Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 14/05/2025 n. 12913 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il calcolo degli interessi sul rimborso di somme versate in riscossione provvisoria e poi risultate non dovute. Dopo aver restituito il 29 aprile 2021 € 1.517.317,99, l’Agenzia aveva calcolato gli interessi soltanto sui tributi (€ 1.297.643,89), escludendo l’aggio, e aveva corrisposto € 233.575,90. La società chiedeva altri € 39.541,34, sostenendo che gli interessi dovessero calcolarsi sull’intera somma versata. La CTP di Milano aveva accolto il ricorso e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia aveva confermato la decisione. In cassazione l’Agenzia, con un unico motivo, ha denunciato violazione dell’art. 44 del D.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 17, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 112/1999, sostenendo che gli interessi non dovessero riguardare l’aggio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia, ritenendo infondato l’unico motivo. Ha confermato che, quando si restituiscono somme riscosse in eccedenza in seguito all’annullamento dell’atto presupposto, devono essere restituiti anche gli importi accessori, incluso l’aggio, con gli interessi previsti dalle leggi fiscali: ciò serve a ripristinare la situazione patrimoniale del contribuente precedente alla decisione. La natura non tributaria dell’aggio, quale compenso per l’attività di riscossione, non ne esclude il rimborso con interessi; esso è accessorio al tributo e funzionalmente collegato al sistema tributario. È rimasta quindi ferma la decisione favorevole alla società, compreso il diritto alla somma ulteriore richiesta. L’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione: € 4.100 per compensi ed € 200 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.A.P. e I.V.A. Non è stato applicato l’aumento del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito. Decisione del 4 marzo 2025, depositata il 14 maggio 2025.

Norme richiamate

  • Art. 68, commi 1 e 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    l'esigenza che fonda tale previsione è quella di restaurare la situazione patrimoniale del contribuente anteriore alla decisione; e, sulla scorta di tale rilievo, le stesse pronunce poc'anzi menzionate hanno ritenuto che fra le voci oggetto di restituzione vada ricompreso anche il cd. "aggio" - consistente nella remunerazione che, fino al 2015, l'Agente della riscossione percepiva per la sua attività, in relazione a ogni singola cartella - "con gli interessi, sia pure nella misura prevista dalle leggi fiscali".

    Il rimborso conseguente alla decisione favorevole al contribuente deve ripristinare la sua situazione patrimoniale anteriore al pagamento. Vi rientra anche l’aggio versato insieme al tributo, con i relativi interessi fiscali.

  • Art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La norma disciplina gli interessi dovuti sui rimborsi fiscali. Nel caso deciso, gli interessi devono essere calcolati anche sulla somma versata a titolo di aggio, non soltanto sulla componente dei tributi.

  • Art. 17, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, nella versione applicabile ratione temporis

    La disciplina dell’aggio non impedisce che esso, pur non avendo natura intrinseca di tributo, sia rimborsato con gli interessi quando viene meno il titolo della riscossione: l’aggio è accessorio al tributo e funzionalmente collegato al sistema di riscossione.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la disposizione processuale invocata dall’Agenzia per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge. La censura è stata esaminata e rigettata perché la decisione di merito ha correttamente incluso l’aggio tra le somme rimborsabili con interessi.

  • Art. 2 Cost.

    la previsione e la determinazione dell'aggio hanno lo stesso fondamento del dovere tributario, riconducibile al valore inderogabile della solidarietà di cui all' art. 2 Cost., e "preordinato al finanziamento del sistema dei diritti costituzionali, i quali richiedono ingenti quantità di risorse per divenire effettivi"

    Il richiamo alla solidarietà spiega il collegamento funzionale dell’aggio al finanziamento del sistema di riscossione e, più ampiamente, del sistema dei diritti costituzionali; tale collegamento concorre a giustificarne il rimborso con gli interessi insieme alle somme riscosse.

  • Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Non si applica l’ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza quando la parte è un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Quando un atto impositivo viene annullato e le somme riscosse devono essere restituite, il rimborso deve ricondurre il contribuente alla situazione patrimoniale precedente al pagamento e comprende gli accessori versati insieme al tributo.
  • L’aggio di riscossione, pur essendo un compenso per l’attività esattoriale e non un tributo in senso intrinseco, è accessorio al tributo; se viene meno il titolo della riscossione, va restituito con gli interessi fiscali.
  • Per determinare la base degli interessi sul rimborso non è sufficiente considerare la sola quota tributaria: occorre includere anche l’aggio effettivamente pagato con le somme riscosse.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.