Sentenza del 14/05/2025 n. 12911 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 1994, con cui era stato accertato un maggior reddito d’impresa di Lire 334.117.000 e rideterminate IRPEG, ILOR e tributo straordinario di solidarietà. L’Agenzia ha impugnato la sentenza regionale deducendo, con il primo motivo, che l’avviso era adeguatamente motivato anche senza allegare il processo verbale di constatazione (PVC), già notificato al legale rappresentante pro tempore della società, e contestando la rilevanza della mancata partecipazione di A.A. alla verifica. Con il secondo motivo ha sostenuto che, essendo le sanzioni state irrogate nel 2000, prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 269/2003, doveva applicarsi la disciplina previgente, che poneva a carico del rappresentante legale la responsabilità solidale per soprattasse e pene pecuniarie.
La decisione
La Cassazione ha accolto entrambi i motivi dell’Agenzia. Ha ritenuto assolto l’obbligo di motivazione dell’avviso anche senza allegazione del PVC, poiché questo era stato notificato al legale rappresentante pro tempore ed era presumibilmente disponibile alla società o alla curatela; inoltre, l’avviso riportava gli elementi essenziali posti a fondamento della pretesa. Ha stabilito che alle sanzioni irrogate nel 2000 non si applica la regola introdotta dal D.L. n. 269/2003, ma l’art. 98, comma 6, del D.P.R. n. 602/1973, che prevedeva l’obbligo solidale del rappresentante legale. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Taranto, che aveva confermato l’annullamento dell’accertamento disposto dalla CTP di Taranto, è stata cassata. La causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Taranto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di Cassazione.
Norme richiamate
Art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Con riferimento all'obbligo di motivazione degli atti tributari, questo deve ritenersi assolto anche quando il processo verbale di constatazione - cui l'avviso di accertamento faccia riferimento - sia stato notificato al legale rappresentante pro-tempore della società, successivamente fallita, senza che sia necessario allegarlo all'avviso medesimo, trattandosi di atto facente parte della documentazione amministrativa della società, e quindi presumibilmente in possesso della stessa società ovvero della curatela fallimentare.
La motivazione dell’avviso può essere sufficiente anche senza allegare il PVC richiamato, se questo è stato notificato al legale rappresentante pro tempore ed è presumibilmente accessibile alla società o alla curatela. Nel caso concreto, inoltre, l’avviso riportava gli elementi essenziali del PVC.
Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212
La norma è stata richiamata nella censura dell’Agenzia relativa alla motivazione dell’atto; la decisione applica il principio secondo cui l’avviso può essere motivato anche senza allegare il PVC nelle circostanze indicate dalla Corte.
Art. 7, commi 1 e 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
Ne consegue che, essendo state irrogate le sanzioni nell'anno 2000, con l'avviso di accertamento odiernamente impugnato, nella fattispecie in esame trova applicazione l' art. 98 , comma 6, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , che poneva a carico del rappresentante legale di soggetti passivi l'obbligo solidale del pagamento delle soprattasse e pene pecuniarie.
La disciplina che pone le sanzioni amministrative fiscali esclusivamente a carico della persona giuridica opera, secondo il comma 2, per le violazioni non ancora contestate o le sanzioni non ancora irrogate al 2 ottobre 2003. Le sanzioni già irrogate nel 2000 restano soggette alla disciplina previgente.
Art. 98, comma 6, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Ne consegue che, essendo state irrogate le sanzioni nell'anno 2000, con l'avviso di accertamento odiernamente impugnato, nella fattispecie in esame trova applicazione l' art. 98 , comma 6, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , che poneva a carico del rappresentante legale di soggetti passivi l'obbligo solidale del pagamento delle soprattasse e pene pecuniarie.
Per le sanzioni irrogate prima del 2 ottobre 2003, la norma previgente comportava la responsabilità solidale del rappresentante legale per il pagamento delle soprattasse e delle pene pecuniarie.
Massime di principio
- L’omessa allegazione di un PVC richiamato nell’avviso non determina automaticamente un difetto di motivazione: rilevano la sua precedente notifica al legale rappresentante e la sua presumibile disponibilità presso la società o la curatela. L’avviso deve comunque rendere comprensibili gli elementi essenziali della pretesa.
- Per individuare chi risponde delle sanzioni fiscali occorre considerare quando sono state contestate o irrogate: la disciplina introdotta dal D.L. n. 269/2003 si applica alle violazioni non ancora contestate o alle sanzioni non ancora irrogate al 2 ottobre 2003; le sanzioni già irrogate prima di tale data restano soggette alla disciplina previgente, inclusa la responsabilità solidale del rappresentante legale prevista dall’art. 98, comma 6, del D.P.R. n. 602/1973.
- La cassazione con rinvio non definisce in via definitiva l’intera controversia: il giudice di rinvio deve svolgere un nuovo giudizio attenendosi ai principi enunciati e provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
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