi nel sottobacino n. 3 - "Asso".

    Il provvedimento richiama l’art. 18, comma 5, per inquadrare il contributo di difesa idraulica e osserva che la protezione da allagamenti e ristagni può giustificare un beneficio anche quando le acque dei fondi defluiscono verso opere diverse. Il testo della disposizione non è però riportato integralmente nel passaggio applicativo della sentenza.

Massime di principio

  • La soppressione o riorganizzazione di un consorzio non invalida automaticamente ruoli già formati o trasmessi quando l’ente era ancora operativo; occorre distinguere la data di formazione e trasmissione del ruolo dagli atti successivi di elaborazione o conferma e verificare la continuità dei rapporti in capo all’ente subentrante.
  • Per i contributi di bonifica, l’inclusione del fondo nel perimetro consortile e l’esistenza di un piano di classifica possono fondare una presunzione relativa di beneficio. Il proprietario che intenda contestare il debito deve articolare una contestazione specifica e offrire elementi probatori idonei a dimostrare l’assenza di un vantaggio diretto e specifico.
  • Se viene specificamente contestata la legittimità o il contenuto del piano di classifica, il Consorzio deve provare il beneficio secondo le regole ordinarie; se la contestazione non investe specificamente il piano, resta a carico del contribuente superare la presunzione di beneficio.
  • Il beneficio delle opere di difesa idraulica può consistere nella protezione del fondo da allagamenti o ristagni e può essere potenziale: non è decisivo, da solo, che le acque provenienti dal fondo defluiscano verso una cavità o un’opera non gestita dal Consorzio, se le opere consortili proteggono comunque il fondo da altri rischi idraulici.
  • Una relazione tecnica non firmata e non datata può essere ritenuta poco affidabile; per contestare efficacemente il contributo è utile produrre prova verificabile e riferita alle opere, ai canali e alla situazione concreta degli immobili, affrontando anche la funzionalità e la manutenzione delle infrastrutture consortili.
  • La mancata contestazione specifica di una componente autonoma del contributo può comportare che essa sia ritenuta dovuta, anche se altre componenti della cartella sono state contestate.

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