Cassazione Penale, Ordinanza n. 31355/2025 del 19/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza di appello confermativa, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione che lo aveva ritenuto responsabile di un reato in materia di stupefacenti ex art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990. I motivi erano due: da un lato, deduceva travisamento della prova e carenza di motivazione sulla sussistenza del reato, chiedendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio; dall'altro, denunciava violazione e falsa applicazione di legge per la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la prima censura diretta a ottenere una rivalutazione del merito e quindi non deducibile in sede di legittimità, poiché la Cassazione non può procedere a una rilettura autonoma delle prove. Ha inoltre giudicato manifestamente infondata la richiesta di riqualificazione nel fatto di lieve entità, osservando che la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente il diniego valutando complessivamente mezzi, modalità, circostanze dell'azione, quantità e qualità della sostanza, e valorizzando elementi indicativi di una attività di spaccio connotata da professionalità. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Costituisce la fattispecie base per la quale l'imputato era stato condannato nei giudizi di merito.
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
L'ipotesi di lieve entità richiede una valutazione complessiva del fatto, considerando mezzi, modalità, circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza, secondo criteri di offensività e proporzionalità.
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione non consente una rilettura del materiale probatorio o una diversa valutazione dei fatti.
È richiamata per affermare che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), c.p.p., resta preclusa alla Cassazione la rivalutazione del merito.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
È richiamata a sostegno della condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una mera richiesta di rivalutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti, poiché l'apprezzamento del compendio probatorio spetta al giudice di merito.
- Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo nei limiti del controllo sulla coerenza logico-giuridica della decisione, non per ottenere una "rilettura" alternativa delle risultanze processuali.
- La qualificazione del fatto come di lieve entità in materia di stupefacenti richiede una valutazione globale e non atomistica di tutti gli elementi indicati dalla norma; il diniego è legittimo quando anche solo alcuni dati del fatto escludano la minima offensività.
- Ai fini dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, il giudice deve dare conto in motivazione di aver considerato sia gli aspetti dell'azione sia quelli relativi alla sostanza, potendo attribuire prevalenza motivata ad alcuni elementi ritenuti decisivi.
- La rilevata inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento della somma alla Cassa delle ammende.
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