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Sentenza

Sentenza del 14/05/2025 n. 12912 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2001-2004, emessi dopo indagini su capitali trasferiti all’estero tramite l’avvocato e notaio svizzero B.B. L’Amministrazione riteneva che società e intestazioni estere fossero interposte e che i capitali riconducibili ad A.A. derivassero da redditi sottratti a tassazione in Italia. Il contribuente ha proposto sette motivi: ha contestato l’applicazione retroattiva dell’art. 12, comma 2, del D.L. n. 78/2009; la sufficienza degli indizi e la prova della riferibilità dei capitali; l’omessa pronuncia e l’insufficiente motivazione sull’origine dei fondi da finanziamenti; la tassabilità di somme che, a suo dire, non provenivano da redditi occultati; l’efficacia preclusiva del condono tombale ex art. 9 della legge n. 289/2002; e l’imputazione a suo carico di somme accreditate a B.B., invocando anche un giudicato relativo al 2000.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la decisione d’appello, che aveva escluso la retroattività dell’art. 12, comma 2, del D.L. n. 78/2009, precisando però che l’Amministrazione poteva tassare i capitali sulla base di presunzioni semplici. Anche il secondo motivo è inammissibile: i documenti acquisiti nelle indagini su B.B. potevano costituire elementi di prova e la contestazione mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti, non consentita in Cassazione. I motivi terzo, quarto e quinto sono inammissibili perché chiedevano un nuovo giudizio sulla provenienza dei capitali, già accertata dai giudici di merito come redditi sottratti a imposizione. Il sesto è infondato: il condono tombale non copre ordinariamente gli obblighi tributari relativi ai fondi espatriati senza regolarizzazione contabile né esonera il contribuente dal dimostrare che le imposte sui capitali erano già state assolte. Il settimo è inammissibile: la riconducibilità degli accrediti a A.A. è un accertamento di fatto e il giudicato relativo a un’altra annualità non si estende automaticamente a fatti fiscali variabili di anno in anno. A.A. è stato condannato a pagare all’Agenzia delle Entrate 20.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, e l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 2, del D.L. n. 78/2009

    Esso non si confronta con la sentenza impugnata che, a pag. 11 e 12, precisa che l'art. 12, comma 2, del D.L. n. 78 del 2009 è una disposizione sostanziale di carattere non retroattivo, che però non impedisce all'amministrazione finanziaria di riprendere a tassazione i capitali espatriati verso paradisi fiscali in violazione delle norme sul cd. "monitoraggio fiscale" ritenendo che essi, sulla base di presunzioni semplici, e dunque di indizi gravi, precisi e concordanti emergenti dalle indagini svolte, siano costituiti da redditi sottratti a tassazione in Italia.

    La disposizione è sostanziale e non si applica retroattivamente. Ciò non preclude però all’Amministrazione di accertare e tassare capitali trasferiti all’estero sulla base di presunzioni semplici fondate su indizi gravi, precisi e concordanti.

  • Art. 2697 c.c.

    I documenti legittimamente acquisiti durante le indagini svolte su di un soggetto terzo (B.B.) che fanno riferimento ad esportazioni di capitali all'estero e a costituzione di enti o organismi "schermo" presso Stati a fiscalità privilegiata ("paradisi fiscali"), ed alla provenienza di tali capitali dal A.A., che, evidentemente, si era affidato ai servizi offerti dal B.B. per esportare tali capitali e sottrarli alla tassazione in Italia, ben costituiscono elementi di prova a suffragio delle riprese a tassazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

    Documenti legittimamente acquisiti nell’indagine su un terzo possono concorrere a provare la riferibilità al contribuente di capitali esteri e sostenere l’accertamento. La Corte non riapre in Cassazione la valutazione del loro peso probatorio, se la censura richiede una nuova valutazione dei fatti.

  • Art. 9, comma 11, della legge n. 289/2002

    La ratio della disposizione di cui all'art. 9, comma 11, della legge n. 289 del 2002, è quella di non estendere, ordinariamente, gli effetti del condono agli obblighi tributari legati ai fondi portati all'estero in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale di cui al D.L. n. 167 del 1990, conv. in L. n. 227 del 1990, a meno che tali fondi non fossero oggetto di regolarizzazione contabile.

    Il condono tombale non estende di regola i suoi effetti agli obblighi tributari connessi a fondi trasferiti all’estero in violazione del monitoraggio fiscale; l’eccezione riguarda i fondi oggetto di regolarizzazione contabile. Il contribuente deve inoltre dimostrare che sui capitali espatriati le imposte erano già state assolte.

  • D.L. n. 167/1990, convertito dalla legge n. 227/1990

    La ratio della disposizione di cui all'art. 9, comma 11, della legge n. 289 del 2002, è quella di non estendere, ordinariamente, gli effetti del condono agli obblighi tributari legati ai fondi portati all'estero in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale di cui al D.L. n. 167 del 1990, conv. in L. n. 227 del 1990, a meno che tali fondi non fossero oggetto di regolarizzazione contabile.

    La disciplina del monitoraggio fiscale rileva per individuare gli obblighi relativi ai fondi portati all’estero e, secondo la decisione, tali obblighi non sono ordinariamente coperti dal condono tombale in assenza di regolarizzazione contabile.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    Quando ricorrono i presupposti previsti dalla disposizione, il ricorrente soccombente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • L’assenza di retroattività di una norma sostanziale non impedisce di accertare, secondo le regole ordinarie e sulla base di presunzioni semplici adeguatamente fondate, che capitali esteri costituiscano redditi imponibili non dichiarati.
  • Documenti acquisiti legittimamente in un’indagine riguardante un terzo possono essere utilizzati come elementi di prova contro il contribuente se collegano quest’ultimo ai capitali e alle strutture estere; in Cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio presentando la contestazione come violazione di legge.
  • Il condono tombale non comporta automaticamente la regolarizzazione fiscale di capitali trasferiti all’estero in violazione degli obblighi di monitoraggio: occorre considerare l’eventuale regolarizzazione contabile e la prova dell’avvenuto assolvimento delle imposte.
  • Il giudicato relativo a una diversa annualità non si estende automaticamente a fatti fiscali che possono mutare di anno in anno, come accrediti bancari, causali, destinazioni e imputazioni soggettive.
  • Nel ricorso per Cassazione ogni censura deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e indicare un vizio ammissibile: non è sufficiente riproporre una diversa lettura dei fatti o delle prove.

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